Istruzioni

Visto l'incremento costante delle visite credo sia bene dare alcune regole:

1) Controllate sempre la data dei post in quanto la normativa cambia frequentemente

2) Se avete necessità di ulteriori chiarimenti per le materie trattate nei post richiedeteli tramite i commenti

3)
Nel caso abbiate quesiti su argomenti specifici potete scrivermi all'indirizzo qualcosadiutile@libero.it risponderò il prima possibile e le risposte sono assolutamente gratutite

4) I due punti precedenti sono validi in caso di consulenze di base (quelle che si potrebbero dare al telefono tanto per interderci)

5) Non inviatemi bilanci interi chiedendomi valutazioni d'azienda o altre prestazioni decisamente più che di base, in tal caso scrivete all'indirizzo studiobaiocchi@libero.it in un paio di giorni lavorativi vi arriverà un preventivo

6) Nella prima barra laterale trovate le Miniguide (sono liberamente scaricabili e distribuibili) e il link per l'installazione della toolbar del blog, non contiene pubblicità né spyware, è gratuita e vi consente di avere il blog e le risorse a portata di click

7) Le risorse che trovate nella prima barra laterale dopo gli argomenti sono messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e sono tutte gratuite


domenica 8 marzo 2009

Spese alberghiere: precisazioni

La circolare 6/E del 03.03.2009 da precisazioni per il limite del 75% sancendo che la deducibilità delle spese relative a servizi alberghieri e di ristorazione opera solo nei casi in cui gli stessi, considerata l'attività imprenditoriale svolta, concorrono in maniera indiretta alla produzione dei ricavi.

Rinuncia alla detrazione
L'Iva detraibile non può essere considerata un costo ai fini della determinazione del reddito, quidi la rinuncia "spontanea", per convenienza, alla detrazione dell'imposta pagata sulle spese in questione non permette la deducibilità della stessa, quale costo, dalle imposte sui redditi.

Cointestazione della fattura
La fattura va intestata a chi opera la detrazione, mentre i dati di chi fruisce della prestazione possono essere indicati nella fattura o in un'apposita nota allegata alla stessa.

Reddito d'impresa: dipendenti e non…
Il tetto del 75% non opera in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fuori dal territorio comunale (articolo 95, comma 3, del Tuir).
L'Agenzia ha precisato che:
  • il limite non opera per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute in trasferta extra-comunale da amministratori considerati collaboratori dell'impresa
  • il limite opera per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute in trasferta extra-comunale dai soci.
Mense e servizi mensa
Il limite del 75% alla deducibilità delle spese per somministrazioni alimenti e bevande non si estende alle ipotesi in cui l'azienda sostiene costi per la gestione diretta di un servizio mensa. In tal caso, non si è di fronte a una spesa per la somministrazione di alimenti e bevande, ma a costi sostenuti dal datore di lavoro per l'acquisto di beni, servizi ed "eventualmente per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare".
Niente limite anche quando:
  • la mensa è gestita da terzi
  • l'impresa stipula una convenzione con un esercizio pubblico per fornire il servizio di mensa ai propri dipendenti
  • il datore di lavoro acquista ticket restaurant
In queste fattispecie, infatti, la spesa si intende riferita all'acquisizione di un servizio complesso, non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

Altre precisazioni
La limitazione non trova applicazione in relazione:
  • al rimborso agli esercizi convenzionati dell'importo del ticket da parte della azienda distributrice degli stessi
  • alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzia di viaggio per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande da destinare alla rivendita, anche nell'ambito di pacchetti turistici.

Decreto anticrisi: Parte l'agevolazione per i mutui

E' stato pubblicato il provvedimento dell'agenzia delle Entrate che da il via libera all'aiuto di Stato sui mutui a tasso variabile, sono state definite le modalità per la comunicazione alle banche degli intestatari dei finanziamenti che possiedono i requisiti per accedere all'agevolazione.
I beneficiari saranno tutti coloro che hanno stipulato, prima del 31 ottobre 2008, mutui a tasso "non fisso" per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale (esclusi case signorili, ville e castelli) per i quali sarà possibile fissare un limite massimo del 4% (compreso lo spread) sulle rate da versare nel corso del 2009.
Sarà cura delle Entrate inviare nei prossimi giorni l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti a banche e intermediari finanziari. Coloro che non risultassero inclusi nell'elenco ma che siano aventi diritto potranno presentare un'autocertificazione con cui dimostrare di essere in possesso dei requisiti.
Chi avrà diritto allo sconto riceverà sul proprio conto corrente un accredito pari alla differenza fra la rata originaria e quella calcolata sulla base del "tetto" con la stessa valuta del pagamento effettuata. L'agevolazione è retroattiva e la sua misura dipende dallo spread e dal meccanismo di indicizzazione praticati dalle banche.
Attenzione che il forte calo dei tassi dell'Euribor potrebbe in gran parte ridurre gli effetti del Decreto, anche se in molti casi il risparmio potrebbe superare anche il 10%, soprattutto su quei finanziamenti che prevedono dei meccanismi di indicizzazione ritardati nel tempo. Le disposizioni del decreto anticrisi si applicano anche ai mutui cartolarizzati, ai prodotti a rata costante, a chi ha aderito alla Convenzione Abi-Governo e a chi è restato indietro con i pagamenti. Non è chiara, invece, la posizione di quanti hanno sottoscritto mutui a tasso misto, cioè hanno l'opzione di scegliere fra fisso e variabile a scadenze prefissate, e su tutti quelli con tasso già superiore al 4% al momento della stipula.

martedì 13 maggio 2008

On line due nuove pubblicazioni dell' Agenzia delle Entrate

Sono on line due pubblicazioni di sicuro interesse l'Annuario 2008 del contribuente e la Guida alle agevolazioni fiscali per la famiglia

L'Annuario del contribuente fornisce notizie sulle questioni tributarie di maggior interesse dando indicazioni su obblighi fiscali, scadenze e modalità di pagamento delle principali imposte, ubicazione degli uffici, esempi, formulari e suggerimenti per facilitare i vari adempimenti o per riscuotere i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Oltre alle principali tematiche tributarie (diritti previsti dallo Statuto, interpello, tassazione degli immobili, applicazione dell'Irpef, registrazione dei contratti di locazione, donazioni e successioni, spese che consentono sconti fiscali, rimborsi, come avviare un'attività, come chiedere il codice fiscale e la partita Iva, come evitare le liti con il fisco, presentazione dei ricorsi in caso di contenzioso) è presente una sintesi del nuovo regime per i piccoli imprenditori e professionisti ("contribuenti minimi") nonché delle diverse agevolazioni (ad esempio, detrazioni Irpef per i contratti di affitto e per le famiglie numerose) e proroghe (ristrutturazioni edilizie, interventi finalizzati al risparmio energetico, sostituzione di frigoriferi, eccetera) contenute nella legge finanziaria per il 2008.

La guida alle agevolazioni per la famiglia tratta gli argomenti di maggior interesse per la famiglia: la casa, le detrazioni Irpef per i familiari a carico e per i redditi di lavoro, le spese che riducono l'imposta.

In particolare si spiegano le misure contenute nell'ultima legge finanziaria come le nuove detrazioni per i contratti di affitto e quella per le famiglie numerose, nonché le proroghe delle agevolazioni legate alle spese di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% e aliquota Iva del 10%) e agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef del 55%).

Nel capitolo sugli "sconti Irpef per alcune spese" sostenute dalla famiglia, oltre a segnalare la conferma delle detrazioni Irpef per la sostituzione dei frigoriferi e per le spese di frequenza degli asilo nido, si evidenzia anche la nuova detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.

Nella guida si trovano ance anche due misure introdotte dalla legge di riforma del Welfare e dal collegato alla Finanziaria 2008: la possibilità di detrarre dall'Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i figli che ancora non lavorano e il riconoscimento di un bonus fiscale di 150 euro a favore dei contribuenti che per il 2006 hanno avuto un'Irpef netta pari a zero.

lunedì 5 maggio 2008

Bonus Sicurezza: Ecco i codici

Con le risoluzioni n.182/E del 02.05.2008 e n.183/E sempre del 02.05.2008 vengono istituiti i codici tributo per usufruire del credito di imposta derivante dal "bonus sicurezza", l'agevolazione introdotta dall'ultima Finanziaria a favore di tabaccai e piccole e medie imprese commerciali.
Il credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2008 - 2010 per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti potrà essere utilizzato in compensazione attraverso i codici tributo 6804 e 6805 e come anno di riferimento deve essere indicato quello in cui il credito è concesso.

giovedì 1 maggio 2008

Detrazione 36%: Chiarimenti

Se vengono eseguiti lavori di ristrutturazione sia su un'abitazione che su la relativa pertinenza il limite di spesa rimane unico ad € 48.000 anche se le unità immobiliari sono accatastate separatamente; questo è valido anche per le spese effettuate dal 1° gennaio 2007.

Così stabilisce la risoluzione n.181/E del 29.04.2008 dell'Agenzia delle Entrate che così esprime un parere negativo sull’istanza di un contribuente che, avendo effettuato lavori di ristrutturazione su due unità abitative e sulle due relative pertinenze, accatastate distintamente, chiedeva di poter usufruire del limite di spesa di € 48.000 per ciascuna delle unità oggetto di lavori, iniziati nel dicembre 2006, e proseguiti nel corso del 2007 e del 2008.

giovedì 24 aprile 2008

Ecoincentivi: Ecco i codici tributo per la compensazione

Con la risoluzione n. 169 del 22.04.2008 l'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per compensare con l'F24 i crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la rottamazione di veicoli inquinanti.

I codici sono:

  • 6800 per il centro autorizzato che anticipa il contributo sui veicoli immatricolati entro il 1998;
  • 6801 al venditore per i € 300 anticipati a chi compra un motociclo euro 3 in sostituzione di un euro 0;
  • 6802 per i centri che rottamano o imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo che rimborsano l'importo del contributo;
  • 6803 ai centri che rottamano o per le stesse imprese che rimborsano al venditore il contributo per chi acquista autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri eccetera.

Elenchi Clienti/Fornitori: Precisazioni

Associazioni sportive

La risoluzione n.171/E del 23.04.2008 precisa che le associazioni sportive dilettantistiche che avendo aderito al regime di cui all'articolo 1 della legge n. 398/1991 (regime forfetario) sono esentate dalla registrazione delle fatture ai fini Iva, possono non presentare l'elenco clienti e fornitori.

Il documento si riferisce alle associazioni sportive dilettantistiche, a quelle senza fini di lucro e pro-loco, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Questo esonero si riferisce agli anni d'imposta 2006 e le associazioni sportive e "affini", sopra elencate, che non registrano le fatture, possono non trasmettere, entro il prossimo 29 aprile, gli elenchi dei dati relativi alle fatture del 2007.

Opinione personale di chi scrive è che questo esonero possa essere applicato per estensione interpretativa anche ai contribuenti che hanno aderito al regime nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art.13 L.388/2000


Onlus

Un decreto del ministero dell'Economia del 3 aprile 2008, in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'invio on-line degli elenchi Iva clienti e fornitori relativi al 2007 da parte delle Onlus, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, che a regime avrebbero dovuto fare il loro invio entro il 29 aprile prossimo.

La proroga e le ulteriori semplificazioni introdotte valgono solo per il 2007, ed hanno il compito di facilitare gli enti no profit che, tenendo in gran parte la contabilità con sistemi automatizzati, hanno bisogno di più tempo per aggregare i dati. Queste ulteriori agevolazioni contenute nel decreto si sommano con quelle già previste dal provvedimento del direttore delle Entrate del 25.05.2007, valide per la generalità dei contribuenti.

In più, solo per il 2007, gli enti citati possono non inserire nell'elenco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività svolte, per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione (art. 19 e seguenti Dpr n. 633/72). Le semplificazioni previste per quest'anno sono le seguenti:

  • dall'elenco clienti sono escluse le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e si riportano solo i dati relativi ai titolari di partita Iva;
  • è possibile indicare solo la partita Iva del cliente o fornitore mentre dal prossimo anno sarà necessario anche il codice fiscale;
  • sempre solo per quest'anno non dovranno essere rilevate operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro.