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sabato 7 aprile 2007

Beni immateriali: Ammortamento

L’art. 37, co. 45, D.L. 223/2006, modificando l’art. 103, co. 1, TUIR, ha previsto che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno , dei brevetti industriali, dei processi e know how (esempio più comune è il software) è incrementato da 1/3 al 50% e che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei marchi di impresa è ridotto da 1/10 a 1/18.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti.
Quanto ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell’ammortamento si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4 luglio 2006, ovvero nei cinque anni precedenti.

sabato 31 marzo 2007

Autovetture: Ammortamento

Il Dl 262/06 ha dimezzato, con effetto dal 1° gennaio 2006, la percentuale di deduzione dei costi delle auto aziendali (prevista dall’articolo 164 del Tuir) dal 50% al 25%, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire una duplice interpretazione a riguardo con la circolare 1/E/2007.
  • Nel caso di esercizio in forma individuale la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di costo è limitata ad un solo veicolo;
  • Se l’attività è svolta sotto forma di attività semplici o da associazioni, la deducibilità è consentita per un veicolo per ciascun socio o associato.
Rimangono inalterati i limiti massimi di costo fiscalmente riconosciuti su cui poter calcolare la percentuale di deduzione per le autovetture, gli autocaravan e per i motocicli. Nel caso però di “vecchi” veicoli è necessario chiarire come calcolare le quote deducibili di ammortamento. Esistono due opzioni:
  • seguire la nuova regola del 25% per il totale ammortizzabile. Dal momento che l’ammortamento dedotto fino al 2005 “copre” integralmente l’importo deducibile, l’intera quota 2006 dovrà essere considerata fiscalmente indeducibile, così come ogni quota ulteriore;
  • applicando rigidamente la decorrenza 2006 alla modifica normativa, si potrebbe invece consentire al professionista la deducibilità del 25% dell’ammortamento stanziato nell’anno citato. Proseguendo in tal modo anche nel 2007 si arriverebbe, però, ad un ammortamento complessivo che è pari al 37,5% del totale. L’eccedenza rispetto al 25% si giustificherebbe considerando il fatto che l’ammortamento è iniziato prima del 2006, quando la quota di deducibilità era maggiore.
Si spera che a breve il Fisco fornisca chiarimenti a riguardo, anche perchè la quota dedotta complessivamente a titolo di ammortamento incide sulla percentuale di tassabilità della plusvalenza o di deducibilità della minusvalenza realizzata in sede di cessione (circolare 28/E/2006).