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domenica 16 marzo 2008

Ecoincentivi: Aggiornamento

Gli incentivi auto previsti nel decreto "milleproroghe" sono cumulabili fra loro, è stabilito nella risoluzione n.7/Dpf del 06.03.2008 del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze.


Si spiega che, per le nuove disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di autovetture e autoveicoli "euro 4" e "euro 5", in assenza di un esplicito divieto di cumulo "non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi" purché siano rispettate entrambe le condizioni di acquisto e di demolizione di autoveicoli indicati nella norma.

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto legge 248/2007 ("milleproroghe"), con il comma 3, dispone un bonus di € 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un anno, in caso di acquisto di veicoli "euro 4" o "euro 5" che non emettano oltre i 140 grammi di CO2 oppure non oltre i 130 grammi di CO2 per quelli ad alimentazione diesel, in seguito alla rottamazione di auto "euro 0", "euro 1" o "euro 2" immatricolate prima del 1° gennaio 1997.

In caso di demolizione di un veicolo "euro 0", l'esenzione del bollo viene estesa per ulteriori due anni. L'incentivo, invece, cresce di € 100 in caso di acquisto di auto delle categorie indicate (euro 4 o 5) con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.

Sono previsti ulteriori € 500 nell'eventualità di demolizione di due veicoli di proprietà di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.

Il comma 4 dell'articolo 29 del "milleproroghe" prevede, inoltre, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri, i seguenti incentivi:

  • € 1.500 per l'acquisto di veicoli di massa inferiore a 3.000 chilogrammi
  • € 2.500 se la massa è compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi
I bonus sono riconosciuti solo a seguito di rottamazione dei veicoli di massa fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1", immatricolati prima del 1° gennaio 1999 e sostituiti con veicoli "euro 4" della medesima tipologia, entro il medesimo limite di massa.

sabato 23 febbraio 2008

IVA autovetture: Chiarimenti

La risoluzione n. 6 del Dipartimento Politiche fiscali del ministero dell'Economia ha chiarito alcuni punti del regime Iva delle auto aziendali, introdotto dalla Finanziaria 2008 con effetto dal 28 giugno 2007.

  • è detraibile al 100% l'Iva relativa ai veicoli a motore utilizzati esclusivamente per l'attività aziendale o professionale e quindi anche l'Iva relativa ai veicoli messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo;
  • per i veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o che sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, la detrazione si effettua secondo le regole ordinarie di inerenza, quindi in base alla percentuale di effettivo utilizzo aziendale;
  • per i veicoli ad promiscuo la detrazione si effettua al 40%, senza possibilità di detrarre integralmente l'imposta sull'acquisto e applicare poi l'Iva sul valore normale dell'uso privato.

martedì 8 gennaio 2008

Ecoincentivi: Rottamazione auto

Tra le varie misure contenute nel classico decreto legge di fine anno (n. 248 del 31 dicembre 2007, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello stesso giorno), c'è anche la proroga, per l'anno 2008, degli "incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati".
Si tratta della proroga, riveduta e corretta, delle agevolazioni introdotte dalla manovra finanziaria dello scorso anno, con l'obiettivo di favorire il ricambio del parco auto circolante; per le agevolazioni legate all'acquisto di veicoli nuovi, il contratto tra venditore e acquirente dev'essere stipulato entro il 31 dicembre 2008, mentre l'immatricolazione del mezzo deve avvenire non oltre il 31 marzo 2009.

Rottamazione auto senza sostituzione
L'incentivo viene esteso anche alla rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1999. Chi si libera della vecchia macchina senza sostituirla, ha diritto, per l'operazione, a un contributo massimo di € 150. In aggiunta, se non risulta intestatario di altri veicoli registrati, può richiedere per tre anni il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune ove risiede ovvero lavora, o, in alternativa, la concessione di un contributo di € 800 per aderire al servizio di car sharing (condivisione dell'automobile). Un successivo decreto interministeriale definirà le relative modalità attuative.

Rottamazione auto con sostituzione
Novità anche per l'acquisto di autovetture nuove "euro 4" o "euro 5" con contestuale rottamazione di veicoli più inquinanti ("euro 0", "euro 1", "euro 2"). Requisito per l'accesso agli incentivi è che il nuovo mezzo emetta al massimo 140 (130, se alimentato a diesel) grammi di CO2 per chilometro. È previsto un contributo di € 700 euro e l'esenzione dal pagamento del bollo auto per una annualità (tre, se il veicolo rottamato è di categoria "euro 0"), se le emissioni sono contenute entro i 120 grammi di CO2 per chilometro, il bonus aumenta di € 100, ulteriori € 500 riconosciuti a coloro che, a fronte dell'acquisto di un sola vettura ecosostenibile, portano alla rottamazione due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.

