sabato 22 maggio 2010

Studi di Settore 2010: Adeguamento IVA a rate

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010 ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif." del modello F24 per il versamento della maggiore imposta in più soluzioni.
Adempimento per cui si utilizza il codice tributo 6494 denominato "Studi di settore - adeguamento Iva".
Le informazioni dell'eventuale rateazione vanno riportate nel campo "NNRR" dove NN indica il numero della rata da versare e RR quello delle rate complessive. Con le cifre "0101" si evidenzia, invece, che il pagamento avviene in un'unica soluzione

Qui le risorse su Studi Settore 2010

Irpef: Indicazioni sul nuovo redditometro

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato a professionisti e rappresentanti delle piccole e medie imprese le novità che dovrebbero caratterizzare il nuoco redditometro con un maggior numero di indicatori sulle spese certe, realmente effettuate, che verranno parametrati sulle varie tipologie di famiglia, guardando anche alla distribuzione lungo il territorio italiano.

L'obiettivo è quello di valutare la capacità di spesa di un gruppo familiare utilizzando un criterio territoriale che non considererà solo le differenze tra Nord e Sud ma anche la localizzazione rispetto alle grandi aree territoriali. In tal senso sarà data rilevanza, ad esempio, al fatto di abitare in luoghi in cui la vita è più cara.

Utile alla revisione è stato il monitoraggio dell'Agenzia di circa 800 mila famiglie per gruppi omogenei, le classi sono quelle del campione Istat, ossia i single sotto i 35 anni, le coppie con un figlio, le famiglie con anziani.

Tra i parametri, vecchi e nuovi, per la determinazione del reddito presunto vi sono:
  • l'acquisto di macchine di lusso e mini-car
  • le iscrizioni a club e scuole esclusive
  • le spese per i viaggi all'estero e gli acquisti presso case d'asta
  • la stipula di polizze assicurative
  • le spese di ristrutturazione e i mutui
  • i consumi per energia e gas
  • i movimenti di capitali
  • gli acquisti in leasing
L'accertamento scatterà solo quando vi sarà una discrepanza di rilievo tra quanto speso e quanto dichiarato, circa il 25%.

Sarà ovviamente possibile fornire la prova contraria per giustificare le spese: eredità, vincita al lotto, donazione o un reddito esente.

Importantissima è la possibilità che anche formare una coppia di fatto potrebbe essere usato come prova per la difesa, sino ad oggi infatti la stabile convivenza per l'Agenzia delle Entrate non rappresentava una motivazione valida per dimostrare l'ovvia compartecipazione del compagno/compagna alle spese familiarie (però guarda caso ai fini del reddito ISEE per le varie graduatorie valeva il principio contarrio...) e sono molti i ricorsi presso le varie commissioni per dimostrare l'ovvietà della cosa.

giovedì 13 maggio 2010

Colpa professionale: Sentenza bomba della Cassazione

Il commercialista paga la metà delle sanzioni comminate dall'ufficio per dichiarazione non veritiera

La Corte di cassazione con la sentenza n. 9916 del 26 aprile afferma un principio che certamente influirà parecchio nei prossimi anni:

Per evitare ogni tipo di responsabilità, il commercialista deve sempre osservare la diligenza richiesta dalle specifiche disposizioni normative e dalla deontologia professionale; ne deriva l'obbligo di verificare, in particolare, la correttezza delle informazioni rese dal cliente nonché di escludere dalla dichiarazione dei redditi eventuali oneri privi della relativa documentazione giustificativa.

Nel caso specifico un commercialista ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di appello di Trieste (confermativa della decisione di primo grado del Tribunale di Udine) che aveva in parte accolto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, avanzata da un contribuente contro il professionista.
A seguito del controllo della dichiarazione dei redditi (anno 1981) presentata dal cliente del professionista, l'ufficio aveva rettificato la stessa perchè erano stati esposti costi non documentati, costi non inerenti all'anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi e, infine, per avere detratto l'Ilor nell'ammontare massimo dell'anno, benché il contribuente avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell'anno in questione.
Nella sua linea difensiva, il commercialista ha lasciato intendere che ci fosse una sorta di accordo con il cliente per l'indicazione in dichiarazione di costi non provati.

La sentenza sancisce la colpa del commercialista, il quale è comunque tenuto, nel rispetto del codice di deontologia professionale ad un comportamento corretto - ed è, pertanto, responsabile per il suo operato quando lo stesso si discosti dai canoni di correttezza e lealtà professionale - e bene ha fatto il giudice di primo grado a condannarlo al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'Erario al contribuente (in considerazione della colpa concorrente di quest'ultimo nella commissione dell'irregolarità).
In pratica il professionista aveva l'obbligo "…di escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione".

Qualche considerazione

La questione degli obblighi professionali è senz'altro spinosa ed è pacifico che si chieda ad un professionista abilitato di agire nel rispetto della deontologia e delle norme tributarie, però il sistema tributario è composto da tre soggetti: il controllato (ossia il contribuente), l'intermediario (ossia il professionista) ed il controllante (ossia l'amministrazione finanziaria), nella giungla delle norme fiscali anche un semplice controllo è di solito lungo, oneroso (per lo Stato) e da quasi sempre adito a ricorsi per via di disposizioni spesso variamente interpretabili. Con questa sentenza si taglia la "testa al toro" trasformando l'intermediario in controllante, a prima vista sembra un'idea geniale ma lascia aperti alcuni dubbi di non poca rilevanza.

Il primo riguarda il rapporto tra cliente e commercialista che si basa sulla fiducia e, inutile negarlo, su una certa connivenza, ma questo è tipico delle libere professioni in generale altrimenti chi difenderebbe un reo sapendo di rischiare la metà della pena?

Il secondo riguarda l'estensione della responsabilità, la si vorrebbe alla "americana" ma con i prezzi alla "italiana", la moltitudine dei piccoli commercianti e dei piccoli artigiani pagano parcelle spesso intorno ai 100,00 / 150,00 euro al mese, mi chiedo quanto dovranno ora pagare al professionista che vedrà inevitabilmente lievitare la propria assicurazione professionale.

In ultimo la sentenza parla di professionisti e di rispetto del codice deontologico, ma gli intermediari abilitati sono anche altri soggetti ( i centri di elaborazione dati, i CAF, ecc.) i quali non sono iscritti ad alcun ordine e non hanno obbligo di osservanza di alcun codice deontologico, per cui il principio sancito sembra un pò zoppo.

Tengo a precisare che non sono contrario alla sentenza, ma questa sembra un'enunciazione di principio buttata come un sasso nello stagno proprio due mesi prima delle dichiarazioni dei redditi, forse sarebbe meglio stabilire dei paletti per tutti gli intermediari e non solo per una categoria.
Così sembra uno spot dello Stato che dice "Vedete quanto siamo bravi a combattere l'evasione? Prendiamo a bacchettate i commercialisti!"

mercoledì 5 maggio 2010

Inps: Chiarimenti sulla maternità

Con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 l''Inps entra nel merito delle prestazioni economiche di maternità, tra le precisazioni di maggior interesse:
  • se la lavoratrice in assenza per congedo parentale intraprende un'altra attività lavorativa non ha diritto all'indennità dall'Inps.
  • La stessa regola vale nei casi in cui il lavoratore intraprenda una nuova attività durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge e per lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la pa, i titolari di assegno di ricerca e le lavoratrici autonome.
  • Il respingimento della domanda di indennità, con eventuale recupero di quanto già corrisposto, deve riferirsi a quei periodi di congedo relativamente ai quali risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa intrapresa.
Per quanto riguarda il parto prematuro si rettifica la circolare n. 45/2000 con la precisazione che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore durata.

Per ultimo si spiega che i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) e, pertanto, devono essere accettati dall'Istituto e dal datore di lavoro.

Qui la circolare 62/2010

Qui la circolare 45/2000

sabato 24 aprile 2010

5 per 1000 2010: Online istruzioni e software per l'iscrizione

L'Agenzia delle Entrate ha messo online le istruzioni, la modulistica e il software per presentare le domande di iscrizione all'elenco degli enti ammessi alla ripartizione dei 400 milioni di euro disponibili per il 2010.
Il termine ultimo di presentazione è il 7 maggio 2010.

Per scaricare il materiale clickare qui

sabato 17 aprile 2010

Studi di settore 2010: Disponibili 69 bozze

Sono on line le prime bozze delle istruzioni ai modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009.

Si tratta di 68 studi che riguardano:
  • 21 studi per il comparto manifatture
  • 20 per il settore dei servizi
  • 6 per le attività professionali
  • 21 per gli operatori del commercio.
Ai 68 si aggiunge lo studio UM09 coinvolge i commercianti e gli intermediari della vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di autovetture e autoveicoli (leggeri e non), comprese le agenzie di compravendita.

Potete scaricare le bozze qui

martedì 13 aprile 2010

ICI: La Cassazione si pronuncia sulla base imponibile

Ai fini della determinazione della base imponibile Ici, il valore del bene acquistato in leasing è da intendersi costituito non soltanto dal prezzo di riscatto ma anche dai canoni, nella parte in cui ne rappresentano un anticipato pagamento rateale. Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 7332 del 26 marzo.

La pronuncia nasce da una Spa che aveva contestato contestava la determinazione dell'Ici fatta dal Comune, in relazione a un immobile industriale acquistato in leasing, la diatriba è poi passata per i vari gradi del ricorso fino ad approdare in Cassazione dove il ricorso della società è stato definitivamente rigettato.

La sentenza in sintesi:

La fattispecie, dal punto di vista civilistico, era riconducibile all'ipotesi di leasing traslativo, che si distingue dal leasing di mero godimento principalmente per la circostanza che esso ha ad oggetto dei beni che alla scadenza del rapporto contrattuale conservano un residuo valore di utilizzo, superiore all'importo convenuto tra le parti ai fini dell'esercizio dell'opzione di acquisto; tale maggior valore è tenuto in considerazione e scontato tramite i canoni periodici, pattuiti tra le parti, che contengono anche una quota di prezzo.
Viceversa, il leasing di godimento riguarda abitualmente beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuo alla scadenza del rapporto contrattuale; pertanto, i canoni corrisposti si configurano alla stregua di corrispettivo per l'utilizzo dei beni stessi.

Inoltre, come già affermato dalla stessa Suprema corte (sentenza 25125/2006), l'opzione finale di acquisto non dà luogo alla conclusione di una fattispecie contrattuale distinta e autonoma, ma integra un accordo traslativo il cui fondamento causale è da ricercare nel contratto di leasing a monte.

Pertanto, il valore contrattuale del bene riscattato al termine dell'operazione è rappresentato dal totale dei corrispettivi, costituiti non soltanto dal prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme corrisposte in vigenza del rapporto di leasing a titolo di canone o di maxicanone, le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale.