Ecoincentivi: Aggiornamento
Gli incentivi auto previsti nel decreto "milleproroghe" sono cumulabili fra loro, è stabilito nella risoluzione n.7/Dpf del 06.03.2008 del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si spiega che, per le nuove disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di autovetture e autoveicoli "euro 4" e "euro 5", in assenza di un esplicito divieto di cumulo "non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi" purché siano rispettate entrambe le condizioni di acquisto e di demolizione di autoveicoli indicati nella norma.
Si ricorda che l'articolo 29 del decreto legge 248/2007 ("milleproroghe"), con il comma 3, dispone un bonus di € 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un anno, in caso di acquisto di veicoli "euro 4" o "euro 5" che non emettano oltre i 140 grammi di CO2 oppure non oltre i 130 grammi di CO2 per quelli ad alimentazione diesel, in seguito alla rottamazione di auto "euro 0", "euro 1" o "euro 2" immatricolate prima del 1° gennaio 1997.
In caso di demolizione di un veicolo "euro 0", l'esenzione del bollo viene estesa per ulteriori due anni. L'incentivo, invece, cresce di € 100 in caso di acquisto di auto delle categorie indicate (euro 4 o 5) con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.
Sono previsti ulteriori € 500 nell'eventualità di demolizione di due veicoli di proprietà di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.
Il comma 4 dell'articolo 29 del "milleproroghe" prevede, inoltre, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri, i seguenti incentivi:
- € 1.500 per l'acquisto di veicoli di massa inferiore a 3.000 chilogrammi
- € 2.500 se la massa è compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi