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martedì 13 aprile 2010

ICI: La Cassazione si pronuncia sulla base imponibile

Ai fini della determinazione della base imponibile Ici, il valore del bene acquistato in leasing è da intendersi costituito non soltanto dal prezzo di riscatto ma anche dai canoni, nella parte in cui ne rappresentano un anticipato pagamento rateale. Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 7332 del 26 marzo.

La pronuncia nasce da una Spa che aveva contestato contestava la determinazione dell'Ici fatta dal Comune, in relazione a un immobile industriale acquistato in leasing, la diatriba è poi passata per i vari gradi del ricorso fino ad approdare in Cassazione dove il ricorso della società è stato definitivamente rigettato.

La sentenza in sintesi:

La fattispecie, dal punto di vista civilistico, era riconducibile all'ipotesi di leasing traslativo, che si distingue dal leasing di mero godimento principalmente per la circostanza che esso ha ad oggetto dei beni che alla scadenza del rapporto contrattuale conservano un residuo valore di utilizzo, superiore all'importo convenuto tra le parti ai fini dell'esercizio dell'opzione di acquisto; tale maggior valore è tenuto in considerazione e scontato tramite i canoni periodici, pattuiti tra le parti, che contengono anche una quota di prezzo.
Viceversa, il leasing di godimento riguarda abitualmente beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuo alla scadenza del rapporto contrattuale; pertanto, i canoni corrisposti si configurano alla stregua di corrispettivo per l'utilizzo dei beni stessi.

Inoltre, come già affermato dalla stessa Suprema corte (sentenza 25125/2006), l'opzione finale di acquisto non dà luogo alla conclusione di una fattispecie contrattuale distinta e autonoma, ma integra un accordo traslativo il cui fondamento causale è da ricercare nel contratto di leasing a monte.

Pertanto, il valore contrattuale del bene riscattato al termine dell'operazione è rappresentato dal totale dei corrispettivi, costituiti non soltanto dal prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme corrisposte in vigenza del rapporto di leasing a titolo di canone o di maxicanone, le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale.

venerdì 4 aprile 2008

Finanziaria 2008: Durata dei contratti di leasing

La legge Finanziaria 2008 ha incrementato, a far data dal 01.01.2008, il periodo minimo di durata dei contratti di leasing, non è più possibile, infatti dedurre i canoni di leasing pagati se la durata del contratto è inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento previsto per la tipologia di bene ed impresa, salvo alcune eccezioni per i beni immobili.

Riassumendo per tipologia di beni:

Beni immobili:

  • durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento
  • se i 2/3 del periodo di ammortamento sono inferiori ad 11 anni o superiori a 18 anni è possibile dedurre i canoni anche in presenza di contratti con durata compresa tra gli 11 e i 18 anni

Beni mobili:


  • durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento

Autovetture:

  • durata del contratto non inferiore all'intero periodo di ammortamento

lunedì 15 ottobre 2007

Finanziaria 2008: Impatto sul leasing ed sugli immobili

A prescindere da cosa sarà effettivamente approvato è bene cominciare a fare un pò di ipotesi riguardo all'impatto che la Finanziaria 2008 potrebbe avere.

Leasing

La Finanziaria 2008 dovrebbe introdurre parecchie novità:
  • la durata minima del contratto non dovrà essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento.
  • la valutazione di convenienza dovrà tenere conto anche della nuova disposizione dell’articolo 96 del Tuir in materia di deduzione degli interessi passivi, che limita la deduzione degli oneri finanziari al 30% della differenza tra valore della produzione e costi della produzione, depurati degli ammortamenti materiali e immateriali. In questo conteggio rientrano obbligatoriamente gli interessi passivi impliciti nel canone leasing.
Immobili

Il disegno di legge della Finanziaria 2008 interviene sulle agevolazioni ai fini dell’imposta di registro per gli acquisti di immobili in piani particolareggiati:
  • si prevede l’assoggettamento a imposta di registro ridotta all’1% degli atti relativi al trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, purché diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziali “comunque denominati” e alla condizione che l’intervento si completato nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto.