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martedì 13 maggio 2008

On line due nuove pubblicazioni dell' Agenzia delle Entrate

Sono on line due pubblicazioni di sicuro interesse l'Annuario 2008 del contribuente e la Guida alle agevolazioni fiscali per la famiglia

L'Annuario del contribuente fornisce notizie sulle questioni tributarie di maggior interesse dando indicazioni su obblighi fiscali, scadenze e modalità di pagamento delle principali imposte, ubicazione degli uffici, esempi, formulari e suggerimenti per facilitare i vari adempimenti o per riscuotere i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Oltre alle principali tematiche tributarie (diritti previsti dallo Statuto, interpello, tassazione degli immobili, applicazione dell'Irpef, registrazione dei contratti di locazione, donazioni e successioni, spese che consentono sconti fiscali, rimborsi, come avviare un'attività, come chiedere il codice fiscale e la partita Iva, come evitare le liti con il fisco, presentazione dei ricorsi in caso di contenzioso) è presente una sintesi del nuovo regime per i piccoli imprenditori e professionisti ("contribuenti minimi") nonché delle diverse agevolazioni (ad esempio, detrazioni Irpef per i contratti di affitto e per le famiglie numerose) e proroghe (ristrutturazioni edilizie, interventi finalizzati al risparmio energetico, sostituzione di frigoriferi, eccetera) contenute nella legge finanziaria per il 2008.

La guida alle agevolazioni per la famiglia tratta gli argomenti di maggior interesse per la famiglia: la casa, le detrazioni Irpef per i familiari a carico e per i redditi di lavoro, le spese che riducono l'imposta.

In particolare si spiegano le misure contenute nell'ultima legge finanziaria come le nuove detrazioni per i contratti di affitto e quella per le famiglie numerose, nonché le proroghe delle agevolazioni legate alle spese di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% e aliquota Iva del 10%) e agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef del 55%).

Nel capitolo sugli "sconti Irpef per alcune spese" sostenute dalla famiglia, oltre a segnalare la conferma delle detrazioni Irpef per la sostituzione dei frigoriferi e per le spese di frequenza degli asilo nido, si evidenzia anche la nuova detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.

Nella guida si trovano ance anche due misure introdotte dalla legge di riforma del Welfare e dal collegato alla Finanziaria 2008: la possibilità di detrarre dall'Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i figli che ancora non lavorano e il riconoscimento di un bonus fiscale di 150 euro a favore dei contribuenti che per il 2006 hanno avuto un'Irpef netta pari a zero.

giovedì 10 aprile 2008

Moddello 730: Chiarimenti dall'Agenzia

La circolare n. 34/E del 4 aprile chiarisce i dubbi espressi dalla consulta nazionale dei Caf in merito alla corretta compilazione del 730/2008.
Il documento le risposte ufficiali dell'Amministrazione in vista delle prossime scadenze che sono fissate al 30 aprile se il 730 è presentato al sostituto d'imposta e al 3 giugno se il modello è presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

Bonus "incapienti"
Chi, per un errore nella compilazione della dichiarazione, non ha ricevuto - per sé o per il familiare a carico - il bonus pari ad € 150 destinato ai soggetti con reddito complessivo inferiore ad € 50.000 e imposta netta pari a zero nel 2006, può richiedere il bonus se, sulla base della dichiarazione integrativa, risulta in possesso dei requisiti.
Può essere inoltre richiesto dagli eredi (in dichiarazione o tramite l'apposito modello), per i contribuenti in possesso dei requisiti che sono deceduti, senza necessità di ragguagliarlo all'anno.

Detrazioni per figli a carico

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori separati, nel caso di affidamento ad un solo genitore, essa spetterà interamente a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
In caso, invece, di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.
Solo nel caso in cui il genitore originariamente beneficiario della detrazione non può fruirne per limiti di reddito, la detrazione non fruita può essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore. Quest'ultimo dovrà in tal caso riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione (o, in caso di affidamento congiunto pari al 50% della detrazione), salvo la possibilità di accordarsi diversamente.
La possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito con reddito più basso è, in sostanza, riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente nel caso in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche ai soggetti non residenti però a condizione che i soggetti richiedenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, ad € 2.840,51, compresi i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato. E' inoltre richiesto che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, o in altro, di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

L'ulteriore detrazione, pari ad € 1.200 euro per le famiglie con più di tre figli è sempre ripartita tra i geneitori al 50% per cento, se la percentuale di carico varia durante l'anno, sarà necessario calcolare la media ponderata delle percentuali, seguendo l'esempio riportato nella circolare.

Detrazioni per canoni di locazione

Il bonus del 19% per gli studenti universitari fuori sede che affittano un appartamento spetta anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato al genitore che sostiene la spesa e non allo studente stesso, purché, naturalmente, il ragazzo si trovi nelle condizioni richieste (università ubicata in un comune diverso, distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque situato in una provincia diversa).
Resta il limite di € 2.633 euro, anche nell'ipotesi in cui i figli universitari a carico siano più di uno. La detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che prova la spesa sostenuta, se l'intestatario è il figlio, la spesa può essere ripartita tra i genitori al 50% o in diversa percentuale.

Per quanto riguarda il bonus per i giovani tra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere in affitto: la detrazione spetta per i contratti stipulati a partire dal 2007 per tre annualità. Il requisito dell'età si intende soddisfatto anche se ricorre solo per una parte del periodo d'imposta in cui si fruisce della detrazione.

Deduzione/detrazione per spese sanitarie

L'autodichiarazione per gli scontrini fiscali "non parlanti" o incompleti, tramite la quale è possibile certificare le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 - indicando codice fiscale del destinatario, natura qualità e quantità dei farmaci acquistati - può essere una sola per tutti gli scontrini a patto di indicare, per ciascuno scontrino, il numero identificativo nonché il codice fiscale del destinatario del medicinale e, anche per gruppi di scontrini, la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Per i farmaci acquistati all'estero con di scontrino "non parlante" si può riportare il codice fiscale a mano sullo scontrino, mentre la natura, qualità e quantità del farmaco dovranno essere attestate o da una dichiarazione del farmacista o, in alternativa - ma solo per il 2007 - da un'autodichiarazione del contribuente stesso.

Altre detrazioni

Detrazione per interessi passivi pagati sui mutui stipulati per la costruzione dell'abitazione principale: per poter fruire dell'agevolazione, il termine dei diciotto mesi dall'inizio della costruzione, entro cui stipulare il mutuo può essere preso in considerazione da coloro che al 1° dicembre 2007 (data di entrata in vigore del Dl 159/2007, che ha consentito che il mutuo sia stipulato anziché nei sei mesi, nei diciotto mesi successivi all'inizio della costruzione) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa e in particolare da coloro che, alla stessa data, hanno iniziato i lavori da non più di sei mesi.

Nel caso in cui il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale venga estinto anticipatamente e successivamente stipulato un nuovo contratto, di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, è possibile fruire della detrazione degli interessi pagati in relazione al secondo mutuo.
Se il secondo mututo è di importo superiore alla residua quota di capitale da rimborsare (maggiorata delle spese e degli oneri correlati), la detrazione degli interessi dovrà essere calcolata in proporzione all'importo residuo del capitale del primo mutuo, e non quindi sull'intero importo degli interessi.

Bonus del 55% per le spese di riqualificazione energetica di edifici: se il nominativo riportato nella scheda informativa inviata all'Enea e l'intestazione del bonifico o della fattura di pagamento della spesa non coincidono, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa, a condizione che questa circostanza venga annotata sulla fattura.

Spese sostenute per le attività sportive praticate dai figli fino a 18 anni: l'importo da indicare in dichiarazione non deve risultare superiore all'ammontare massimo della detrazione spettante - pari ad € 210 - moltiplicato per il numero dei figli o familiari a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni.
Occorrerà in possesso di idonea certificazione della spesa: bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino la denominazione della ditta e la sede legale; la causale del pagamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Se il ragazzo nel corso dell'anno è divenuto maggiorenne possono essere considerati anche gli importi pagati prima dell'avvenumento.

domenica 16 marzo 2008

Bonus incapienti: Pronto il modello

E' disponibile sul sito internet dell'Agenzia il modulo da riempire per ottenere la misura fiscale di sostegno prevista in favore dei contribuenti a basso reddito (bonus incapineti di € 150).
Il modello è riservato alle persone fisiche che non percepiscono redditi da un sostituto d'imposta e che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, va trasmesso esclusivamente per via telematica, a decorrere dal 2 maggio ed entro il 31 luglio 2008.

sabato 1 dicembre 2007

Finanziaria 2008: Bonus incapienti

E' in Gazzetta Ufficiale (n. 278 del 29 novembre) il decreto dell'8 novembre che definisce le modalità di erogazione del "bonus incapienti" previsto dal collegato alla Finanziaria 2008.
In sostanza si tratta di una misura fiscale di sostegno ai contribuenti a basso reddito, con Irpef netta pari a zero nel 2006, che già dalle prossime settimane si vedranno accreditare in busta paga o nella pensione una somma pari ad € 150,00 "quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario".
Gli stessi soggetti riceveranno un ulteriore bonus, di pari importo, per ogni familiare a carico. Il beneficio non spetta a chi è fiscalmente a carico di altri, anche se con imposta netta pari a zero perchè lo riceverà in contribuente incapiente che lo ha a carico e a chi nel 2006 ha avuto un reddito superiore ad € 50.000,00.

Soggetti beneficiari
Il bonus spetta ai soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i quali, nell'anno 2006, l'imposta netta risulta pari a zero. In particolare, il beneficio riguarda:

  1. i lavoratori dipendenti
  2. i pensionati, compresi coloro che, oltre ai redditi di pensione non eccedenti € 7.500, possiedono eventualmente solo l'abitazione principale, comprese le relative pertinenze, e redditi di terreni per un importo non superiore ad € 185,92
  3. gli "assimilati", tra cui per esempio i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi e agricole, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori socialmente utili e i sacerdoti
  4. i lavoratori autonomi, i titolari di redditi di impresa e di impresa minore, anche se conseguiti in forma di partecipazione (l'imposta netta dovrà essere assunta al lordo delle perdite dichiarate)
  5. i titolari di redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Erogazione tramite sostituto d'imposta
I lavoratori dipendenti e gli assimilati che, nel dicembre 2007, lavorano presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato loro il Cud relativo al 2006, riceveranno il bonus in via automatica, salvo rinuncia espressa, entro la fine dell'anno. Analoga modalità è prevista per i pensionati. Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta al dicembre 2007 è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione unica per il 2006, il contribuente può richiedere l'erogazione del bonus al nuovo sostituto, comunicando per iscritto, con riferimento al 2006:

  • che l'imposta netta è pari a zero
  • di aver presentato la dichiarazione o, in alternativa, di essere stato esonerato dal presentarla
  • i dati e il codice fiscale di ciascun familiare a carico
  • la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico.
Analogamente si comporteranno coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre 2007, abbiano un sostituto d'imposta.

Erogazione in assenza di sostituto
Nei casi in cui il contribuente presti la sua attività per un soggetto che non opera da sostituto d'imposta (è il caso, ad esempio, delle badanti), il bonus può essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007.
Chi non deve presentare la dichiarazione, invece, può richiedere il beneficio tramite un'apposita domanda all'agenzia delle Entrate (sarà predisposto dall'Amministrazione un modello apposito).

"Erronea" erogazione
Chi riceve il bonus senza averne diritto è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro o l'ente pensionistico in modo tale che esso possa provvedere a recuperare le somme, trattenendole dalla busta paga o dalla pensione, entro i termini per l'effettuazione dei conguagli dei redditi 2008. A prescindere che abbia provveduto o meno a effettuare questa comunicazione, il contribuente che ha percepito il bonus senza possedere i requisiti è tenuto a riportare in dichiarazione l'importo non spettante. Se è esonerato dalla presentazione della dichiarazione restituirà invece la somma indebitamente ricevuta mediante versamento con F24 (entro i termini per il versamento del saldo Irpef relativo ai redditi 2008).

Il provvedimento specifica infine che i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di indicare nel modello 770 il codice fiscale dei beneficiari e, eventualmente, quello dei familiari a carico per i quali è stato corrisposto il bonus. Spetta all'agenzia delle Entrate effettuare i controlli e recuperare le somme non dovute se non spontaneamente restituite.