Sostituzione moto
Confermate per il 2008 le agevolazioni in caso di acquisto di un nuovo motociclo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un "euro 0": cinque anni di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche e costo per la demolizione a carico dello Stato.

Altri veicoli
Agevolata anche la sostituzione di autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale, autocarri e autocaravan, di massa complessiva non superiore a 3.500 chilogrammi. Per la rottamazione di questi mezzi di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1999 e contestuale acquisto di un modello nuovo della stessa tipologia di categoria "euro 4", è riconosciuto un contributo di € 1.500 se la massa del veicolo è inferiore a 3.000 chilogrammi, contributo che sale ad € 2.500 se la massa è compresa tra 3.000 e 3.500 chilogrammi.

Impianti a gas e metano
Continua a essere premiata, infine, anche l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl. L'incentivo è fissato, rispettivamente, in € 500 e € 350 euro. Abolita, inoltre, la previsione normativa che vincolava il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che l'operazione avvenisse entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell'autoveicolo.

mercoledì 21 novembre 2007

F24: Immatricolazione autovetture

Sulla Gazzetta Ufficiale" n. 266 del 15 novembre 2007 sono stati pubblicati due provvedimenti delle Entrate datati 25 ottobre 2007 ( link 1 - link 2 ) inerenti le nuove norme di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi che si dovranno applicare dal 3 dicembre 2007. Un provvedimento reca l'approvazione del modello F24 Iva immatricolazione auto Ue che dovrà essere usato per versare l'Iva sugli acquisti comunitari di auto immatricolate per la prima volta in Italia; l'altro, fornisce i termini ed i criteri di esclusione dalle nuove disposizioni.

domenica 28 ottobre 2007

Iva autovetture: Nuovo modello F24

Contro le frodi Iva nel settore del commercio di autoveicoli di provenienza Ue arriva un nuovo modello di versamento telematico. Si tratta dell'F24-Iva immatricolazioni auto Ue, istituito da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Nella compilazione del modello occorrerà indicare, per ciascun mezzo di trasporto, il tipo di veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli appositi codici tributo.

La presentazione della documentazione che dimostra l'avvenuto versamento dell'Iva contestualmente alla richiesta di immatricolazione del veicolo elimina l'elemento alla base di questo tipo di frodi, rappresentato dal mancato versamento dell'imposta. Maggiori dettagli si possono avere consultando il comunicato stampa diffuso ieri dall'Agenzia, i provvedimenti del direttore e i nuovi modelli.

lunedì 15 ottobre 2007

Iva autovetture: Circolare N.55

La circolare n. 55 del 12 ottobre 2007, affronta per intero il tema della detrazione Iva sui veicoli.
Ecco i principali chiarimenti:
  • per le schede carburanti rimborso legato alla data del rifornimento;
  • la tassazione a forfait del 10% copre l'Ires fino a Unico 2007;
  • è possibile anche per i contribuenti che hanno una lite pendente sulla materia presentare la domanda di rimborso forfetario dell Iva sulle auto aziendali, ma dovranno farlo in relazione a tutto il quadriennio interessato (1/1/2003-13/9/2006).
Viene inoltre confermato il rinvio al 22 ottobre del termine per trasmettere le domande di rimborso telematico relativamente ad acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006 (fa fede la data di emissione della fattura, eccezione fanno le schede carburanti, per le quali rileva non la data del documento, ma il giorno di ogni riferimento annotato).
Per le rivendite di auto la base imponibile va calcolata nella stessa misura percentuale applicata per la detrazione in sede di acquisto o di rimborso.

lunedì 6 agosto 2007

Extragettito: Le novità fiscali

Il Senato ha approvato questo pomeriggio il decreto 'tesoretto', riconfermando la fiducia al Governo, ecco le principali novità di carattere fiscale.

  • Cuneo fiscale: Vengono estese alle imprese assicurative, alle banche e agli altri enti finanziari le agevolazioni Irap, introdotte dalla Finanziaria 2007 con la finalità di ridurre il costo del lavoro: deduzione di € 5.000 euro annui per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (l'importo è raddoppiato per le imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale assunto a tempo indeterminato. Contemporaneamente, viene limitata la deducibilità degli interessi passivi per banche e società finanziarie.
  • Deducibilità costi auto aziendali: Torna la deducibilità delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di scalare nella determinazione del reddito il 40% dei costi sostenuti per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (la percentuale resta fissa all'80% per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio); nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa limitatamente a un solo veicolo.Passa invece al 90% la deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Le nuove percentuali si applicano dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007. Diversi gli importi per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006: 20% per i veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, 30% per artisti e professionisti, 65% per i veicoli concessi in uso ai dipendenti. Dei maggiori importi deducibili (rispetto a quelli determinati in base alle norme dettate dal collegato alla Finanziaria), si potrà tener conto ai fini del versamento della seconda (o unica) rata di acconto relativa al 2007.
  • Fringe benefit: Diminuisce, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, il valore da attribuire ai veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori. Torna dal 50% al 30% la quota da considerare per il compenso in natura: si tratta dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle specifiche tabelle elaborate dall'Aci.
  • Studi di settore: Viene affermata la natura sperimentale dei nuovi indicatori di normalità economica applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e che i maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. Di conseguenza, i contribuenti che dichiarano un ammontare inferiore non saranno soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, sarà compito dell'ufficio fiscale motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
  • Elenchi clienti e fornitori: I contribuenti in regime di contabilità semplificata sono esclusi dall'obbligo di tenere e trasmettere all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e dei fornitori relativamente all'anno d'imposta 2006.

martedì 24 luglio 2007

Accertamento: Casa e auto fanno prova di reddito

Il possesso e la manutenzione dell’auto e della casa consente all’ufficio finanziario di determinare sinteticamente un reddito imponibile maggiore di quello valutato in modo analitico. In particolare, la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare legale, ai sensi dell’articolo 2728 cc.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14367 del 29 giugno 2007, con la quale è stato affermato che il giudice tributario, accertata l’esistenza di una capacità contributiva, è tenuto a valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

Nel caso portato al vaglio della Suprema corte, il contribuente aveva impugnato l’accertamento sintetico, emesso, ai fini Irpef e Ilor, sulla base del possesso di una residenza principale e della disponibilità di auto e benzina di 17cv.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la sentenza era stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, attesa l’incongruità del reddito dichiarato, insufficiente a giustificare il mantenimento, nello stesso anno, dell’auto e della casa.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e i giudici di legittimità hanno determinato che, in tema di accertamento, l'articolo 38, comma 4, del D.P.R 600/1973 consente all’ufficio finanziario di determinare in modo sintetico un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica, se in presenza di elementi e circostanze di fatto certi che presuppongono la disponibilità di un reddito.
La disponibilità di beni come gli autoveicoli, nonché quella di residenze principali o secondarie, intendendo con ciò non solo la proprietà dei medesimi ma anche l’esborso, a vario titolo, di spese per il loro mantenimento, rappresentano presunzioni di capacità contributiva che la legge riconosce come legali (articoli 2728 cc).

Il giudice tributario, accertata la presenza di “specifici indicatori di capacità contributiva” indicati dall’ufficio, non ha il potere di togliere a detti elementi la qualità presuntiva contributiva che la legge prevede, ma può solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr Cassazione, 30 settembre 2005, n. 19252).

Autovetture: Cosa cambia

Con il maxi emendamento governativo al Dl 81/07, sono state modificate le quote di deducibilità delle auto aziendali quindi saranno contemporaneamente in vigore tre differenti regimi in due periodi di imposta.
  • In Unico 2007, le deduzioni saranno azzerate poiché le imprese avranno avuto la possibilità di recuperare soltanto un importo pari al reddito tassato nelle busta paga dei dipendenti per le auto concesse in benefit; i professionisti, invece, avranno riportato nel modello il 25% delle spese.
  • Per quanto riguarda il 2006, per le auto in uso ai dipendenti per oltre 183 giorni, i costi deducibili sono al 65%; per le auto aziendali al 20%; al 30% per i professionisti. Gli acconti Ires/Irpef, Irap da versare a novembre potranno considerare il recupero, quindi potrà essere ridotto il reddito del 2006 come se la deduzione fosse già stata esposta sul modello Unico.
  • Nel modello Unico 2008 saranno recepite le percentuali definitive per la deduzione dei costi a partire dal 2007.

giovedì 5 luglio 2007

Emendamento al disegno di legge 1485: Si sta rasentando la follia...

Avevo pensato di scrivere un post molto polemico perchè a prescindere che il fisco sia giusto o meno è essenziale che le regole siano certe; alla fine mi sono accorto che non ci sono parole...
Però per chi come me lavora su bilanci e dichiarazioni ci vorrebbe un pò di rispetto... ci sono delle responsabilità che un professionista assume nei confronti dei propri clienti, ma come si fa a consigliare e tutelare con questa incertezza???

Vediamo un pò di riassumere che diamine sta accadendo:


  • L’emendamento al disegno di legge 1485, approvato al Senato e che sarà discusso alla Camera, impegna il Governo a modificare anche le norme relative agli elenchi clienti e fornitori per le piccole e medie imprese. Saranno esonerati dall’obbligo di trasmissione degli elenchi, i titolari di partita Iva che adottano il regime di contabilità semplificata; i professionisti indipendentemente dall’ammontare dei ricavi; le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le altre società di persone equiparate, le persone fisiche esercitanti imprese commerciali, con ricavi dichiarati fino a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi o fino ad € 516.456,90 se svolgono altre attività. La scadenza ordinaria per l’invio online degli elenchi del 2006, è stata fissata al 15 ottobre mentre i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, che rientrano nei limiti per le liquidazioni trimestrali avranno tempo fino al 15 novembre.
  • L’emendamento al disegno di legge 1485 che è stato già approvato al Senato, annulla le disposizioni per lo scorporo delle aree sottostanti i fabbricati strumentali, riportando all’applicazione delle regole precedenti, secondo le quali il costo di questo tipo di aree tornerà ad essere totalmente deducibile ai fini della determinazione delle quote di ammortamento. Riguardo la quantificazione della quota parte di costo delle aree inclusa nel canone di leasing, nel caso in cui l’area sia stata acquistata autonomamente dalla società di leasing, il Ministero dell’Economia ha stabilito che sarà il conduttore a stabilire la quota di costo, rapportando il costo dell’area con il costo complessivo sostenuto dalla società di leasing. Lo stesso criterio si applica anche per il lease back.
  • Lo sconto retroattivo sulle auto aziendali, previsto da Ddl 1485, sarà recuperato con una diminuzione del reddito dell’esercizio 2007 nella dichiarazione del prossimo anno, perciò non sono necessarie correzioni ad Unico 2007. I contribuenti comunque, potranno anticipare gli effetti finanziari del bonus diminuendo l’acconto Ires- Irpef in pagamento a novembre, ovvero sarà possibile rideterminare al ribasso il reddito del 2006 come se la deduzione fosse già presente nel modello Unico. Per i costi sostenuti nel 2007, verranno applicate le percentuali previste dall’art. 164 del Tuir dopo l’approvazione definitiva del Ddl, ovvero: 90% le auto assegnate in benefit ai dipendenti per oltre metà dell’esercizio; al 40% tutte le altre auto con un tetto massimo di € 18.076.

giovedì 7 giugno 2007

Iva autovetture: La UE approva il 40%

L’Unione Europea ha approvato la proposta di deroga alla direttiva comunitaria 112/2006 in materia di Iva, di conseguenza l’Italia è legittimata a restringere il diritto alla detrazione Iva sulle spese di veicoli parzialmente utilizzati per scopi professionali, al 40%. Sono interessati i veicoli a motore destinati al trasporto di persone o beni con massimo 8 posti, escluso il conducente, con un limite di capienza di 3,5 tonnellate. Ogni spesa inerente acquisti, importazioni, leasing, riparazioni, manutenzioni, noleggio delle vetture, cessioni e prestazioni riconducibili al veicolo ed al suo utilizzo, sarà soggetta alla restrizione.

giovedì 17 maggio 2007

Iva autovetture: L'istanza si semplifica

La circolare n. 28/E del 16 maggio, cerca di semplificare il cervellotico sistema ideato dal ministero per l'istanza di rimborso Iva delle auto, nel dettaglio:
  • consente ai contribuenti che presenteranno, entro il 20 settembre, l’istanza telematica di rimborso Iva delle auto per uso aziendale di non esporre analiticamente i calcoli effettuati per quantificare le imposte sui redditi, evidenziando solo il risultato che va a decurtare il rimborso. I controlli riguarderanno solo chi ha evidenziato un abbattimento del credito Iva inferiore al 10%. Se l’auto è stata rivenduta entro il 13 settembre 2006, la maggior Iva dovuta non comporterà verifiche se risulterà pari, perlomeno, all’1% del credito richiesto.
  • le due modalità di rimborso consentite (analitica e forfettaria) sono alternative. La scelta del metodo forfettario - attraverso cui l’Iva viene scomputata sugli acquisti con la percentuale del 40% - presentando l’istanza in via telematica, non permette che il contribuente richieda l’imposta secondo l’utilizzo effettivo del mezzo, neppure con riferimento ad annualità diverse. Il forfettario esige che sia evidenziata l’Iva assolta negli anni, che verrà rimborsata al netto delle maggiori imposte dirette che derivano dal venir meno di oneri (Iva indetraibile) a suo tempo portati in deduzione. La detrazione genera l’incremento dell’Imposta dovuta sulle auto vendute, poiché non è più applicabile la norma che limitava la base imponibile della cessione della percentuale originaria di detraibilità. La maggiore imposta determinatasi va portata a riduzione del rimborso unicamente per cessioni effettuate sino alla data di cui sopra (13 settembre 2006).
  • in tema di semplificazione, la circolare consente che sia omessa la compilazione della sezione “Redditi/Irap” del quadro AR. Pertanto, l’importo complessivo delle imposte dirette (Irpef, Ires ed Irap) verrà evidenziato nel solo rigo AR42. Se l’auto verrà rivenduta il contribuente potrà indicare la maggiore imposta dovuta a riduzione di quanto indicato nel rigo AR41, non dovendo anche compilare i singoli campi. I controlli cadranno, come già scritto, su quanti avranno evidenziato maggiori imposte sui redditi inferiori al 10% del credito Iva e una maggiore Iva da rivendita inferiore all’1%.

martedì 15 maggio 2007

Unico 2007: Deduzione autovetture

Giusto per fare un riassunto in vista delle dichiarazioni

I nuovi limiti di deduzione per i costi delle autovetture, fissati con le modifiche al modello Unico 2007 delle società, per cui per le auto assegnate in uso promiscuo è possibile recuperare solo l'importo che è stato tassato nella busta paga dei dipendenti, fanno sì che per il 2006 sia praticamente azzerata la deducibilità, ad esclusione degli agenti di commercio che applicano le regole pregresse con il divieto di stanziare ammortamenti anticipati.
L'autorizzazione comunitaria alla detraibilità dell'Iva al 40% avrà la conseguenza del ripristino delle precedenti deduzioni che non riguarderà il 2006.

Alcuni punti su cui stare attenti:

  • gli autocarri restano totalmente deducibili se non superano nel rapporto tra potenza eportata il coefficiente indicato nel Provvedimento del 6 dicembre delle Entrate;
  • i calcoli dell'importo da recuperare a tassazione, che può effettuarsi semplicemente sommando i costi imputati al conto economico per tutte le auto (in uso e non) e sottraendo dal totale l'importo degli eventuali benefit inclusi in busta paga per i dipendenti;
  • le spese, che contemplano tutte inerenti la vettura (ammortamento, leasing o noleggio, carburanti, manutenzione, bollo e assicurazione, pedaggi autostradali e custodia).
In merito agli ammortamenti anticipati delle autovetture viene ricordato che se sono stati dedotti in anni precedenti ma sono stati riversati civilisticamente nel 2006 il loro importo è già recuperato a tassazione nel rigo RF9 (e nel quadro EC) e non può essere ulteriormente incluso nella variazione del rigo RF22.
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Per i lavoratori autonomi, infine, viene messo in evidenza il dimezzamento della deduzione: nel quadro RE di Unico 2007 le spese sono ammesse per il 25% (e non più per il 50%) fermo restando l'importo massimo di € 18.076 su cui effettuare il calcolo di ammortamenti e leasing.

mercoledì 11 aprile 2007

Iva autovetture: L'istanza slitta al 20.09.2007

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa datato 6 aprile, ha annunciato che slitta al 20 settembre 2007 la scadenza per la domanda di rimborso dell’Iva sulle auto aziendali.
La proroga è stata stabilita dal Governo con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”.
Su eventuali semplificazioni nella procedura non sono stati resi noti ulteriori dettagli, quindi le modalità di calcolo dei rimborsi restano quelle fornite dall’Agenzia nel provvedimento del 22 febbraio 2007 che ha approvato il modello per la richiesta di rimborso forfettario, individuato le relative percentuali (40% senza onere di prova; 25% per agricoltura, caccia e pesca) e definito i dati e i documenti necessari per l’istanza di rimborso analitico, precisando i relativi termini.
La proroga è stat decisa a seguito delle numerose proteste per l'eccesiva complessità della procedura.
I problemi più grandi sono sorti in relazione all’impatto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e Irap) che gravano sul costo per Iva indetraibile, che viene meno in seguito al rimborso. I contribuenti devono, infatti, calcolare autonomamente, anno per anno, le maggiori imposte.
E' stata proposta una semplificazione dei calcoli che potrebbe essere effettuata attraverso l’introduzione di una sorta di imposta sostitutiva quantificata in via forfettaria sull’ammontare rimborsato.

lunedì 2 aprile 2007

Iva autovetture: L'istanza di rimborso slitta a luglio

Il 30.03.2007 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge su Iva per le auto e il vice-ministro dell'Economia, Visco, con un comunicato ha spiegato i contenuti del provvedimento confermando il piano dei rimborsi già annunciato nei giorni scorsi (almeno 3 anni).
E' confermata la modifica della procedura per l'istanza di rimborso che verrà semplificata e che dovrebbe evitare il ricalcolo delle imposte dirette.
Il rinvio del termine delle istanze di rimborso dovrebbe essere previsto nei tre mesi e quindi per la metà di luglio, probabilmente il giorno 16.

sabato 31 marzo 2007

Autovetture: Ammortamento

Il Dl 262/06 ha dimezzato, con effetto dal 1° gennaio 2006, la percentuale di deduzione dei costi delle auto aziendali (prevista dall’articolo 164 del Tuir) dal 50% al 25%, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire una duplice interpretazione a riguardo con la circolare 1/E/2007.
  • Nel caso di esercizio in forma individuale la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di costo è limitata ad un solo veicolo;
  • Se l’attività è svolta sotto forma di attività semplici o da associazioni, la deducibilità è consentita per un veicolo per ciascun socio o associato.
Rimangono inalterati i limiti massimi di costo fiscalmente riconosciuti su cui poter calcolare la percentuale di deduzione per le autovetture, gli autocaravan e per i motocicli. Nel caso però di “vecchi” veicoli è necessario chiarire come calcolare le quote deducibili di ammortamento. Esistono due opzioni:
  • seguire la nuova regola del 25% per il totale ammortizzabile. Dal momento che l’ammortamento dedotto fino al 2005 “copre” integralmente l’importo deducibile, l’intera quota 2006 dovrà essere considerata fiscalmente indeducibile, così come ogni quota ulteriore;
  • applicando rigidamente la decorrenza 2006 alla modifica normativa, si potrebbe invece consentire al professionista la deducibilità del 25% dell’ammortamento stanziato nell’anno citato. Proseguendo in tal modo anche nel 2007 si arriverebbe, però, ad un ammortamento complessivo che è pari al 37,5% del totale. L’eccedenza rispetto al 25% si giustificherebbe considerando il fatto che l’ammortamento è iniziato prima del 2006, quando la quota di deducibilità era maggiore.
Si spera che a breve il Fisco fornisca chiarimenti a riguardo, anche perchè la quota dedotta complessivamente a titolo di ammortamento incide sulla percentuale di tassabilità della plusvalenza o di deducibilità della minusvalenza realizzata in sede di cessione (circolare 28/E/2006).

venerdì 30 marzo 2007

Rimborso IVA autovetture: Probabile rinvio e tempi lunghi di rimborso

Attenzione la notizia è riportata da "Il Sole 24 Ore" ed "Italia Oggi" quindi pur essendo molto probaile il rinvio non è ancora certo.

Pare sia in arrivo la proroga per la presentazione delle istanze di richiesta: al momento, è atteso uno slittamento di uno o due mesi rispetto alla data del 16 aprile attualmente prevista.
Con il disegno di legge, oggi al vaglio del Governo, saranno fissate le autorizzazioni di spesa necessarie per coprire l’operazione: si tratta di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Ciò significa che la tempistica legata ai rimborsi Iva sarà spalmata almeno su un triennio; la cosa non sorprende del tutto vista l'entità della somma di denaro che l’Erario deve restituire ad imprese e professionisti, perchè indebitamente incamerata come gettito.

sabato 24 marzo 2007

Iva autovetture: Rimborso di fretta e con procedura allucinante

Se Visco avesse fatto lo scrittore di fantasy invece che l'economista...

La procedura messa a punto dal Governo per il rimborso dell’Iva sulle auto non detratta richiede la presentazione di un’apposita istanza, con esiti finali ben diversi da quelli sperati dai contribuenti. A meno di un mese dal 16 aprile, termine per la presentazione dell’istanza, intorno all’intera operazione – ma il discorso vale anche per il nuovo regime fiscale sui veicoli aziendali, introdotto dal Dl 262/06 – sta, infatti, crescendo il malcontento di imprese, lavoratori autonomi e dei loro consulenti.
Le restituzioni non supereranno i 4 miliardi di euro rispetto ai 17,2 miliardi inizialmente quantificati dall’Economia per rimborsare quattro annualità di Iva, dopo la condanna della Corte Ue.
Tutto ciò perchè l’operazione appare così macchinosa che molti sembrano disposti a rinunciare al rimborso, accusando il ministero dell’Economia di aver intenzionalmente escogitato un sistema così complicato da indurre i potenziali interessati a desistere. Più volte, infatti, si è sottolineato al riguardo l’esistenza di un vero e proprio paradosso: a fronte di un rimborso incerto (non si sa come e quando verranno restituiti gli importi dovuti), e per certi aspetti “impossibile” (anche per i tempi sempre più stretti), i contribuenti stanno già pagando il prezzo del nuovo regime fiscale sulle imposte dirette, visto che i costi delle auto aziendali ai fini Ires, Irpef e Irap sono ora completamente indeducibili (o comunque sono stati ridotti i tetti di deducibilità). Fino a ricordare, poi, la stretta che ha colpito da gennaio anche le auto concesse in benefit ai dipendenti.
L’aspetto che preoccupa di più di tutta la vicenda del nuovo regime fiscale delle auto è che sul versante Iva, la detrazione dovrebbe fermarsi al solito 40%, anche se dal canto loro le imprese non hanno più alcuno sconto sulle imposte dirette e sull’Irap e anche i lavoratori autonomi hanno perso parte dei precedenti benefici. Cioè, di fronte ad una minore Iva che sarà pagata dal contribuente accrescerà l’aggravio in termini di imposte dirette ed imposta regionale.
Tale situazione rischia di colpire chiunque con effetti pesantissimi, se il Governo non si affretterà a mantenere l’impegno preso con la Finanziaria, di rivedere regole e limiti di deducibilità dei costi delle auto per le imposte dirette.
Oltre alle difficoltà legate alla riduzione del 40% della percentuale di detrazione non si possono, poi, tacere neanche le difficoltà di compilazione e di calcolo che in alcuni casi potrebbero portare ad una scarsa convenienza nella presentazione dell’istanza. In particolare, si devono segnalare i seguenti aspetti critici:
  • gli acquisti vanno suddivisi in quattro voci analitiche (acquisti, carburante,manutenzione, altre spese);
  • per ogni voce di acquisto occorre ricostruire il numero dei documenti originali;
  • le cessioni di auto nel periodo interessato dal rimborso creano debito di imposta;
  • si deve calcolare le maggiori imposte dirette “dovute” sul rimborso;
  • è necessario, prima che arrivi il rimborso, pagare i compensi professionali a chi presta assistenza per la redazione dell’istanza.

Auto aziendali: Fringe benefit

Un comunicato diffuso dal portavoce del vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco, blocca, sui veicoli in uso promiscuo, le ritenute maggiorate per i fringe benefit ai dipendenti, non verranno applicate sino ai conguagli.
Un’apertura, sempre in materia di auto, viene, poi, dalle dichiarazioni del direttore generale delle Entrate, il quale ha annunciato al Senato che l’Agenzia non ha obiezioni alle modifiche dei termini per i rimborsi dell’Iva in scadenza al prossimo 16 aprile, precisando che un intervento in questo senso spetta al Legislatore.
Le modifiche intervenute sul regime tributario delle auto aziendali in uso promiscuo prevedono la determinazione del fringe benefit in capo al dipendente utilizzatore dell’auto in base al valore corrispondente a 7.500 km annui (anziché 4.500) e, per l’impresa, il riconoscimento della deducibilità per il solo importo che costituisce reddito per il dipendente. Le correzioni normative avrebbero dovuto dispiegare effetti a partire dal 2006; le imprese, però, ai soli fini dei versamenti degli acconti delle imposte sui redditi ed Irap relativi al 2006 ed ai periodi successivi, potevano continuare ad applicare le norme previgenti, deducendo interamente il costo dell’auto in uso promiscuo ai dipendenti.
Con la Legge n. 296/06, è stata rinviata al 2007 l’entrata in vigore del nuovo e maggior valore “convenzionale” dell’auto aziendale, mentre l’Aci comunicava su “Gazzetta” le tariffe chilometriche riferite alla percorrenza annuale di 15.000 km moltiplicata per 7.500 km, da utilizzare per tutto il corrente anno.
Pertanto, i sostituti d’imposta hanno cominciato ad applicare i nuovi valori sulle auto in uso promiscuo a partire dalle retribuzioni corrisposte a gennaio. Nel comunicato è precisato che la nuova disciplina ha effetto dal 2007, ma che poiché “della stessa non si tiene conto ai fini dei versamenti in acconto”, i datori non avrebbero dovuto effettuare la ritenuta sui valori maggiorati, bensì ancora su quelli in vigore nel 2006.

mercoledì 7 marzo 2007

IVA: Rimborso IVA autoveicoli non detratta

Anche se il nodo sul rimborso dell’Iva sui veicoli non detratta in passato, per effetto delle limitazioni nazionali considerate incompatibili con il diritto comunitario, è stato risolto per cui ora è possibile ottenere il rimborso dell’Imposta non detratta per intero o parzialmente (relativa ai costi di acquisizione e gestione delle autovetture), i contribuenti si trovano ancora di fronte ad una difficoltà. Non è stata chiarita, infatti, una cosa importante: quando e con quali modalità ottenere il rimborso. La procedura per la restituzione è fortemente complicata dalla circostanza che l’Iva da recuperare va liquidata al netto dell’Ires e dell’Irap sul minor costo e ciò determina calcoli complessi, soprattutto nel caso di soggetti Irpef come società di persone e imprese familiari. Per le richieste di rimborso sono previste due differenti modalità:
  • Forfetaria
  • Analitica
La prima prevede la presentazione entro il 16 aprile 2007 del modello approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 febbraio 2007, che consente il recupero secondo percentuali forfettarie (40% di detraibilità per la generalità dei contribuenti e 35% per la pesca, la caccia e l’agricoltura). La richiesta forfettaria va presentata esclusivamente in via telematica e sul modello non è richiesta alcuna indicazione dell’ufficio competente. Per tali ragioni, appare difficile che possa essere liquidata celermente dalle strutture periferiche dell’Agenzia. Probabilmente, l’erogazione del rimborso avverrà a livello centrale e in via automatizzata, lasciando agli uffici il compito di gestire le situazioni più complesse.
La seconda modalità consiste nella presentazione di una istanza nella quale il contribuente potrà far valere, comprovandola con debita documentazione, una percentuale di inerenza superiore a quella forfettaria fissata dalle Entrate. La richiesta analitica, formulata ai sensi del Dlgs 546/92, articolo 21, dovrà essere presentata all’ufficio locale dell’Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Probabilmente, se il contribuente ha cambiato la residenza o la sede legale nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006 dovrà presentare l’istanza a ogni ufficio competente nel periodo d’imposta considerato. Il provvedimento delle Entrate del 22 febbraio scorso nulla prevede per quei soggetti che, pur avendo effettuato acquisti di autoveicoli, carburanti e lubrificanti nel periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, hanno cessato l’attività e, di conseguenza, chiuso la loro posizione Iva. Tali soggetti, dunque, andranno incontro a qualche difficoltà in più per recuperare l’Iva pagata per gli autoveicoli. Analogamente, difficoltà si ravvedono per le società liquidate e per quelle che sono state oggetto di trasformazione aziendale.

In via assolutamente ufficiosa si parla comunque di un rinvio della scadenza per la presentazione dell’istanza, potrebbe essere rinviata di un mese. L’Ipotesi si fa sempre concreta e una serie di indizi fanno propendere per questa soluzione. Infatti, oltre a mancare la pubblicazione ufficiale del provvedimento, anche la modulistica – seppure disponibile sul sito dell’Agenzia – manca della stessa ufficialità. Non da meno sono i problemi legati al ricalcolo delle imposte 2006 che deve essere indicato nei modelli di rimborso detrazione Iva auto, quando le imposte 2006 devono ancora essere calcolate.