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martedì 13 maggio 2008

On line due nuove pubblicazioni dell' Agenzia delle Entrate

Sono on line due pubblicazioni di sicuro interesse l'Annuario 2008 del contribuente e la Guida alle agevolazioni fiscali per la famiglia

L'Annuario del contribuente fornisce notizie sulle questioni tributarie di maggior interesse dando indicazioni su obblighi fiscali, scadenze e modalità di pagamento delle principali imposte, ubicazione degli uffici, esempi, formulari e suggerimenti per facilitare i vari adempimenti o per riscuotere i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Oltre alle principali tematiche tributarie (diritti previsti dallo Statuto, interpello, tassazione degli immobili, applicazione dell'Irpef, registrazione dei contratti di locazione, donazioni e successioni, spese che consentono sconti fiscali, rimborsi, come avviare un'attività, come chiedere il codice fiscale e la partita Iva, come evitare le liti con il fisco, presentazione dei ricorsi in caso di contenzioso) è presente una sintesi del nuovo regime per i piccoli imprenditori e professionisti ("contribuenti minimi") nonché delle diverse agevolazioni (ad esempio, detrazioni Irpef per i contratti di affitto e per le famiglie numerose) e proroghe (ristrutturazioni edilizie, interventi finalizzati al risparmio energetico, sostituzione di frigoriferi, eccetera) contenute nella legge finanziaria per il 2008.

La guida alle agevolazioni per la famiglia tratta gli argomenti di maggior interesse per la famiglia: la casa, le detrazioni Irpef per i familiari a carico e per i redditi di lavoro, le spese che riducono l'imposta.

In particolare si spiegano le misure contenute nell'ultima legge finanziaria come le nuove detrazioni per i contratti di affitto e quella per le famiglie numerose, nonché le proroghe delle agevolazioni legate alle spese di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% e aliquota Iva del 10%) e agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef del 55%).

Nel capitolo sugli "sconti Irpef per alcune spese" sostenute dalla famiglia, oltre a segnalare la conferma delle detrazioni Irpef per la sostituzione dei frigoriferi e per le spese di frequenza degli asilo nido, si evidenzia anche la nuova detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.

Nella guida si trovano ance anche due misure introdotte dalla legge di riforma del Welfare e dal collegato alla Finanziaria 2008: la possibilità di detrarre dall'Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i figli che ancora non lavorano e il riconoscimento di un bonus fiscale di 150 euro a favore dei contribuenti che per il 2006 hanno avuto un'Irpef netta pari a zero.

martedì 29 gennaio 2008

Detrazione 36%: Lavori condominiali

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 25 gennaio, chiarisce la particolarità di un caso interessante di una contribuente che possiede in quota percentuale più appartamenti situati nello stesso stabile.
Nella risoluzione si sancisce che nel caso di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di uno stabile nel quale una stessa persona è proprietaria di più case, l'importo da portare in detrazione è la somma delle quote spettanti per ogni unità immobiliare. Il tetto massimo di spesa su cui calcolare il beneficio è di € 48.000 per abitazione.
In pratica si ha un tetto massimo per le spese relative a ogni singolo appartamento e uno per ogni quota spettante per la manutenzione delle parti comuni, ordinaria e straordinaria.
Naturalmente, la quota da portare in detrazione per ciascun immobile va rapportata alla percentuale di possesso di ogni proprietario fino al raggiungimento del limite imposto dalla norma.

giovedì 12 luglio 2007

Ristrutturazioni edilizie: Fatture d'acconto senza manodopera

Non si può parlare di "parti comuni" quando un edificio è costituito da una sola unità abitativa, oltre che da eventuali pertinenze, con la conseguenza che non può esserci un autonomo limite di spesa, a esse riferito, sul quale applicare la detrazione fiscale connessa ai lavori di ristrutturazione edilizia. Inoltre, nella fattura d'acconto, a differenza di quella a saldo, non risulta necessaria l'indicazione del costo della manodopera come condizione per fruire del beneficio. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 167/E del 12 luglio 2007.

La risoluzione: tra richiami e novità
La risoluzione risponde a diverse questioni, tra queste, due riguardano il tetto di spesa, pari ad € 48.000, su cui applicare la detrazione. Tale limite:

  1. a decorrere dal 1° ottobre "si riferisce alle singole unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di recupero e, pertanto, prescinde dal numero degli aventi diritto alla detrazione".
  2. è unico anche se gli interventi di ristrutturazione interessano non solo l'unità abitativa, ma anche le pertinenze della stessa. Al riguardo viene richiamata la recente risoluzione n. 124/E del 4 giugno 2007.
Infine, il richiamo alla risoluzione n. 184/E del 2002, per rispondere alla terza e ultima delle questioni che possono definirsi "pacifiche". L'intervento aveva previsto, in presenza di diversi beneficiari, una semplificazione nell'iter procedimentale finalizzato a ottenere la detrazione: è sufficiente che gli adempimenti richiesti dalla norma siano posti in essere da uno solo degli aventi diritto, mentre ai restanti rimane l'onere di indicare nel modello di dichiarazione dei redditi il codice fiscale del primo.

Fattura d'acconto e costo della manodopera
Nella risoluzione n. 167/E, per la prima volta, è stata invece affrontata la questione riguardante l'indicazione anche nella fattura d'acconto del costo della manodopera.
L'obbligo di evidenziare nella fattura il costo della manodopera era stato inserito dall'articolo 35, comma 19, del Dl n. 223/2006, a pena di decadenza dal beneficio della detrazione.
L'Agenzia delle entrate, ritenendo che non sia necessaria l'indicazione del suddetto costo anche nella fattura d'acconto, ha però puntualizzato che in quella a saldo deve essere indicato "il costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera impiegata da eventuali subappaltatori".

Limite di spesa autonomo per le "parti comuni"?
Il documento di prassi in commento ha affrontato nuovamente la questione relativa alle "parti comuni".
Infatti, dalle circolari n. 121 del 1998 e n. 95 del 2000 si poteva desumere che la locuzione "parti comuni", utilizzata dal legislatore nell'articolo 1117, comma 1, del Codice civile, andasse considerata "in senso oggettivo, e non soggettivo", e pertanto fosse corretto parlare di parti comuni a due o più unità immobiliari, anche se di proprietà di un solo soggetto.
La risoluzione n. 167/E, però, ha aggiunto un'importante precisazione: perché possa parlarsi di "parti comuni", le unità abitative devono essere necessariamente due o più, altrimenti l'aggettivo "comuni", riferito a muri maestri, scale, tetti, portone, eccetera, non avrebbe un senso, per quanto l'edificio sia costituito, oltre che dall'unità abitativa, anche da pertinenze.

martedì 27 febbraio 2007

Circolare del 16/02/2007 n.11: Seconda puntata

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Totale demolizione e fedele ricostruzione: aliquota IVA

D. L'art. 3 del DPR 380/2001 ha incluso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) anche quelli di totale demolizione e fedele ricostruzione di edifici preesistenti. Poiche' non e' stato, pero', soppresso l'art. 31 della legge n. 457/78, si chiede di sapere se la predetta inclusione abbia o meno effetto ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare se, qualora l'intervento di totale demolizione e fedele ricostruzione riguardi un fabbricato cd. "Tupini", oppure un'abitazione "prima casa", sia possibile applicare il trattamento di maggior favore (aliquota 4%) previsto per la nuova costruzione di tali fabbricati e abitazioni.

R. La tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del dieci per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso, diverse dalle c.d. prime case, e alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, concernenti, rispettivamente, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica. Le previsioni contenute nella lett. d) dell'art. 31, della legge n. 457/78, sono state integrate per effetto dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito, con modificazioni, l'art. 31 in discussione.
Ai sensi del comma 1, lett. d), del citato art. 3, nella categoria degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi "anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Al riguardo, la scrivente ritiene che, sebbene la Tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. n. 633 del 1972, faccia espresso riferimento all'art. 31 della legge n. 457/78, e non all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, atteso il carattere interpretativo del predetto art. 3, l'aliquota Iva agevolata del dieci per cento sia applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell'edificio avvengano nel rispetto della volumetria e della sagoma di quello preesistente.
Cio' chiarito, in merito al secondo quesito, relativo alla realizzazione di interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato cd. "Tupini", oppure di una "prima casa", la scrivente ritiene che non possa trovare applicazione il trattamento fiscale di maggior favore, consistente nell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del quattro per cento prevista, ai sensi della Tabella A, parte II, del D.P.R. n.633/72, punto n. 39), per i contratti di appalto relativi alla nuova costruzione di tali fabbricati o abitazioni.
Cio' in considerazione del fatto che a seguito dell'interpretazione autentica operata dal T.U. dell'edilizia, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione non possono essere ricondotti alle ipotesi di nuova costruzione, bensi' concretizzano interventi di recupero di edifici preesistenti.

Indicazione in fattura del costo della manodopera

D. La legge finanziaria 2007, nel prorogare le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'Irpef e dell'Iva, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha previsto che le stesse spettino a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera. Al riguardo, si chiedono chiarimenti circa le tipologie di interventi cui si riferisce l'obbligo in discussione, le modalita' con cui debba essere rispettato tale obbligo e le tipologie di contratto interessate.

R. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 387) ha prorogato per il medesimo anno le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'Irpef e dell'Iva, in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si tratta di una detrazione, riconosciuta ai fini dell'Irpef, in misura pari al trentasei per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nel limite di euro 48.000 per ciascuna unita' immobiliare, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'art. 31, primo comma, della legge n. 457/78, e dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del dieci per cento sulle prestazioni aventi ad oggetto gli stessi interventi. Nel prorogare le agevolazioni fiscali sopra citate, detta legge finanziaria ha previsto, altresi', al comma 388, che le stesse spettino a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Tale obbligo - inizialmente previsto dall'art. 35, comma 19, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la sola detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006 - e' stato introdotto al fine di contrastare il lavoro irregolare nel settore dell'edilizia. La legge finanziaria 2007 ha previsto che l'obbligo di evidenziazione in fattura del costo della manodopera sia necessario anche per la fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, consistente nell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) della legge n. 457 del 1978.
Circa le modalita' con cui deve essere rispettato l'obbligo in discussione si fa presente, in primo luogo, che il costo della manodopera puo' essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati. Inoltre, si precisa che nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l'attivita' del solo titolare, non andra' indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata. Peraltro dovra' essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa. Nel caso di un'impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoropartecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore avra' l'obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.
Circa le tipologie di contratto interessate, non espressamente indicate nella norma, si precisa che anche nel caso in cui i lavori siano effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovra' essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato. Cio' in quanto il predetto costo rileva, comunque, come costo complessivo della manodopera per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'agevolazione fiscale in materia di recupero del patrimonio edilizio.
Infine, si ritiene che la norma debba intendersi applicabile, oltre che ai contratti d'appalto e d'opera, anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.

martedì 5 dicembre 2006

Finanziaria 2007 - Risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie

La legge Finanziaria 2007 prevede nuove detrazioni per il risparmio energetico (commi dal 66 all’82 dell’articolo 18) che risultano essere un’alternativa più conveniente rispetto al 36% sulle ristrutturazioni, non essendo circoscritte alle abitazioni o ai condomini con prevalente destinazione residenziale. Gli interventi per la riduzione di costi possono accedere al beneficio più elevato del 55%, così come anche la sostituzione della caldaia con un modello a condensazione può essere fatta rientrare nella nuova detrazione.
Vantaggi permangono anche per le ristrutturazioni in generale, è prevista la proroga per il 2007 dello sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia ed è confermata l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese (commi 104 -105 dell’articolo 18 del Dl Finanziaria 2007). Per le detrazioni sono applicabili, cioè, le regole fissate lo scorso agosto dall’articolo 35, commi 19 e 35-quater del Dl 223/06 (decreto Bersani) , che le limitava al 31 dicembre 2006.
Anche se l’agevolazione è rinnovata la legge Finanziaria fissa ad € 48.000,00 per unità contributiva (e non per contribuente) il limite massimo di spesa detraibile, inoltre, la detrazione Irpef del 36% spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Il beneficio spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell’immobile. Analogo discorso vale per il semplice affittuario, purchè abbia un contratto d’affitto regolarmente registrato e gli estremi della registrazione siano indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione.