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martedì 13 maggio 2008

On line due nuove pubblicazioni dell' Agenzia delle Entrate

Sono on line due pubblicazioni di sicuro interesse l'Annuario 2008 del contribuente e la Guida alle agevolazioni fiscali per la famiglia

L'Annuario del contribuente fornisce notizie sulle questioni tributarie di maggior interesse dando indicazioni su obblighi fiscali, scadenze e modalità di pagamento delle principali imposte, ubicazione degli uffici, esempi, formulari e suggerimenti per facilitare i vari adempimenti o per riscuotere i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Oltre alle principali tematiche tributarie (diritti previsti dallo Statuto, interpello, tassazione degli immobili, applicazione dell'Irpef, registrazione dei contratti di locazione, donazioni e successioni, spese che consentono sconti fiscali, rimborsi, come avviare un'attività, come chiedere il codice fiscale e la partita Iva, come evitare le liti con il fisco, presentazione dei ricorsi in caso di contenzioso) è presente una sintesi del nuovo regime per i piccoli imprenditori e professionisti ("contribuenti minimi") nonché delle diverse agevolazioni (ad esempio, detrazioni Irpef per i contratti di affitto e per le famiglie numerose) e proroghe (ristrutturazioni edilizie, interventi finalizzati al risparmio energetico, sostituzione di frigoriferi, eccetera) contenute nella legge finanziaria per il 2008.

La guida alle agevolazioni per la famiglia tratta gli argomenti di maggior interesse per la famiglia: la casa, le detrazioni Irpef per i familiari a carico e per i redditi di lavoro, le spese che riducono l'imposta.

In particolare si spiegano le misure contenute nell'ultima legge finanziaria come le nuove detrazioni per i contratti di affitto e quella per le famiglie numerose, nonché le proroghe delle agevolazioni legate alle spese di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% e aliquota Iva del 10%) e agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef del 55%).

Nel capitolo sugli "sconti Irpef per alcune spese" sostenute dalla famiglia, oltre a segnalare la conferma delle detrazioni Irpef per la sostituzione dei frigoriferi e per le spese di frequenza degli asilo nido, si evidenzia anche la nuova detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.

Nella guida si trovano ance anche due misure introdotte dalla legge di riforma del Welfare e dal collegato alla Finanziaria 2008: la possibilità di detrarre dall'Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i figli che ancora non lavorano e il riconoscimento di un bonus fiscale di 150 euro a favore dei contribuenti che per il 2006 hanno avuto un'Irpef netta pari a zero.

giovedì 24 aprile 2008

Ecoincentivi: Ecco i codici tributo per la compensazione

Con la risoluzione n. 169 del 22.04.2008 l'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per compensare con l'F24 i crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la rottamazione di veicoli inquinanti.

I codici sono:

  • 6800 per il centro autorizzato che anticipa il contributo sui veicoli immatricolati entro il 1998;
  • 6801 al venditore per i € 300 anticipati a chi compra un motociclo euro 3 in sostituzione di un euro 0;
  • 6802 per i centri che rottamano o imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo che rimborsano l'importo del contributo;
  • 6803 ai centri che rottamano o per le stesse imprese che rimborsano al venditore il contributo per chi acquista autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri eccetera.

giovedì 10 aprile 2008

Risparmio energetico e detrazione del 55%

Sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportano un risparmio energetico è riconosciuta una detrazione dalle imposte sui redditi in misura pari al 55% delle spese sostenute, l'agevolazione è stata prorogata dalla legge finanziaria per il 2008 fino al 31 dicembre 2010.
La stessa legge finanziaria aveva demandato, però, a un apposito decreto ministeriale il compito di stabilire i valori limite da rispettare riguardanti l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quelli relativi alla trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio (pareti, tetti, solai, finestre).

Il Dm 11 marzo 2008 dello Sviluppo economico stabilisce i nuovi indici, distinguendo quelli applicabili per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 da quelli validi dal 1° gennaio 2010 (i valori si fanno sempre più restrittivi con il passare degli anni).


In cosa consiste l'agevolazione

Si tratta di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55% delle spese sostenute per la realizzazione di quegli interventi in grado di aumentare l'efficienza energetica di edifici esistenti.
La detrazione, da richiedere con la dichiarazione dei redditi, va ripartita in rate annuali di pari importo e non può superare il limite massimo previsto, che varia da € 30.000 ad € 100.000, a seconda del tipo di intervento eseguito.
Per gli interventi realizzati dal 2008, il richiedente ha la facoltà di ripartire la detrazione in un minimo di tre e un massimo di dieci rate.
La somma agevolata eventualmente eccedente l'imposta dovuta per l'anno in cui si chiede la detrazione non può essere rimborsata.


Chi può richiedere la detrazione

Tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, comprese le associazioni tra i professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire della detrazione fiscale anche:

  • i titolari di un diritto reale sull'immobile
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • chi detiene l'immobile in comodato.

L'agevolazione spetta, inoltre, anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione compete al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.


Gli interventi "premiati" con l'agevolazione

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono quelle sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, illuminazione). Rientrano in questa categoria di interventi tutti quelli che incidono sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma
  • il miglioramento termico dell'edificio. Si tratta, in particolare, degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano determinati requisiti di trasmittanza termica
  • l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per soddisfare il fabbisogno di acqua calda in strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Tra tali interventi sono compresi anche quelli riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale autonomo.

Per conoscere, in dettaglio, tutte le tipologie di interventi ammessi all'agevolazione si rinvia al provvedimento con il quale sono stati individuati (decreto interministeriale 19 febbraio 2007 del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico).


Come effettuare i pagamenti

Per i di reddito di impresa non sono state dettate particolari forme di pagamento delle spese sostenute, mentre tutti gli altri devono invece predisporre un bonifico bancario o postale, in cui occorre indicare:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale di chi effettua il pagamento (il richiedente la detrazione)
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) a favore del quale è disposto il bonifico.

I principali adempimenti

Per ottenere l'agevolazione fiscale, non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, ma acquisire i seguenti tre documenti:

  • l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
  • l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio
  • la scheda informativa, nella quale va indicato, tra le altre informazioni, il tipo di intervento eseguito, il risparmio conseguito, i dati dell'edificio sul quale sono stati realizzati i lavori.
Tutti questi documenti devono essere redatti da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari).
Una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati vanno trasmessi all'Enea entro sessanta giorni dal termine dei lavori.
Tutta l'altra documentazione (asseverazione, fatture, bonifici, ricevuta di trasmissione all'Enea, eccetera) va conservata per essere esibita all'Amministrazione finanziaria, se ne fa richiesta.

Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, è necessario conservare la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Da ricordare, infine, che dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica. L'obbligo resta, invece, per le spese sostenute nel 2007.

Moddello 730: Chiarimenti dall'Agenzia

La circolare n. 34/E del 4 aprile chiarisce i dubbi espressi dalla consulta nazionale dei Caf in merito alla corretta compilazione del 730/2008.
Il documento le risposte ufficiali dell'Amministrazione in vista delle prossime scadenze che sono fissate al 30 aprile se il 730 è presentato al sostituto d'imposta e al 3 giugno se il modello è presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

Bonus "incapienti"
Chi, per un errore nella compilazione della dichiarazione, non ha ricevuto - per sé o per il familiare a carico - il bonus pari ad € 150 destinato ai soggetti con reddito complessivo inferiore ad € 50.000 e imposta netta pari a zero nel 2006, può richiedere il bonus se, sulla base della dichiarazione integrativa, risulta in possesso dei requisiti.
Può essere inoltre richiesto dagli eredi (in dichiarazione o tramite l'apposito modello), per i contribuenti in possesso dei requisiti che sono deceduti, senza necessità di ragguagliarlo all'anno.

Detrazioni per figli a carico

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori separati, nel caso di affidamento ad un solo genitore, essa spetterà interamente a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
In caso, invece, di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.
Solo nel caso in cui il genitore originariamente beneficiario della detrazione non può fruirne per limiti di reddito, la detrazione non fruita può essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore. Quest'ultimo dovrà in tal caso riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione (o, in caso di affidamento congiunto pari al 50% della detrazione), salvo la possibilità di accordarsi diversamente.
La possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito con reddito più basso è, in sostanza, riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente nel caso in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche ai soggetti non residenti però a condizione che i soggetti richiedenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, ad € 2.840,51, compresi i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato. E' inoltre richiesto che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, o in altro, di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

L'ulteriore detrazione, pari ad € 1.200 euro per le famiglie con più di tre figli è sempre ripartita tra i geneitori al 50% per cento, se la percentuale di carico varia durante l'anno, sarà necessario calcolare la media ponderata delle percentuali, seguendo l'esempio riportato nella circolare.

Detrazioni per canoni di locazione

Il bonus del 19% per gli studenti universitari fuori sede che affittano un appartamento spetta anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato al genitore che sostiene la spesa e non allo studente stesso, purché, naturalmente, il ragazzo si trovi nelle condizioni richieste (università ubicata in un comune diverso, distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque situato in una provincia diversa).
Resta il limite di € 2.633 euro, anche nell'ipotesi in cui i figli universitari a carico siano più di uno. La detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che prova la spesa sostenuta, se l'intestatario è il figlio, la spesa può essere ripartita tra i genitori al 50% o in diversa percentuale.

Per quanto riguarda il bonus per i giovani tra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere in affitto: la detrazione spetta per i contratti stipulati a partire dal 2007 per tre annualità. Il requisito dell'età si intende soddisfatto anche se ricorre solo per una parte del periodo d'imposta in cui si fruisce della detrazione.

Deduzione/detrazione per spese sanitarie

L'autodichiarazione per gli scontrini fiscali "non parlanti" o incompleti, tramite la quale è possibile certificare le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 - indicando codice fiscale del destinatario, natura qualità e quantità dei farmaci acquistati - può essere una sola per tutti gli scontrini a patto di indicare, per ciascuno scontrino, il numero identificativo nonché il codice fiscale del destinatario del medicinale e, anche per gruppi di scontrini, la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Per i farmaci acquistati all'estero con di scontrino "non parlante" si può riportare il codice fiscale a mano sullo scontrino, mentre la natura, qualità e quantità del farmaco dovranno essere attestate o da una dichiarazione del farmacista o, in alternativa - ma solo per il 2007 - da un'autodichiarazione del contribuente stesso.

Altre detrazioni

Detrazione per interessi passivi pagati sui mutui stipulati per la costruzione dell'abitazione principale: per poter fruire dell'agevolazione, il termine dei diciotto mesi dall'inizio della costruzione, entro cui stipulare il mutuo può essere preso in considerazione da coloro che al 1° dicembre 2007 (data di entrata in vigore del Dl 159/2007, che ha consentito che il mutuo sia stipulato anziché nei sei mesi, nei diciotto mesi successivi all'inizio della costruzione) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa e in particolare da coloro che, alla stessa data, hanno iniziato i lavori da non più di sei mesi.

Nel caso in cui il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale venga estinto anticipatamente e successivamente stipulato un nuovo contratto, di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, è possibile fruire della detrazione degli interessi pagati in relazione al secondo mutuo.
Se il secondo mututo è di importo superiore alla residua quota di capitale da rimborsare (maggiorata delle spese e degli oneri correlati), la detrazione degli interessi dovrà essere calcolata in proporzione all'importo residuo del capitale del primo mutuo, e non quindi sull'intero importo degli interessi.

Bonus del 55% per le spese di riqualificazione energetica di edifici: se il nominativo riportato nella scheda informativa inviata all'Enea e l'intestazione del bonifico o della fattura di pagamento della spesa non coincidono, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa, a condizione che questa circostanza venga annotata sulla fattura.

Spese sostenute per le attività sportive praticate dai figli fino a 18 anni: l'importo da indicare in dichiarazione non deve risultare superiore all'ammontare massimo della detrazione spettante - pari ad € 210 - moltiplicato per il numero dei figli o familiari a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni.
Occorrerà in possesso di idonea certificazione della spesa: bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino la denominazione della ditta e la sede legale; la causale del pagamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Se il ragazzo nel corso dell'anno è divenuto maggiorenne possono essere considerati anche gli importi pagati prima dell'avvenumento.

domenica 16 marzo 2008

Ecoincentivi: Aggiornamento

Gli incentivi auto previsti nel decreto "milleproroghe" sono cumulabili fra loro, è stabilito nella risoluzione n.7/Dpf del 06.03.2008 del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze.


Si spiega che, per le nuove disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di autovetture e autoveicoli "euro 4" e "euro 5", in assenza di un esplicito divieto di cumulo "non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi" purché siano rispettate entrambe le condizioni di acquisto e di demolizione di autoveicoli indicati nella norma.

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto legge 248/2007 ("milleproroghe"), con il comma 3, dispone un bonus di € 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un anno, in caso di acquisto di veicoli "euro 4" o "euro 5" che non emettano oltre i 140 grammi di CO2 oppure non oltre i 130 grammi di CO2 per quelli ad alimentazione diesel, in seguito alla rottamazione di auto "euro 0", "euro 1" o "euro 2" immatricolate prima del 1° gennaio 1997.

In caso di demolizione di un veicolo "euro 0", l'esenzione del bollo viene estesa per ulteriori due anni. L'incentivo, invece, cresce di € 100 in caso di acquisto di auto delle categorie indicate (euro 4 o 5) con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.

Sono previsti ulteriori € 500 nell'eventualità di demolizione di due veicoli di proprietà di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.

Il comma 4 dell'articolo 29 del "milleproroghe" prevede, inoltre, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri, i seguenti incentivi:

  • € 1.500 per l'acquisto di veicoli di massa inferiore a 3.000 chilogrammi
  • € 2.500 se la massa è compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi
I bonus sono riconosciuti solo a seguito di rottamazione dei veicoli di massa fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1", immatricolati prima del 1° gennaio 1999 e sostituiti con veicoli "euro 4" della medesima tipologia, entro il medesimo limite di massa.

sabato 1 marzo 2008

Decreto milleproroghe

Approvato dal Senato il decreto "milleproroghe", ecco i contenuti principali:

Ecoincentivi motocicli
Bollo gratis per un anno e un contributo pari ad € 300 per la sostituzione del vecchio motociclo o ciclomotore "euro 0" con un motociclo nuovo "euro 3" fino a 400 cc, fino al 31.12.2008.

Esenzione canone Rai
Per chi ha almeno 75 anni e un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore a d 516,46 13 mensilità.

Aumento rateazione per saldare i debiti con il Fisco
Passano da 60 (o 48 in caso di sospensione della riscossione per un anno) a 72 - ma senza la possibilità di sospendere i pagamenti - le rate mensili con cui sarà possibile versare le somme iscritte a ruolo.
La richiesta di rateizzazione dovrà essere fatta direttamente all'agente della riscossione e non più all'ufficio.

Basta cartelle "mute" dal 1° giugno 2008
Le cartelle esattoriali consegnate agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 saranno nulle se prive dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Non costituisce invece causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle consegnate prima di tale data.
(alla faccia delle sentenze degli ultimi mesi - opinione personale di Piskyuz)

Presentazione del 770 semplificato
Slitta dal 31 marzo al 31 maggio 2008 il termine per la trasmissione del modello semplificato da parte dei sostituti d'imposta.

Visco-Sud anche per il 2007
E' esteso alle spese sostenute nel 2007 il credito d'imposta automatico per incentivare gli investimenti delle imprese che operano nel Mezzogiorno.

Bonus assunzioni
Credito di imposta per i datori di lavoro che incrementeranno il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Saraà pari ad € 333 per ciascun lavoratore assunto e ad € 416 euro se l'assunzione riguarda una lavoratrice in condizioni di svantaggio.

Accatastamento immobili fantasma ed ex rurali
I proprietari di fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità o non risultano dichiarati al catasto avranno sette mesi di tempo (e non più solo 90 giorni) - a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi da parte dell'Agenzia del territorio - per presentare gli atti di aggiornamento catastale.
Slitta inoltre dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 il termine ultimo per l'accatastamento spontaneo dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali per effetto delle modifiche introdotte con il collegato alla Finanziaria 2007 (articolo 2, comma 38, Dl 262/2006). Resta ferma la decorrenza degli effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.

martedì 8 gennaio 2008

Ecoincentivi: Rottamazione auto

Tra le varie misure contenute nel classico decreto legge di fine anno (n. 248 del 31 dicembre 2007, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello stesso giorno), c'è anche la proroga, per l'anno 2008, degli "incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati".
Si tratta della proroga, riveduta e corretta, delle agevolazioni introdotte dalla manovra finanziaria dello scorso anno, con l'obiettivo di favorire il ricambio del parco auto circolante; per le agevolazioni legate all'acquisto di veicoli nuovi, il contratto tra venditore e acquirente dev'essere stipulato entro il 31 dicembre 2008, mentre l'immatricolazione del mezzo deve avvenire non oltre il 31 marzo 2009.

Rottamazione auto senza sostituzione
L'incentivo viene esteso anche alla rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1999. Chi si libera della vecchia macchina senza sostituirla, ha diritto, per l'operazione, a un contributo massimo di € 150. In aggiunta, se non risulta intestatario di altri veicoli registrati, può richiedere per tre anni il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune ove risiede ovvero lavora, o, in alternativa, la concessione di un contributo di € 800 per aderire al servizio di car sharing (condivisione dell'automobile). Un successivo decreto interministeriale definirà le relative modalità attuative.

Rottamazione auto con sostituzione
Novità anche per l'acquisto di autovetture nuove "euro 4" o "euro 5" con contestuale rottamazione di veicoli più inquinanti ("euro 0", "euro 1", "euro 2"). Requisito per l'accesso agli incentivi è che il nuovo mezzo emetta al massimo 140 (130, se alimentato a diesel) grammi di CO2 per chilometro. È previsto un contributo di € 700 euro e l'esenzione dal pagamento del bollo auto per una annualità (tre, se il veicolo rottamato è di categoria "euro 0"), se le emissioni sono contenute entro i 120 grammi di CO2 per chilometro, il bonus aumenta di € 100, ulteriori € 500 riconosciuti a coloro che, a fronte dell'acquisto di un sola vettura ecosostenibile, portano alla rottamazione due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.

Sostituzione moto
Confermate per il 2008 le agevolazioni in caso di acquisto di un nuovo motociclo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un "euro 0": cinque anni di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche e costo per la demolizione a carico dello Stato.

Altri veicoli
Agevolata anche la sostituzione di autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale, autocarri e autocaravan, di massa complessiva non superiore a 3.500 chilogrammi. Per la rottamazione di questi mezzi di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1999 e contestuale acquisto di un modello nuovo della stessa tipologia di categoria "euro 4", è riconosciuto un contributo di € 1.500 se la massa del veicolo è inferiore a 3.000 chilogrammi, contributo che sale ad € 2.500 se la massa è compresa tra 3.000 e 3.500 chilogrammi.

Impianti a gas e metano
Continua a essere premiata, infine, anche l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl. L'incentivo è fissato, rispettivamente, in € 500 e € 350 euro. Abolita, inoltre, la previsione normativa che vincolava il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che l'operazione avvenisse entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell'autoveicolo.

giovedì 11 ottobre 2007

Finanziaria 2008: Ecoincentivi prorogati

La conferma e l'estensione temporale delle agevolazioni tributarie in favore di chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica di immobili esistenti (detrazioni d'imposta, rispettivamente del 36% e del 55% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) e dell'applicazione dell'aliquota Iva del 10% per le relative prestazioni di servizi, è contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2008.


Il 36 per cento
Nessuna modifica sostanziale di modalità, limiti e condizioni per usufruire della detrazione d'imposta del 36% dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda che:

  • l'agevolazione spetta se la spesa non supera la cifra massima di € 48.000, riferita alla singola unità immobiliare e non alle diverse persone che l'hanno sostenuta. Pertanto, questo ammontare andrà suddiviso in proporzione fra tutti gli interessati
  • la detrazione va ripartita in 10 anni. Il criterio però cambia se a sostenere i costi sono anziani di età compresa tra i 75 e gli 80 anni (proprietari o titolari di altro diritto reale sull'abitazione oggetto di intervento). Per questi la ripartizione va fatta, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali
  • se i lavori di ristrutturazione sono la semplice prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del calcolo (sempre entro € 48.000), bisogna tener conto delle spese già sostenute
  • il beneficio fiscale è subordinato all'emissione, da parte della ditta che ha eseguito i lavori, di fattura dettagliata che distingua dagli altri il costo della relativa manodopera.

La disciplina generale della detrazione si applica ai costi:

  • sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni di fabbricati residenziali
  • sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione straordinaria, restauri e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze
  • di costruzione (come da dichiarazione rilasciata dal costruttore) di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • sostenuti dal possessore o dal detentore per la messa a norma degli edifici, per quanto riguarda gli impianti elettrici e a gas, per la eliminazione delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell'inquinamento acustico, per il conseguimento di risparmi energetici, per l'adozione di misure antisismiche, per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica dell'amianto.

C'è la possibilità di ottenere un incentivo fiscale per chi acquista immobili facenti parte di fabbricati completamente "rinnovati" da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano ad alienare o assegnare l'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dei costi relativi ai lavori di recupero eseguiti viene rideterminata nella misura del 25% del corrispettivo pagato per l'acquisto dell'unità immobiliare. Le regole da seguire sono sempre le stesse: importo massimo € 48.000 e detrazione "spalmata" in 10 anni.

La proroga triennale del 36% porta, di conseguenza, a un provvedimento dello stesso tipo per l'applicazione dell'aliquota agevolata Iva del 10% alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate in relazione a interventi di recupero edilizio realizzati, in particolare, su immobili residenziali.

Il 55 per cento
La scorsa manovra finanziaria aveva innalzato la detrazione dal 36% al 55%, in particolare dei costi sostenuti ai fini della riqualificazione energetica degli edifici.
Nel disegno di legge finanziaria 2008 c'è la proroga del beneficio fiscale per i prossimi tre anni e riguarda le stesse spese indicate nei commi da 344 a 347 della legge 296/2006.

Si tratta di spese documentate sostenute per:

  • interventi limitativi del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici (detrazione massima € 100.000 in tre anni)
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima € 60.000 in tre anni)
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione e conseguente messa a punto del sistema di distribuzione (detrazione massima € 30.000 in tre anni)
  • interventi su edifici esistenti, su parti di edifici o unità immobiliari, riguardanti coperture e/o pavimenti, finestre con i relativi infissi (detrazione massima € 60.000 in tre anni).

venerdì 20 luglio 2007

Impianti fotovoltaico: Disciplina fiscale

Il contributo per la produzione di energia mediante impianti fotovoltaici non è soggetto a Iva. Se l'impianto è utilizzato da persona fisica a fini esclusivamente privati, l'incentivo non ha alcuna rilevanza fiscale. Così pure l'eventuale energia prodotta in eccesso per la quale si decide l'immissione nella rete elettrica per un futuro utilizzo nei tre anni successivi (cosiddetto "scambio sul posto"); se invece il surplus di energia prodotta è venduta alla rete, i relativi proventi rappresentano redditi diversi.
Questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha dettagliatamente illustrato la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dall'articolo 7 del Dlgs n. 387/2003 ("Disposizioni specifiche per il solare").

La norma riconosce, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, la corresponsione di un contributo ("tariffa incentivante"), che varia in base alla potenza e alla tipologia dell'impianto.
Per gli impianti fino a 20 kW, è possibile accedere al servizio di "scambio sul posto" (in questo caso, la tariffa incentivante spetta solo per l'energia prodotta e consumata dall'utente), che consente di immagazzinare l'energia prodotta e non consumata e di prelevarla dalla rete in caso di necessità nei successivi tre anni, o, in alternativa, cedere l'energia prodotta al gestore della rete elettrica (in questa seconda ipotesi, la tariffa spetta per tutta la produzione).

Realizzazione dell'impianto: disciplina Iva
Per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si applica l'aliquota Iva del 10%. La detrazione dell'imposta pagata è ammessa - secondo i principi generali dettati dall'articolo 19 del Dpr n. 633/1972 - in funzione dell'utilizzo dell'impianto nell'esercizio di impresa, arte o professione; pertanto, in caso di utilizzo promiscuo, non sarà detraibile l'Iva corrispondente alla quota imputabile a impieghi per fini privati o, comunque, estranei all'esercizio dell'attività.

Contributo: disciplina Iva
La tariffa incentivante è esclusa in ogni caso dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche quando l'impianto fotovoltaico è realizzato nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. Manca, infatti, per l'applicazione dell'Iva il presupposto oggettivo: le cifre erogate non rappresentano un corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma una sorta di risarcimento per il titolare dell'impianto a fronte dei costi sostenuti per la sua costruzione e di quelli di esercizio.

Contributo: ritenuta d'acconto
Quando l'impianto è utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa, la tariffa incentivante rappresenta un contributo in conto esercizio e non in conto impianti, poiché viene erogato per sostenere la produzione dell'energia e non per finanziare l'investimento. Di conseguenza, al momento dell'erogazione, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto delle imposte dirette nella misura del 4 per cento (articolo 28, secondo comma, Dpr n. 600/1973).

Persona fisica o ente non commerciale: utilizzo, al di fuori di attività, per soli fini privati
La tariffa incentivante percepita dalla persona fisica (o ente non commerciale) per l'utilizzo di impianti fotovoltaici a soli fini privati (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, eccetera) rappresenta un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir. Pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette.

Persona fisica o ente non commerciale: produzione, al di fuori di attività, di energia eccedente i consumi privati
In questo caso, bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'impianto abbia potenza non superiore a 20 kW da quella in cui la potenza sia superiore a detto limite.

Impianti con potenza non superiore a 20 kW
Se si opta per lo "scambio sul posto", la tariffa incentivante è ininfluente ai fini fiscali.
Se invece si decide di vendere l'energia prodotta in più, la disciplina fiscale cambia a seconda che l'impianto sia o no posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale.

Impianto posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale
In questo caso, risultano fiscalmente rilevanti i soli proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, che andranno qualificati come redditi diversi, ossia come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Il costo per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto non potrà essere considerato inerente alla produzione del reddito, né sarà detraibile la relativa Iva pagata.

Impianti diversi
In questa ipotesi, diventano fiscalmente rilevanti anche le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, concorrendo, come contributo in conto esercizio e in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, alla determinazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con riferimento alla parte relativa all'energia ceduta, la ritenuta d'acconto del 4 per cento.
Per quanto riguarda poi i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, essi andranno assoggettati all'Iva (con possibilità, laddove sussistano i requisiti, di ricorrere al regime della franchigia), all'Irap e alle imposte dirette. In tale fattispecie, però, l'impianto rappresenta bene strumentale all'attività ed è ammortizzabile con coefficiente del 9 per cento.

Impianti con potenza superiore a 20 kW
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, non essendo possibile optare per il servizio di "scambio sul posto", l'energia esuberante potrà essere solo venduta alla rete locale, con conseguente realizzazione di un'attività di tipo commerciale. La disciplina fiscale risulta quindi identica a quella descritta nel punto precedente per gli "impianti diversi".

Persona fisica o giuridica nell'ambito di attività commerciale Se la produzione di energia tramite impianto fotovoltaico costituisce l'oggetto principale dell'attività commerciale svolta o l'energia prodotta viene utilizzata prioritariamente nell'ambito della diversa attività commerciale esercitata, la tariffa incentivante rappresenta sempre un contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante. Anche in questo caso, si renderà applicabile, in relazione sia alla tariffa incentivante che ai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, la disciplina esaminata per gli "impianti diversi".

Professionista o associazione professionale
Se l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è realizzato da un lavoratore autonomo o da un'associazione professionale e l'energia prodotta è utilizzata esclusivamente per le esigenze dell'attività o anche in modo promiscuo (per consumi personali o familiari), la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva e non concorre alla determinazione del reddito imponibile. L'impianto costituisce, comunque, bene strumentale dell'attività di lavoro autonomo e l'Iva pagata per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 633/1972, tenendo conto dell'utilizzo promiscuo del bene.

Se l'impianto produce energia in eccesso, la vendita costituisce in ogni caso attività commerciale. Andranno, pertanto, tenute due contabilità separate, una per l'attività di lavoro autonomo e una per quella di impresa. La tariffa incentivante, in proporzione alla quantità di energia ceduta, costituisce contributo in conto esercizio, concorre alla determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap e va assoggettata alla ritenuta del 4 per cento. I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sono rilevanti ai fini Ires, Irap e Iva; l'impianto costituisce bene strumentale ad entrambe le attività e gli ammortamenti del costo vanno ripartiti, ad esempio facendo riferimento alla proporzione tra energia ceduta ed energia complessivamente prodotta (naturalmente, se l'impianto è utilizzato anche per fini personali o familiari, la deduzione del costo da ripartire tra le due attività non può essere superiore al 50 per cento). Anche l'Iva pagata all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene è detraibile in relazione ad entrambe le attività esercitate, a condizione che le stesse siano gestite, come detto, con contabilità separate.

venerdì 29 giugno 2007

Ecoincentivi: Riassunto

Consiglio vivamente di scaricare l'apposita guida dell'Agenzia delle Entrate

L’agevolazione, in pratica, consiste in una detrazione d’imposta (Irpef o Ires) nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro i limiti variabili in relazione ai seguenti interventi:
  1. riqualificazione energetica di edifici esistenti, detrazione massima € 100.000
  2. involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), € 60.000
  3. installazione di pannelli solari, € 60.000
  4. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, € 30.000

Per fruire della detrazione è necessario:

  • acquisire l’asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti
  • acquisire l’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, da inviare via internet o per raccomandata all’Enea entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008
  • i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione.

I limiti e le condizioni principali per fruire della detrazione sono i seguenti:

  • a pena di decadenza dai benefici, è necessario che in fattura sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento. Non è invece necessario inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, richiesta invece per fruire della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia
  • anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) conviventi con il possessore o detentore dell’immobile sono ammessi a fruire della detrazione, nel caso in cui sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, ad eccezione dei lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione
  • l’agevolazione è subordinata alla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica siano esistenti. Sono pertanto esclusi gli edifici di nuova costruzione; la prova può esse data dall’iscrizione dell’edificio in catasto o dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’Ici, se dovuta
  • tutta la documentazione prevista per fruire della detrazione (asseverazione, attestato di certificazione/qualificazione energetica, scheda informativa) deve essere rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari
  • le spese detraibili comprendono anche i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta
  • il limite massimo di detrazione previsto per ogni tipologia di intervento si riferisce all’immobile oggetto dell’intervento e, quindi, deve essere diviso tra i detentori o possessori dell’immobile in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Per gli interventi condominiali, il limite massimo di detrazione si riferisce a ognuno degli immobili che fanno parte dell’edificio, salvo il caso in cui i lavori si riferiscono all’intero edificio e non a “parti” di esso.

martedì 12 giugno 2007

Ecoincentivi: Anche nel leasing

La detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007 per gli interventi di risparmio energetico degli edifici può essere effettuata anche se l’investimento è in leasing.
In questo caso il bonus spetta all’utilizzatore del bene e dell’opera e non alla società concedente.
Il costo da considerare per calcolare la detrazione è quello sostenuto dalla società di leasing, la quale lo addebiterà all’utilizzatore attraverso canoni. Il pagamento di canoni e maxicanone o del riscatto non pesa sull’agevolazione.
Per le imprese si applicano i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito per agevolazioni simili, come la Tremonti-bis. Per quanto riguarda autonomi e privati, la Tremonti-bis ha stabilito che i professionisti che effettuano l’investimento agevolato in leasing devono applicare le stesse regole di competenza previste per le imprese.

venerdì 8 giugno 2007

Ecoincentivi: Chiarimenti

È stata diffusa ieri la circolare n. 2 del Dipartimento per le Politiche fiscali che contiene ulteriori chiarimenti in merito all’acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale.
Il documento riunisce alcune risposte ai quesiti sul contributo di € 800 disposto dalla manovra del 2007 rivolto a chi sostituisce un’autovettura “euro 0” o “euro 1” con una “euro 4” o “euro 5”.
Nella prima parte del messaggio si chiarisce che il bonus ricomprende anche gli acquisti effettuati tra il 29 novembre ed il 31 dicembre dello scorso anno. Il prevedimento amplia l’agevolazione riconoscendo la possibilità di farne uso anche relativamente ai veicoli che appartengono a familiari conviventi e comprendendo nell’incentivo l’esenzione dal bollo.
Infine, si estende il bonus anche alle operazioni di leasing: le società dovranno trasmettere il contratto tra locatore finanziario e utilizzatore. Mentre, per le disposizioni in materia di aiuti “de minimis” non si è potuto estendere l’incentivo alle imprese con attività di trasporto per conto terzi.

giovedì 3 maggio 2007

Sconti per i frigoriferi A+

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso in data 27 aprile 2007, la circolare n. 24 riguardante la detrazione Irpef per l’acquisto di nuovi frigoriferi. In accordo con la Finanziaria 2007, per le spese documentate per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchi di classe energetica non inferiori alla classe A+, effettuate entro il 31 dicembre 2007, può essere applicata una riduzione per una quota pari al 20% degli importi a carico del contribuente fino alla somma massima di € 200,00. Per poter usufruire dello sconto, il contribuente dovrà redigere una auto-dichiarazione attestante: l’acquisto del nuovo elettrodomestico comprovata dalla fattura o dallo scontrino; il tipo di apparecchio sostituito; l’indicazione dell’impresa che ha ritirato il vecchio frigorifero o che ha provveduto al suo smaltimento.
Per la determinazione della somma effettivamente detraibile, possono essere incluse le spese di trasporto e di smaltimento purché documentabili. La riduzione è applicabile anche agli acquisti effettuati prima della circolare, presentando la adeguata documentazione.

domenica 1 aprile 2007

Le risposte ai dubbi sugli "ecoincentivi"

Scusate la lunghezza del post, sorry...

Sono arrivati i primi chiarimenti sulle agevolazioni per all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.

Con nota n. 1376 dello scorso 13 febbraio 2007, il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito una serie di chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni agevolative in materia di ecoincentivi.
Il documento, che fa seguito alla nota n. 2223 del 6 febbraio scorso, è stato emanato a seguito dei numerosi quesiti, sia dei contribuenti che degli operatori economici in generale, e riguarda la corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi da 224 a 241, della Finanziaria 2007, che attribuiscono una serie di agevolazioni relative all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, con conseguente sostituzione di veicoli con maggior tasso inquinante.

Prima riportare i contenuti della nota, ricordo che anche agli ecoincentivi si applica la regola comunitaria detta del de minimis”.
Tale regola, che interessa esclusivamente gli imprenditori, prevede che qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, acquisti un veicolo per l'attività di impresa, è tenuto all'osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato. Detto limite è attualmente fissato in € 200.000,00.
Pertanto, i soggetti economici che volessero accedere agli incentivi in parola, sono tenuti a presentare al Pra una autocertificazione in cui si attesta il rispetto della suddetta regola.

Chiarimenti in tema di ecoincentivi

La situazione sugli "ecoincentivi", come si presenta a seguito della Finanziaria 2007 (le cui disposizione sono state integrate dal Dl n. 7 del 31/1/2007, articolo 14), può essere così riassunta:

Comma 224:
  1. Contributo alla rottamazione: contributo, nel limite di 80 euro per ciascun veicolo, a chi effettua la demolizione di un "Euro 0" o "Euro 1", attraverso consegna dello stesso ai centri autorizzati di cui al Dlgs 209/2003 ("centri di raccolta", impianti di trattamento che effettuano almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso)
  2. riguarda autoveicoli per il trasporto promiscuo e autovetture (consegnate a un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007)
Comma 225:
  1. Rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di residenza o domicilio, qualora non si è intestatari di altri veicoli registrati e non si proceda ad acquistarne un altro nuovo
  2. Riguarda autoveicoli per il trasporto promiscuo e autovetture (consegnate a un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007)
Comma 226:
  1. Contributo alla sostituzione ed esenzione dal bollo: contributo di 800 euro per l'acquisto di veicoli "Euro 4" o "Euro 5" in sostituzione di "Euro 0" o "Euro 1", ed esenzione dal bollo per due anni (tre anni nel caso di acquisto di veicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc o, a prescindere dalla cilindrata, nel caso di veicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultano intestatari di altri veicoli)
  2. Riguarda autoveicoli per il trasporto promiscuo e autovetture
Comma 227:
  1. Contributo alla sostituzione: contributo di 2mila euro per l'acquisto di veicoli "Euro 4" o "Euro 5" in sostituzione di "Euro 0" o "Euro 1"
  2. Riguarda autocarri (articolo 54, comma 1, lettera d), Dlgs n. 285/1992)
Comma 228:
  1. Contributo all'acquisto: per l'acquisto di veicoli nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero a idrogeno è concesso un contributo pari a 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è cumulabile, ove se ne presentino le condizioni, con quello previsto dai commi 226 e 227
  2. Riguarda autovetture e autocarri (articolo 54, comma 1, lettera d), Dlgs n. 285/1992)

  • La nota chiarisce che le agevolazioni di cui ai commi 224 e 225 (applicabili sempre che non si acquisti un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione) possono essere associate solo al titolare diretto del veicolo. Su questo aspetto è opportuno effettuare un confronto con le disposizioni di cui ai commi 226 e 227: i benefici ivi previsti sono sfruttabili anche laddove il veicolo da demolire sia intestato a un familiare convivente che faccia parte dello stato di famiglia del soggetto che richiede l'agevolazione.
  • Qualora il contribuente/utente intenda rottamare un veicolo intestato a un soggetto deceduto, occorre effettuare una distinzione "temporale": per le successioni aperte dal 1° gennaio 2007 si potrà accedere ai benefici di cui ai commi 224 e 225, mentre per quelle aperte dal 3 ottobre 2006 le agevolazioni a cui si potrà accedere sono quelle di cui ai commi 226 e 227. Come termine finale per ottenere i benefici in parola, per entrambe le fattispecie il termine è quello del 31 dicembre 2007.Il beneficio sarà ammissibile qualora la qualità di successore sia stata dichiarata per effetto della chiusura della successione.Laddove la successione non fosse ancora chiusa e vi sia la presenza di più soggetti "chiamati" all'eredità, soltanto uno di essi potrà richiedere le agevolazioni, con il consenso degli altri coeredi.
  • Nell'ipotesi in cui il nuovo veicolo da acquistare sia cointestato a due soggetti, di cui solo uno era proprietario del veicolo "rottamato", è possibile fruire degli incentivi.Gli incentivi si estendono anche al caso in cui si rottami un veicolo intestato a due o più soggetti, anche non legati da rapporti familiari, con il nuovo intestato a uno solo dei nuovi proprietari.

  • Dalla nota del Dpf si evince che le "eco agevolazioni" di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere riconosciute ai soggetti che stipulano contratti di leasing con oggetto un veicolo.I benefici andranno interamente goduti dal proprietario/locatario finanziario e non dalla società di leasing. La normativa prevede due distinte condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni:
  1. la data del contratto stipulato tra venditore e acquirente non deve essere successiva al 31 dicembre 2007, per le fattispecie di cui ai commi 226 e 227 (contributo alla sostituzione ed esenzione dal bollo), o al 31 dicembre 2009, per quelle del successivo comma 228 (contributo per l'acquisto di veicoli alimentati con motori elettrici o a idrogeno, a metano o gpl)
  2. il veicolo va immatricolato entro il 31 marzo 2008 (agevolazioni previste ai commi 226 e 227) o entro il 31 marzo 2010 (agevolazioni previste al comma 228).
  • Nell'ipotesi di acquisto di veicoli nuovi, con rottamazione di veicoli non ecologici, coloro che effettuano le richieste di formalità al Pra oltre i 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo non potranno accedere ai benefici previsti (infatti, il termine di 60 giorni rappresenta un termine perentorio).
  • Per i veicoli a "Km zero", non viene riconosciuta nessuna agevolazione. Detti veicoli non possono essere considerati nuovi dal momento che risultano già immatricolati (le norme contenute nei commi 226, 227 e 228 fanno chiaramente riferimento a veicoli che devono essere ancora immatricolati).
  • In caso di demolizioni di veicoli in data anteriore alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo, gli incentivi sono applicabili, con unico limite il fatto che sia la rottamazione che il successivo acquisto devono avvenire nel periodo previsto dalla norme di cui ai commi 226 e 227 della legge finanziaria, ovvero tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre del 2007.Inoltre, per consentire gli eventuali controlli successivi e il collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l'acquisto di quello nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di rottamazione.

  • Particolare attenzione dovrà prestare il contribuente nell'ipotesi in cui volesse accedere all'agevolazione prevista dalla disposizione contenuta nel comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che riconosce un contributo di 1.500 euro per l'acquisto, senza rottamazione, di veicoli nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o ibrida, del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica o ad idrogeno.Il contributo è aumentato di 500 euro se il veicolo è acquistato "nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro". Il limite di emissioni a cui l'utente deve fare riferimento è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante che è riportato e codificato nella carta di circolazione.Per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, non riscontrandosi emissioni di Co2, il beneficio si applica nella misura piena di 2.000 euro.Nell'ipotesi di acquisto di un'autovettura ecologica e conseguente rottamazione di un veicolo "Euro 0" o "Euro 1", al contributo di 1.500 o 2.000 euro, previsto dal comma 228, potrà essere sommato sia quello di 800 euro (comma 226), sia l'esenzione dalla tassa automobilistica per due o tre anni (comma 226). Ai fini di tale cumulabilità, le emissioni di CO2 devono comunque risultare non superiori a 140 g/Km con riferimento al tipo di alimentazione meno inquinante.

Coordinamento del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, e la Finanziaria 2007

E' opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di coordinamento tra le norme della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quelle contenute nel Dl 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di incentivi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale.
Nel periodo intercorrente tra le due norme si siano verificate numerose vicende che necessitano di essere chiarite. Le risposte sono arrivate con la nota n. 2223/Dpf del 6 febbraio scorso.

  • Per coloro che, effettuato l'acquisto tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2006, non abbiano ricevuto il contributo di 800 euro, in quanto non contemplato nel Dl 262/2006, nulla esclude (alla luce delle norme contenute nella Finanziaria) che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi possano, direttamente o tramite il venditore, riconoscerglielo, recuperando le somme erogate con la procedura del comma 231, cioè attraverso l'ottenimento di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
  • Stessa prospettiva per i contribuenti appartenenti a un nucleo familiare con almeno sei componenti, che nel periodo di vigenza del decreto legge abbiano acquistato un autoveicolo di cilindrata superiore a 1300 cc, rottamandone uno corrispondente. Tali soggetti non hanno potuto beneficiare di alcuna agevolazione, in quanto l'articolo 7 del Dl n. 262 del 2006 includeva nel beneficio (esenzione dal bollo) solamente gli autoveicoli con cilindrate inferiori a 1300 cc.
  • Altro caso particolare è, infine, quello relativo ai soggetti che, durante il periodo di vigenza del decreto, abbiano acquistato un veicolo con emissioni pari a 140 grammi di CO2 per chilometro, con la conseguente impossibilità di fruire del beneficio previsto dall'articolo 7 del Dl n. 262/2006 (esenzione dal bollo), che prescriveva un limite di emissione inferiore a 140 grammi di CO2 per chilometro. A seguito della modifica apportata alla normativa dalla Finanziaria 2007 (limite di emissione non superiore a 140 grammi di CO2), si dovrà riconoscere l'agevolazione anche a coloro che hanno acquistato veicoli dal 3 ottobre al 31 dicembre 2006, caratterizzati da emissioni pari a 140 grammi di CO2.

martedì 5 dicembre 2006

Finanziaria 2007 - Risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie

La legge Finanziaria 2007 prevede nuove detrazioni per il risparmio energetico (commi dal 66 all’82 dell’articolo 18) che risultano essere un’alternativa più conveniente rispetto al 36% sulle ristrutturazioni, non essendo circoscritte alle abitazioni o ai condomini con prevalente destinazione residenziale. Gli interventi per la riduzione di costi possono accedere al beneficio più elevato del 55%, così come anche la sostituzione della caldaia con un modello a condensazione può essere fatta rientrare nella nuova detrazione.
Vantaggi permangono anche per le ristrutturazioni in generale, è prevista la proroga per il 2007 dello sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia ed è confermata l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese (commi 104 -105 dell’articolo 18 del Dl Finanziaria 2007). Per le detrazioni sono applicabili, cioè, le regole fissate lo scorso agosto dall’articolo 35, commi 19 e 35-quater del Dl 223/06 (decreto Bersani) , che le limitava al 31 dicembre 2006.
Anche se l’agevolazione è rinnovata la legge Finanziaria fissa ad € 48.000,00 per unità contributiva (e non per contribuente) il limite massimo di spesa detraibile, inoltre, la detrazione Irpef del 36% spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Il beneficio spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell’immobile. Analogo discorso vale per il semplice affittuario, purchè abbia un contratto d’affitto regolarmente registrato e gli estremi della registrazione siano indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione.

lunedì 27 novembre 2006

DDL 262 collegato alla Finanziaria 2007 - Agevolazioni al risparmio energetico

Il Ddl Finanziaria prevede numerose agevolazioni tese al risparmio energetico o a favorire l’emersione del sommerso. Vengono, così, incentivati gli acquisti di pannelli solari, caldaie a condensazione, isolamenti, infissi, frigoriferi e motori a basso consumo di energia. Ancora, sono disposte detrazioni d’imposta per le spese documentate per l’iscrizione a palestre, canoni d’affitto per gli studenti universitari e per le spese sostenute per le badanti. La gran parte delle agevolazioni previste dalla manovra 2007 per le persone fisiche si traduce in una detrazione dall’Irpef lorda corrispondente ad una percentuale degli importi rimasti a carico del contribuente.

Pertanto, lo sconto verrà usufruito solo dai soggetti che pagano l’Irpef attraverso la compilazione dell’Unico/PF o del modello 730. Queste le percentuali di detrazione:
  • 55% per i pannelli solari, gli impianti di riscaldamento, le strutture opache verticali o orizzontali, le finestre e le riqualificazioni energetiche di edifici esistenti;
  • 20% per l’acquisto di frigoriferi, televisori con sintonizzatore digitale integrato, motori e variatori di velocità ad elevata efficienza energetica;
  • 19% per l’iscrizione a palestre, i canoni di locazione pagati dagli universitari e il costo delle badanti.