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mercoledì 31 ottobre 2007

Nuovo F24 on line: Non c'è il software

Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultravivaci ma...

Il nuovo modello dell’F24 on-line dei “coobbligati” in vigore dal 29.10.2007, non può essere utilizzato per il fatto che manca il programma di controllo Entratel che l’Amministrazione finanziaria doveva fornire alle case di software. Il nuovo campo non ancora “visibile” è destinato ai due codici fiscali per i pagamenti di eredi, genitori, tutori e curatori fallimentari.

lunedì 2 luglio 2007

F24 online: Addebito anche sul conto dell'intermediario

Da domani, martedì 3 luglio, gli intermediari abilitati potranno effettuare in via telematica i versamenti di tributi, contributi e premi, in nome e per conto dei loro assistiti, anche con addebito unico degli importi sul proprio conto corrente bancario o postale. In pratica, tramite questa nuova modalità di pagamento, i contribuenti, consegnando le somme dovute all'intermediario, non dovranno più comunicare le proprie coordinate bancarie, limitandosi a rilasciare una specifica autorizzazione a operare.

La novità è contenuta in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 giugno, in attesa di pubblicazione sulla G.U., che, allo scopo di agevolare gli adempimenti del contribuente fornendo servizi diversificati di pagamento, introduce la nuova procedura per il versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, anche in considerazione dell'obbligo, per i soggetti titolari di partita Iva, di trasmettere telematicamente i modelli F24.

Per avvalersi della nuova modalità di pagamento, gli intermediari abilitati al servizio Entratel, dovranno esprimere l'opzione, in fase di predisposizione del flusso telematico, in un apposito campo della procedura; diversamente, l'invio dei versamenti verrà scartato.
Per la trasmissione dei modelli F24, potranno essere abilitati al servizio Entratel anche le società di servizi dei Caf-dipendenti.

Il provvedimento stabilisce poi che gli intermediari, per poter effettuare i versamenti telematici con F24 in nome e per conto dei contribuenti con addebito delle relative somme sui conti correnti degli stessi intermediari, devono acquisire dagli assistiti una specifica autorizzazione, che va conservata per dieci anni. Inoltre, s'impegnano a consegnare ai clienti la ricevuta attestante l'esito dell'invio del file e quella comprovante l'avvenuto pagamento.

domenica 14 gennaio 2007

F24 telematico - Eccezioni

A partire da martedì, 16 gennaio 2007, dovranno essere pagati da tutti i titolari di partita Iva, tramite l’F24 telematico, i versamenti Iva, i contributi e le ritenute d’acconto, anche se sono relativi al 2006.
Resta da chiarire se l’imprenditore individuale può continuare a pagare col modello cartaceo le imposte estranee all’azienda, come l’Ici o l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di quote e terreni, o come l’Irpef e le addizionali, che vengono calcolate su un imponibile solo in parte determinato dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Le eccezioni al pagamento telematico sono poche: con la circolare 30 del 29 settembre 2006, l’Inps, ha diffuso l’elenco dei soggetti che possono continuare a pagare con l’F24 su carta.

  1. F24 predeterminati: i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli. I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno essere ancora effettuati con modalità non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto previdenziale.
  2. Versamenti rateali in corso: i contribuenti che alla data di avvio del disposto normativo (1 ottobre 2006) avevano iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali utilizzando il modello F24 cartaceo, possono continuare a effettuare i versamenti seguendo lamedesima modalità
  3. Contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione: i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione (tale tipologia è desumibile dall’elenco dei codici tributo disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate) possono utilizzare il modello F24 cartaceo.
  4. Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale possono utilizzare il modello F24 cartaceo o possono rivolgersi a un intermediario che aderisce al CBI
  5. Eredi di titolari di partita IVA: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius.
  6. Agricoltori esonerati a norma dell’art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72: non sono assoggettati all’obbligo di versamento telematico i produttori agricoli, titolari di partita IVA, che hanno realizzato un volume di affari non superiore ad € 2.582,28 (o € 7.746,85 se operano in comuni montani), esonerati dagli obblighi IVA ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72
  7. Cessazione di partita IVA: i soggetti che avessero cessato l’attività e avessero chiuso la relativa partita IVA, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non telematiche
  8. Affitto di azienda da parte di imprenditore individuale: in caso di affitto di unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.

Se i pagamenti rateali di tributi e contributi previdenziali iniziati con l’F24 cartaceo possono essere pagati ancora con il modello cartaceo, i ravvedimenti non sfuggono al pagamento online.

mercoledì 13 dicembre 2006

F24 telematico - dal 01.01.2007 obbligo per tutti

A partire al 01.01.2007 entra pienamente in vigore l’obbligo di pagamento e invio telematico dei modelli F24, relativi al versamento dei tributi e contributi, per tutti i titolari di partita IVA (sino al 31.12.2006 tale obbligo sussiste solo per le società di capitali).
I nuovi obblighi comportano una particolare procedura e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito al riguardo che:
  • tutti i titolari di partita I.V.A. sono obbligati, laddove non lo posseggano, alla apertura di un conto corrente con banche convenzionate; il pagamento del Mod. F24 dovrà infatti necessariamente avvenire mediante addebito (telematico) bancario.
  • coloro i quali non sono in grado di aprire un conto corrente (ad esempio, soggetti falliti) potranno continuare ad effettuare il pagamento del modello F24 in forma cartacea, ma dovranno fornire all’Agenzia delle entrate idonea documentazione circa l’impossibilità di aprire un conto corrente.
  • l’errata indicazione dei dati del conto corrente bancario (ad esempio, la digitazione di un numero sbagliato del conto corrente), non comportando l’addebito del Modello F24 sul conto, si traduce in un “mancato versamento” con l’addebito al contribuente delle relative sanzioni e interessi.
  • la mancanza o l’insufficienza sul conto corrente dei fondi necessari per il pagamento del Mod. F24 comporta il mancato pagamento del modello, con le conseguenze indicate al punto precedente.
Per procedere correttamente al nuovo adempimento, il contribuente dispone di tre ipotesi alternative:
  1. può organizzarsi autonomamente facendosi rilasciare il PIN dall’Agenzia delle Entrate.
  2. può utilizzare i servizi di “remote banking” tramite il canale Cbi (Corporate Banking Interbancario), modalità che permette di pagare l’F24 via Internet attraverso la propria banca convenzionata. Per poter effettuare il nuovo adempimento tramite “remote banking” è infatti necessario possedere un conto corrente presso una delle banche aderenti al servizio di CBI. La procedura prevede che il contribuente digiti i dati indicati nella delega di pagamento F24 nella sezione del sito internet della propria banca, effettui l’autorizzazione al pagamento e proceda infine all’invio del modello.
  3. può rivolgersi ad un soggetto abilitato a svolgere funzioni di intermediario telematico (ad esempio il commercialista o il consulente del lavoro) che provvederà, previa apposita autorizzazione rilasciata dal contribuente, a curare i predetti adempimenti.