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lunedì 1 ottobre 2007

Circolare 52: Tardivo invio dichiarazioni

Con la circolare n. 52 dell’Agenzia delle Entrate del 27.09.2007 vengono dettate le regole per il ravvedimento operoso di professionisti e Caf.
Il testo contiene le modalità con le quali gli intermediari possono utilizzare il ravvedimento per sanare anche le proprie violazioni nel caso in cui non abbiano inviato nei termini le dichiarazioni per le quali hanno assunto il relativo impegno. Pertanto, gli intermediari che non risultano adempienti possono usufruire della sanatoria.
Devono inviare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine e versare contestualmente la propria sanzione oltre, ovviamente, le sanzioni poste a carico del contribuente per la tardiva presentazione della dichiarazione, entrambe ridotte ad un ottavo del minimo. Nella circolare 52/E è previsto il ravvedimento anche per il rilascio infedele del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria a condizione che il Caf o il professionista provvedano a inviare una comunicazione al Fisco e a versare le relative sanzioni ridotte a un quinto del minimo.
Il codice tributo è 8911

martedì 10 luglio 2007

Studi di settore: Circolare 41/E

Riporto il link alla circolare n. 41/E del 6 luglio, l'Agenzia delle entrate fornisce gli ultimi chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2007, che ha introdotto modifiche in materia di indicatori di normalità economica, e del Dpcm 14 giugno 2007, che ha stabilito la proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività per cui risultano approvati studi di settore.

venerdì 6 luglio 2007

Studi di settore: Adeguamento al minimo

È in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” il decreto ministeriale firmato mercoledì scorso che riguarda la possibilità di adeguarsi al minimo dell’intervallo indicato da Gerico, integrato dagli indicatori di normalità economica. Questo livello non potrà essere inferiore a quello della sola congruità. Inoltre il decreto dispone che gli accertamenti non possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi e compensi al di sotto del livello minimo di congruità. Nei prossimi giorni è attesa una circolare dell’agenzia delle Entrate, con la quale verranno chiariti i contenuti del decreto.

mercoledì 13 giugno 2007

Unico 2007: Studi di settore oramai è fantascienza

Ma fate pace con il cervello...

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 12 giugno 2007, annuncia che la revisione degli studi di settore vigenti per il periodo d’imposta 2006, che sarà operata tra il 2007 ed il 2009, dovrebbe renderli più efficaci nel considerare le situazioni per le quali l’attuale versione di Gerico determina risultati non aderenti alla realtà.
In pratica l’Agenzia ammette che l’attuale versione di Gerico non funziona e avverte che la revisione potrà portare a non tener conto dei risultati degli attuali studi per il periodo d’imposta 2006.
Infatti, si spiega che nel contraddittorio con il contribuente relativamente al periodo d’imposta 2006 gli uffici potranno tenere conto dei risultati di Gerico che verrà revisionato. La maggiore fonte di perplessità rimangono gli indicatori di normalità economica previsti dalla Finanziaria 2007, per questo è in fase di elaborazione un software che sia in grado di individuare le condizioni di marginalità economica.
Nella circolare si precisa che il campo annotazioni può essere utilizzato non solo in caso di marginalità ma anche nel caso in cui esistano elementi idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi in base agli studi. In merito all’applicazione degli studi ai professionisti per i quali Gerico ha operatività definitiva dal periodo d’imposta 2006 (ad esempio notai, psicologi e odontoiatri), si specifica che gli uffici non potranno tener conto dei maggiori compensi derivanti dai nuovi indici.

mercoledì 30 maggio 2007

IRAP e cuneo fiscale

Come al solito non si sa mai come comportarsi...

La scadenza, il 18 giugno prossimo, della prima rata dell’acconto Irap per il 2007 pone i contribuenti di fronte alla scelta di una delle due strade alternative che si sono determinate con il Dl n. 67 del 28 maggio 2007 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 122 del 28 maggio 2007) che ha soppresso la necessità di ottenere l’autorizzazione Ue per poter applicare già da febbraio 2007 gli sconti Irap per ridurre il cuneo fiscale. In particolare, le alternative sono:
  • ridurre gli acconti Irap 2007 con gli sconti previsti per il taglio del cuneo fiscale, confidando su quanto annunciato dal Governo circa l’estensione dell’agevolazione anche a banche e assicurazioni;
  • applicare, in via precauzionale, l’agevolazione solo quando le modifiche verranno approvate.
"Non ci dovrebbero" essere problemi di veto Ue, in quanto l’agevolazione dovrebbe essere corretta rimediando alle perplessità sollevate proprio dalla Commissione europea in merito alla esclusione di alcuni soggetti, come banche, altri enti finanziari ed imprese di assicurazione. Si ricorda che, nel caso in cui l’estensione non dovesse essere attuata e la Ue dovesse bocciare l’agevolazione, il contribuente può sempre ricorrere al ravvedimento operoso, istituto bloccato solo per il saldo Irap 2006 (Dlgs 206/06).

martedì 15 maggio 2007

Unico 2007: Deduzione autovetture

Giusto per fare un riassunto in vista delle dichiarazioni

I nuovi limiti di deduzione per i costi delle autovetture, fissati con le modifiche al modello Unico 2007 delle società, per cui per le auto assegnate in uso promiscuo è possibile recuperare solo l'importo che è stato tassato nella busta paga dei dipendenti, fanno sì che per il 2006 sia praticamente azzerata la deducibilità, ad esclusione degli agenti di commercio che applicano le regole pregresse con il divieto di stanziare ammortamenti anticipati.
L'autorizzazione comunitaria alla detraibilità dell'Iva al 40% avrà la conseguenza del ripristino delle precedenti deduzioni che non riguarderà il 2006.

Alcuni punti su cui stare attenti:

  • gli autocarri restano totalmente deducibili se non superano nel rapporto tra potenza eportata il coefficiente indicato nel Provvedimento del 6 dicembre delle Entrate;
  • i calcoli dell'importo da recuperare a tassazione, che può effettuarsi semplicemente sommando i costi imputati al conto economico per tutte le auto (in uso e non) e sottraendo dal totale l'importo degli eventuali benefit inclusi in busta paga per i dipendenti;
  • le spese, che contemplano tutte inerenti la vettura (ammortamento, leasing o noleggio, carburanti, manutenzione, bollo e assicurazione, pedaggi autostradali e custodia).
In merito agli ammortamenti anticipati delle autovetture viene ricordato che se sono stati dedotti in anni precedenti ma sono stati riversati civilisticamente nel 2006 il loro importo è già recuperato a tassazione nel rigo RF9 (e nel quadro EC) e non può essere ulteriormente incluso nella variazione del rigo RF22.
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Per i lavoratori autonomi, infine, viene messo in evidenza il dimezzamento della deduzione: nel quadro RE di Unico 2007 le spese sono ammesse per il 25% (e non più per il 50%) fermo restando l'importo massimo di € 18.076 su cui effettuare il calcolo di ammortamenti e leasing.

martedì 17 aprile 2007

Indicatori di Normalità Economica

Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2007, sono stati approvati i modelli "Unico 2007" che contengono anche i nuovi modelli Ine (Indicatori di normalità economica).
Tali indicatori (che saranno utilizzati per rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare, relativamente ai contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore) non vanno confusi con gli indicatori di normalità economica previsti dal comma 14, articolo 1, della stessa legge finanziaria per il 2007, che a partire dal periodo d'imposta 2006 saranno applicabili agli studi di settore attraverso la procedura Gerico, al fine di individuare ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

I modelli Ine costituiscono degli allegati ai modelli Unico 2007 "persone fisiche", "società di persone" e "società di capitali"; il contribuente, di conseguenza, dovrà ricordarsi di barrare l'apposita casella presente sul frontespizio della dichiarazione e di trasmettere l'allegato, in quanto l'omessa presentazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.065,00, ridotta a un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

I soggetti obbligati
Le istruzioni precisano che i modelli Ine devono essere compilati dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore e dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In pratica compileranno il modello Ine i contribuenti che:

  • esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è prevista l'applicazione dei parametri (indipendentemente dalla eventuale esistenza di una causa di esclusione dai parametri stessi)
  • esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale non risultano approvati nè gli studi di settore, nè i parametri
  • esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è prevista l'applicazione degli studi di settore e
    • hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta 2006
    • hanno un periodo d'imposta diverso dai 12 mesi
    • hanno dichiarato un volume di ricavi o di compensi di ammontare superiore ad € 7.500.000,00.

Ine SC
Nell'allegato Ine "società di capitali" sono previsti soltanto due righi relativi alla richiesta di informazioni del personale addetto all'attività.

  • nel rigo NS1 si chiede il numero di giornate retribuite dei lavoratori dipendenti o assimilati, comprendendo anche i soggetti con un contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, e i soggetti distaccati presso l'impresa;
  • nel rigo NS2 andrà, invece, indicato il numero dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto programma di lavoro o fase di esso, che prestano prevalentemente l'attività nell'impresa alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Ine persone fisiche - società di persone
I modelli Ine "persone fisiche" e "società di persone" risultano composti da tre sezioni, dedicate, rispettivamente, ai contribuenti in contabilità semplificata, a quelli in contabilità ordinaria e ai lavoratori autonomi.
Rispetto alle indicazioni gia presenti nel modello Ine "società di capitali", nella sezione III "redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arte e professione" sono inserite le richieste di informazioni relative alle ore settimanali dedicate all'attività e alle settimane di lavoro nell'anno prestate dal professionista o dai soci, nel caso di esercizio della professione in forma associata.

Nella sezione I dedicata alle imprese in regime di contabilità semplificata, si richiede, al fine di completare i dati sul personale, oltre alle informazioni previste nel modello "Ine SC", anche il numero dei familiari, dei soci (naturalmente solo per il modello "Ine SP") e degli associati in partecipazione che prestano la propria attività nell'impresa, con la relativa percentuale di lavoro apportato da ciascuna figura professionale, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 32/E/2005 al paragrafo 7.4.2.
Viene inoltre richiesto il valore dei beni strumentali che l'impresa possiede o detiene al termine del periodo d'imposta di riferimento. Ai fini della determinazione di tale valore, valgono le regole previste per la compilazione dei modelli degli studi di settore e, quindi, non bisogna tener conto del valore dei beni ceduti mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

In ultimo, ai soggetti in contabilità ordinaria viene richiesto anche il valore delle esistenze iniziale e delle rimanenze finali di materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (ai sensi dell'articolo 92 del Tuir), con esclusione del valore delle opere forniture e servizi di durata ultrannuale, l'ammontare delle spese per lavoro dipendente e assimilato e il valore degli interessi passivi e degli altri oneri i finanziari sostenuti dall'impresa.
Non devono essere indicate, tra le spese di lavoro dipendente, le somme corrisposte a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5 del Tuir.

Gli indicatori di normalità economica saranno calcolati sulla base delle informazioni acquisite attraverso i modelli Ine e avranno la finalità di individuare i soggetti da sottoporre a controllo.