Visualizzazione post con etichetta ici. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ici. Mostra tutti i post

martedì 13 aprile 2010

ICI: La Cassazione si pronuncia sulla base imponibile

Ai fini della determinazione della base imponibile Ici, il valore del bene acquistato in leasing è da intendersi costituito non soltanto dal prezzo di riscatto ma anche dai canoni, nella parte in cui ne rappresentano un anticipato pagamento rateale. Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 7332 del 26 marzo.

La pronuncia nasce da una Spa che aveva contestato contestava la determinazione dell'Ici fatta dal Comune, in relazione a un immobile industriale acquistato in leasing, la diatriba è poi passata per i vari gradi del ricorso fino ad approdare in Cassazione dove il ricorso della società è stato definitivamente rigettato.

La sentenza in sintesi:

La fattispecie, dal punto di vista civilistico, era riconducibile all'ipotesi di leasing traslativo, che si distingue dal leasing di mero godimento principalmente per la circostanza che esso ha ad oggetto dei beni che alla scadenza del rapporto contrattuale conservano un residuo valore di utilizzo, superiore all'importo convenuto tra le parti ai fini dell'esercizio dell'opzione di acquisto; tale maggior valore è tenuto in considerazione e scontato tramite i canoni periodici, pattuiti tra le parti, che contengono anche una quota di prezzo.
Viceversa, il leasing di godimento riguarda abitualmente beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuo alla scadenza del rapporto contrattuale; pertanto, i canoni corrisposti si configurano alla stregua di corrispettivo per l'utilizzo dei beni stessi.

Inoltre, come già affermato dalla stessa Suprema corte (sentenza 25125/2006), l'opzione finale di acquisto non dà luogo alla conclusione di una fattispecie contrattuale distinta e autonoma, ma integra un accordo traslativo il cui fondamento causale è da ricercare nel contratto di leasing a monte.

Pertanto, il valore contrattuale del bene riscattato al termine dell'operazione è rappresentato dal totale dei corrispettivi, costituiti non soltanto dal prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme corrisposte in vigenza del rapporto di leasing a titolo di canone o di maxicanone, le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale.

mercoledì 16 aprile 2008

Ulteriore Detr. ICI: Codici tributo

Approfondimenti nella miniguida nella prima barra laterale

Con la risoluzione 154/E del 15 aprile è stato istituito il codice tributo 3900, che consente, tramite il modello F24, l'utilizzo in compensazione della minor Ici dovuta per l'abitazione principale, grazie all'ulteriore detrazione introdotta dall'ultima Finanziaria.
Ricordo che l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale si somma alla detrazione base di 103,29 euro e dalle eventuali ulteriori riduzioni decise dai Comuni.

Riguardo alla compilazione dell'F24, il codice 3900 deve essere riportato nella colonna "importi a credito compensati", della "Sezione Ici ed altri tributi locali".

Alla cifra indicata nella colonna "importi a debito versati" con i codici tributo 3901 o 3904 - corrispondente all'Ici dovuta, determinata dalla differenza tra l'imposta lorda e la detrazione stabilita dal Comune - si dovrà sottrarre l'ulteriore detrazione riportata nella colonna "importi a credito compensati", identificata dal nuovo codice 3900: il risultato dell'operazione costituirà l'imposta da versare.
Se, per effetto dalla compensazione in questione, il saldo risulterà uguale a zero, la sezione dell'F24 dedicata all'Ici non dovrà essere compilata.
Il nuovo codice diventerà operativo dal prossimo 12 maggio.

martedì 15 aprile 2008

ICI: Uteriore detrazione su abitazione principale

Per le altre novità ici potete consultare la miniguida che trovate nella prima barra laterale

È prevista un’ulteriore detrazione sull’abitazione principale (quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e ove ha la residenza) pari al 1,33 per mille della base imponibile, questa ulteriore detrazione si aggiunge a quella già esistente di importo pari ad € 103,29.

La nuova maggiore detrazione non può comunque superare € 200,00, quindi la detrazione totale sull’abitazione principale potrà essere al massimo di € 303,29.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti la detrazione dovrà essere tra questi ripartita proporzionalmente.

Le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, ecc.) sono escluse dal beneficio della nuova maggiore detrazione.

Esempio di calcolo n.1 (fonte ItaliaOggi):

A) Rend. Cat. Rivalutata = € 800,00

B) Base imponibile = € 80.000,00 (A x 100)

C) Detrazione ab. Princ. = € 103,29

D) Maggiore detrazione = 106,40 (B x 1,33 per mille)

E) ICI dovuta (aliq. 4 per mille) = € 320,00 (B x 4 per mille)

F) ICI netta = € 110,31 (E – C – D)

Esempio di calcolo n.2 (fonte ItaliaOggi):

A) Rend. Cat. Rivalutata = € 1.700,00

B) Base imponibile = € 170.000,00 (A x 100)

C) Detrazione ab. Princ. = € 103,29

D) Maggiore detrazione = 226,10 (B x 1,33 per mille) (utilizzabile solo per € 200,00)

E) ICI dovuta (aliq. 4 per mille) = € 680,00 (B x 4 per mille)

F) ICI netta = € 376,71 (E – C – € 200,00)

martedì 25 marzo 2008

Miniguida: Finanziaria 2008 - Novità ICI e detrazioni

Pubblicata la nuova miniguida sulle novità ICI e IRPEF dopo la finanziaria 2008, la potete scaricare dal link sulla prima barra laterale.

Vi anticipo il sommario:

  • Maggiore detrazione ICI su abitazione principale
  • ICI ridotta per ex coniuge
  • Aliquota ICI ridotta per impianti a fonte energetica rinnovabile
  • Detrazione per canone di locazione
  • Aumento limite detrazione interessi mutuo
  • Assegni dall’ex coniuge
  • Detrazione per carichi di famiglia
  • Detrazioni varie al 19%
  • Bonus incapienti
  • Esenzione canone RAI

venerdì 23 novembre 2007

Finanziaria 2008: il punto della situazione

Il Governo ha incassato la fiducia della Camera sul "maxiemendamento" interamente sostitutivo del collegato alla Finanziaria licenziato dal Senato, di seguito un pò di novità:

"Bonus incapienti"
Per i soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, arriva il cosiddetto "bonus incapienti". Sono € 150,00 che gran parte dei contribuenti riceveranno nel prossimo mese di dicembre. Agli stessi soggetti è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma, di pari importo, per ciascun familiare a carico. Dall'erogazione del bonus restano esclusi sia coloro che, nel 2006, hanno avuto un reddito complessivo superiore ad € 50.000,00, sia coloro che, nello stesso anno, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

Ici in dichiarazione

Il nuovo articolo 39 abroga le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 che a, decorrere dall'anno 2008, rendevano obbligatorio specificare in dichiarazione, per ciascun fabbricato, oltre all'indirizzo anche l'identificativo dell'immobile (codice comune, foglio, sezione, particella e subalterno). Resta fermo, invece l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dal 2007 - nel quadro relativo ai fabbricati, per ciascun immobile - l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente.

Scontrino parlante dal 1° gennaio
A partire dallo 01.01.2008 per ottenere le deduzioni e detrazioni Irpef per le spese sanitarie, non sarà più possibile allegare allo scontrino la documentazione rilasciata dal farmacista. Il beneficio fiscale per l'acquisto di farmaci sarà infatti riconosciuto solo se la spesa sarà certificata da fattura o scontrino "parlante", da cui risultino cioè natura, qualità e quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario.

Limiti più ampi per la detrazione del mutuo costruzione casa
La detrazione del 19% per gli interessi passivi pagati sul mutuo per la costruzione dell'abitazione principale scatta a condizione che la stipula del mutuo da parte del proprietario dell'immobile avvenga nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori, viene esteso l'arco temporale di riferimento che prima andava dai sei mesi antecedenti ai sei mesi successivi rispetto alla data di stipula del contratto di mutuo.

lunedì 23 aprile 2007

F24 e ICI: Dal 1° Maggio a regime

Con comunicato del 20 aprile 2007 l’Agenzia delle Entrate annuncia che, dal prossimo 1° maggio sarà possibile pagare l’Ici con il modello F24 su tutto il territorio nazionale, senza verificare che il Comune ricevente sia convenzionato con le Entrate.
Il comunicato precisa che, dal 2 maggio:
  • tutti gli intermediari della riscossione debbono accettare il pagamento con l’F24;
  • l’elenco dei codici catastali dei Comuni per il pagamento dell’oblazione per gli illecitiedilizi, sarà valido anche per l’Ici;
Entro il 26 aprile saranno disponibili i codici tributo Ici associati ai codici catastali.

sabato 17 febbraio 2007

Mod. 730/2007: ICI e quadro I

Da quest'anno è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello 730/2007, per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2007. Per l'esercizio di tale facoltà, sarà necessario compilare il relativo quadro "I".
Per la piena operatività dell'innovazione si attende l'emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale saranno disciplinati termini e modalità di attuazione. Allo stato attuale, è possibile il versamento dell'Ici mediante F24 solo in caso di specifica convenzione, a tal fine stipulata fra il Comune interessato e l'Agenzia delle entrate. Con l'emanazione del citato provvedimento, la possibilità sarà fruibile da parte di tutti i contribuenti.

Ovviamente il soggetto che esercita la facoltà presentando il modello 730 non avrà da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito per il pagamento dell'Ici mediante compensazione nel modello F24. A tal proposito, peraltro, si ricorda che i termini per il versamento dell'Ici sono stati anticipati. Infatti: entro il 16 giugno va effettuato il pagamento dell'acconto (il vecchio termine era il 30 giugno) entro il 16 dicembre va effettuato il pagamento del saldo (la data ultima era, fino allo scorso anno, quella del 20 dicembre). Il contribuente, in ogni caso, può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione ai fini del pagamento dell'Ici, il contribuente deve, in ogni caso, compilare e presentare in banca, ovvero all'ufficio postale, il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, lo stesso presenti un saldo finale uguale a zero. Molto semplice sarà la compilazione della delega di pagamento, in quanto nei suddetti righi del prospetto di liquidazione verranno riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice ente che poi dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24. I coniugi, nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, potranno scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'Ici dovuta da ciascuno di essi; tuttavia, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'Ici dovuta dall'altro coniuge.

giovedì 21 dicembre 2006

Ravvedimento ICI

I contribuenti che non hanno versato il saldo Ici 2006, scaduto ieri 20.12.2006, possono versare con ravvedimento:
  • ravvedimento breve
entro trenta giorni con sanzione del 3,75% più interessi del 2,5% annuo
  • ravvedimento lungo
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione, con sanzione del 6% e interessi, anche in questo caso, del 2,5% annuo.

Per il ravvedimento Ici valgono, cioè, le medesime regole previste per imposte sui redditi, Iva ed Irap. La sanzione minima per omesso o tardivo versamento è del 30%. Essa si riduce ad un ottavo del minimo se il tardivo versamento viene eseguito entro 30 giorni. Quindi, la sanzione è del 3,75% dell’importo della violazione.

mercoledì 6 dicembre 2006

ICI - Novità per il 2007

I contribuenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge n. 223/2006, potranno liquidare l'imposta comunale sugli immobili direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Di fatto, sarà possibile evidenziare il proprio debito Ici nel modello Unico (o 730), in cui verrà inserita una apposita sezione Ici.
In particolare, le società e gli enti, per il periodo di imposta in corso al 31/12/2007, in sede di dichiarazione, dovranno riportare tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta (periodo di possesso, detrazioni, agevolazioni). Per contro, dal 2008, i contribuenti diversi da società o enti dovranno specificare, per ciascun fabbricato, l'indirizzo, l'identificativo dell'immobile, costituito dal codice catastale del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'Ici pagata l'anno precedente.
Tutti i contribuenti, inoltre, a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, avranno l'obbligo di evidenziare l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente in relazione a ciascun immobile posseduto. L'Agenzia delle entrate, a tal riguardo, in sede di liquidazione automatica delle dichiarazioni, dovrà verificare l'effettivo versamento dell'Ici, comunicandone l'eventuale esito ai Comuni competenti.
Ulteriori novità sono previste in merito ai termini e alle modalità di versamento dell'imposta.
Fino all'anno d'imposta 2006, i versamenti Ici sono stati effettuati in due rate: la prima, entro il 30 giugno, di importo pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda, da pagarsi tra il 1° e il 20 dicembre, di importo pari al saldo dovuto per l'intero anno.
Il legislatore è intervenuto a modificare tali termini dall'anno di imposta 2007, anticipando la scadenza della prima rata al 16 giugno e della seconda al 16 dicembre; la ratio di tale modifica è da ricercarsi nell'esigenza di allineare le date di versamento dell'Ici a quelle delle altre imposte.
Per i pagamenti tutti i contribuenti, a partire dal 1° maggio 2007, indipendentemente dall'ubicazione degli immobili di proprietà, potranno utilizzare il classico bollettino postale ovvero il modello di pagamento F24. Solo in questo secondo caso, però, sarà loro consentito compensare il debito Ici con eventuali eccedenze di imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi.