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giovedì 24 aprile 2008

Elenchi Clienti/Fornitori: Precisazioni

Associazioni sportive

La risoluzione n.171/E del 23.04.2008 precisa che le associazioni sportive dilettantistiche che avendo aderito al regime di cui all'articolo 1 della legge n. 398/1991 (regime forfetario) sono esentate dalla registrazione delle fatture ai fini Iva, possono non presentare l'elenco clienti e fornitori.

Il documento si riferisce alle associazioni sportive dilettantistiche, a quelle senza fini di lucro e pro-loco, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Questo esonero si riferisce agli anni d'imposta 2006 e le associazioni sportive e "affini", sopra elencate, che non registrano le fatture, possono non trasmettere, entro il prossimo 29 aprile, gli elenchi dei dati relativi alle fatture del 2007.

Opinione personale di chi scrive è che questo esonero possa essere applicato per estensione interpretativa anche ai contribuenti che hanno aderito al regime nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art.13 L.388/2000


Onlus

Un decreto del ministero dell'Economia del 3 aprile 2008, in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'invio on-line degli elenchi Iva clienti e fornitori relativi al 2007 da parte delle Onlus, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, che a regime avrebbero dovuto fare il loro invio entro il 29 aprile prossimo.

La proroga e le ulteriori semplificazioni introdotte valgono solo per il 2007, ed hanno il compito di facilitare gli enti no profit che, tenendo in gran parte la contabilità con sistemi automatizzati, hanno bisogno di più tempo per aggregare i dati. Queste ulteriori agevolazioni contenute nel decreto si sommano con quelle già previste dal provvedimento del direttore delle Entrate del 25.05.2007, valide per la generalità dei contribuenti.

In più, solo per il 2007, gli enti citati possono non inserire nell'elenco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività svolte, per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione (art. 19 e seguenti Dpr n. 633/72). Le semplificazioni previste per quest'anno sono le seguenti:

  • dall'elenco clienti sono escluse le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e si riportano solo i dati relativi ai titolari di partita Iva;
  • è possibile indicare solo la partita Iva del cliente o fornitore mentre dal prossimo anno sarà necessario anche il codice fiscale;
  • sempre solo per quest'anno non dovranno essere rilevate operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro.

mercoledì 16 aprile 2008

Elenco Clienti/Fornitori: Mancato invio dei dati

Il 29.04.2008 è il termine ultimo per la trasmissione alle Entrate degli elenchi Iva di clienti e fornitori.

L'invio di dati non corretti, comporta alcuni seri problemi, oltre che far scattare una sanzione.

Per violazioni di lieve entità, l'importo da pagare è di € 258 (dati errati), ma visto che i dati vengono incrociati per verificarne la correttezza scattare dei controlli.

Per porsi, comunque, al riparo da eventuali procedimenti a proprio carico, il contribuente deve sempre richiedere al cliente o fornitore il numero di partita Iva, con una modalità che consenta la prova dell'avvenuta notifica (raccomandata a/r, fax, posta elettronica ecc.).

giovedì 4 ottobre 2007

Elenchi IVA: Ultimi Chiarimenti

Sono esonerati dall'invio degli elenchi clienti e fornitori per l'anno 2006 tutte le imprese minori in possesso dei presupposti per applicare il regime di contabilità semplificata nonché gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'eventuale opzione per la contabilità ordinaria. Esclusione dall'obbligo anche per gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i produttori agricoli che non producono reddito d'impresa e gli enti non soggetti a Ires (Stato, Regioni, Comuni, Province ecc.).

Questa è probabilmente la principale precisazione contenuta nella circolare n. 53/E del 3 ottobre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito, a integrazione della circolare n. 28/2006, ulteriori chiarimenti in relazione all'obbligo di presentare annualmente l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti, titolari di partita Iva, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori). La scadenza, a regime, è fissata al 29 aprile di ciascun anno. Solo per il primo anno di applicazione (2006), il termine è stato prorogato al 15/10/2007.

Si ricorda che a regime (ossia per la scadenza del 29/04/2008) saranno esclusi dall'adempimento:

  • i contribuenti minimi in franchigia (articolo 32-bis del Dpr 633/1972)
  • lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni rientranti nell'ambito di attività istituzionali
  • gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro (l'obbligo della comunicazione sussiste per le eventuali attività commerciali e agricole),

Ulteriori previsioni di esonero dettate per il solo anno 2006 riguardano:

  • le imprese minori in possesso dei presupposti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata (vale a dire quelle che nel 2005 hanno conseguito ricavi non superiori ad € 309.874,14 e ad € 516.456,90, se imprese aventi per oggetto, rispettivamente, prestazioni di servizio e altre attività)
  • gli esercenti arti e professioni, anche nel caso avessero optato per la contabilità ordinaria
  • gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
  • tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (ad esempio, i produttori agricoli che non producono reddito d'impresa, gli enti non soggetti a Ires, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico)
  • le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro (articolo 2 della legge 383/2000)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti
  • le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritti all'Anagrafe delle Onlus.

Operazioni straordinarie
In caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento ecc.) o altre trasformazioni sostanziali, abbiamo vari casi:

  • Se l'operazione (o la trasformazione) è avvenuta nel corso dell'anno d'imposta cui si riferiscono gli elenchi e il dante causa si è estinto, l'avente causa trasmetterà due comunicazioni, una contenente i dati riguardanti le proprie operazioni e l'altra relativa al soggetto estinto per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione;
  • Se il dante causa non si estingue per effetto dell'operazione, ciascun soggetto presenterà il proprio elenco clienti e fornitori.
  • Se l'operazione (o la trasformazione) è avvenuta tra il 01.01.2007 e la data di trasmissione degli elenchi (non inserico la data precisa perchè non si sai mai...) e il dante causa si è estinto, l'altro soggetto trasmetterà due comunicazioni, la prima con i dati delle operazioni da lui effettuate e la seconda con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto, a meno che quest'ultimo non vi abbia già provveduto;
  • Se il dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione, sarà lui stesso a trasmettere la propria comunicazione.

Elenco clienti
L'elenco clienti dovrà contenere:

  • I riferimenti dei soggetti, titolari di partita Iva e non, nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione. Naturalmente, deve trattarsi di operazioni rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili ed esenti. (ai fini dell'individuazione delle fatture da inserire nell'elenco, rileva la data di emissione del documento, non quella di registrazione né il momento in cui l'imposta risulta esigibile).
  • Per ciascun cliente va indicato il codice fiscale, l'eventuale partita Iva e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate - distinte tra imponibili, non imponibili, esenti - al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti.
  • Nei casi in cui la fattura venga emessa dallo stesso cliente o, per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo incaricato, ovvero, nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario in nome e per conto del mandante, l'operazione va inserita nell'elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante. È irrilevante chi materialmente abbia emesso il documento.
  • Per le fatture cointestate a più clienti (è il caso delle agenzie di viaggio, quando un soggetto acquista un pacchetto turistico per sé e per conto di altri soggetti), negli elenchi devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi.

Particolarità dell'elenco clienti
Dall'elenco clienti sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti di cui non è possibile indicare gli elementi richiesti perché inesistenti o codificati in modo diverso da quello previsto negli elenchi, ossia i clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati dall'Amministrazione fiscale italiana (cessioni all'esportazione diretta, cessione all'esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente, cessioni intracomunitarie di beni e servizi). Sono escluse anche le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, le operazioni di cui all'articolo 38-quater del Dpr 633/1972 ("Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea") e le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini Iva (operazioni di cui all'articolo 74, secondo comma, Dpr 633/1972, cessioni di beni destinati a essere introdotti nei depositi Iva, operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito ecc.).
Vanno invece incluse le operazioni poste in essere tra operatori nazionali nell'ambito delle "triangolazioni nazionali", delle "esportazioni indirette" (operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali) e delle "triangolazioni comunitarie".

Esclusivamente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, nell'elenco clienti vanno indicati i soli titolari di partita Iva, individuati anche solo con la partita Iva, e non vanno riportate le operazioni relative a fatture emesse:

  • nel corso di un mese, di importo inferiore ad € 154,94, annotate cumulativamente
  • per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (ad esempio, nuove attività o attività marginali - articoli 13 e 14 della legge 388/2000 -, produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro)
  • il cui importo comprensivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi (ad esempio, fatture emesse solo su richiesta del cliente, imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica, agenzie di viaggio e turismo).
Elenco fornitori
L'elenco fornitori dovrà contenere:
  • Tutti i soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione.
  • Per ciascun fornitore dev'essere indicato il codice fiscale e la partita Iva, l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate - distinte tra imponibili, non imponibili, esenti - al netto di tutte le note di variazione ricevute, comprese quelle riferite ad anni precedenti.
  • Anche per le fatture d'acquisto, occorre fare riferimento alla data del documento, non essendo rilevante la data di emissione, il momento di esigibilità dell'imposta, né la data di registrazione.
Particolarità elenco fornitori
Nell'elenco fornitori, non vanno inserite le importazioni di cui all'articolo 68 e seguenti del Dpr 633/1972 e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, le operazioni passive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, gli acquisti di beni di provenienza comunitaria per i quali è stato applicato il regime del margine, gli acquisti per i quali manca almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'articolo 1 del Dpr 633/1972 (soggettivo, oggettivo, territoriale), gli acquisti per i quali esiste un espresso esonero di certificazione ovvero quelli che, pur documentati con fattura, sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta (ad esempio, acquisti da soggetti minimi in franchigia), gli acquisti di beni cui si applicano le disposizioni dell'articolo 74, secondo comma, Dpr 633/1972, gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva, gli acquisti di beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito, gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali nell'esercizio dell'attività istituzionale.
Vanno invece inclusi gli acquisti posti in essere tra operatori nazionali nell'ambito delle "triangolazioni nazionali", delle "esportazioni indirette" (operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali) e delle "triangolazioni comunitarie".

Esclusivamente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, per i fornitori basta indicare la sola partita Iva e non vanno riportate le operazioni relative a fatture ricevute di importo inferiore ad € 154,94 registrate cumulativamente (articolo 6, Dpr 695/1996) e quelle relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (ad esempio, gli acquisti effettuati nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale - articoli 13 e 14 della legge 388/2000 - e gli acquisti effettuati dagli agricoltori esonerati di cui all'articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972).

Negli elenchi non devono essere indicate le operazioni di "autoconsumo" o i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con autofattura.

Nelle operazioni alle quali si applica il reverse charge, il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza indicare l'imposta, il cessionario deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell'imposta.

Per gli acquisti effettuati da un imprenditore agricolo esonerato dall'emissione della fattura (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972), il cui onere è invece rimesso all'acquirente, l'operazione documentata con l'autofattura va indicata nel solo elenco fornitori; in pratica, l'agricoltore esonerato è tenuto a compilare l'elenco clienti. Analogamente, devono essere indicati nel solo elenco fornitori gli acquisti regolarizzati con emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta.

Trasmissione
La trasmissione degli elenchi avverrà esclusivamente in via telematica e deve avvenire attraverso i servizi Entratel, se si è obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di venti soggetti, e Internet (fisconline) se la dichiarazione del sostituto d'imposta comprende meno di venti soggetti o se non si è tenuti alla presentazione della stessa ma si è tenuti alla trasmissione telematica di altre dichiarazioni.
In alternativa, ci si può avvalere degli intermediari autorizzati.

Entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio dei dati, l'agenzia delle Entrate inoltra telematicamente una ricevuta, che costituisce la prova di avvenuta ricezione degli elenchi, attestante il corretto invio e l'acquisizione dei dati. Se il file di trasmissione è scartato, la circostanza viene comunicata al soggetto interessato che ha cinque giorni di tempo per provvedere a un nuovo invio.

In caso di omessa o tardiva presentazione degli elenchi, o qualora gli stessi contengano dati falsi o incompleti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 258 a un massimo di € 2.065.
Sarà comunque possibile far ricorso al ravvedimento operoso.

A questo punto pongo due questioni:
  1. le schede carburanti, che vengono registrate come fatture anche se non lo sono, contengono generalmente più timbri di diversi distributori.Vanno incluse nell'elenco fornitori?E se la risposta alla precedente domanda è si, vanno indicati analiticamente i vari distributori ognuno come singolo fornitore
  2. se una snc non superante i limiti per la contabilità ordinaria (quindi non obbligata alla trasmissione) nel corso del 2006 si è trasformata in una srl (quindi obbligata alla trasmissione), gli elenchi devono contenere l'intero anno 2006 o solo la parte post trasformazione?

giovedì 5 luglio 2007

Emendamento al disegno di legge 1485: Si sta rasentando la follia...

Avevo pensato di scrivere un post molto polemico perchè a prescindere che il fisco sia giusto o meno è essenziale che le regole siano certe; alla fine mi sono accorto che non ci sono parole...
Però per chi come me lavora su bilanci e dichiarazioni ci vorrebbe un pò di rispetto... ci sono delle responsabilità che un professionista assume nei confronti dei propri clienti, ma come si fa a consigliare e tutelare con questa incertezza???

Vediamo un pò di riassumere che diamine sta accadendo:


  • L’emendamento al disegno di legge 1485, approvato al Senato e che sarà discusso alla Camera, impegna il Governo a modificare anche le norme relative agli elenchi clienti e fornitori per le piccole e medie imprese. Saranno esonerati dall’obbligo di trasmissione degli elenchi, i titolari di partita Iva che adottano il regime di contabilità semplificata; i professionisti indipendentemente dall’ammontare dei ricavi; le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le altre società di persone equiparate, le persone fisiche esercitanti imprese commerciali, con ricavi dichiarati fino a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi o fino ad € 516.456,90 se svolgono altre attività. La scadenza ordinaria per l’invio online degli elenchi del 2006, è stata fissata al 15 ottobre mentre i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, che rientrano nei limiti per le liquidazioni trimestrali avranno tempo fino al 15 novembre.
  • L’emendamento al disegno di legge 1485 che è stato già approvato al Senato, annulla le disposizioni per lo scorporo delle aree sottostanti i fabbricati strumentali, riportando all’applicazione delle regole precedenti, secondo le quali il costo di questo tipo di aree tornerà ad essere totalmente deducibile ai fini della determinazione delle quote di ammortamento. Riguardo la quantificazione della quota parte di costo delle aree inclusa nel canone di leasing, nel caso in cui l’area sia stata acquistata autonomamente dalla società di leasing, il Ministero dell’Economia ha stabilito che sarà il conduttore a stabilire la quota di costo, rapportando il costo dell’area con il costo complessivo sostenuto dalla società di leasing. Lo stesso criterio si applica anche per il lease back.
  • Lo sconto retroattivo sulle auto aziendali, previsto da Ddl 1485, sarà recuperato con una diminuzione del reddito dell’esercizio 2007 nella dichiarazione del prossimo anno, perciò non sono necessarie correzioni ad Unico 2007. I contribuenti comunque, potranno anticipare gli effetti finanziari del bonus diminuendo l’acconto Ires- Irpef in pagamento a novembre, ovvero sarà possibile rideterminare al ribasso il reddito del 2006 come se la deduzione fosse già presente nel modello Unico. Per i costi sostenuti nel 2007, verranno applicate le percentuali previste dall’art. 164 del Tuir dopo l’approvazione definitiva del Ddl, ovvero: 90% le auto assegnate in benefit ai dipendenti per oltre metà dell’esercizio; al 40% tutte le altre auto con un tetto massimo di € 18.076.

mercoledì 30 maggio 2007

Elenchi clienti e fornitori: il Garante da l'ok

Via libera del Garante per la protezione dei dati personali al provvedimento delle Entrate - di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - con il quale sono individuati i dati informativi da comunicare all'Agenzia in relazione agli elenchi clienti e fornitori dei soggetti passivi Iva, nonché le modalità tecniche e i termini per l'invio.
A regime, il termine per la trasmissione è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per il solo 2006, è posticipato al 15 ottobre per la generalità dei contribuenti e al 15 novembre per chi ha realizzato un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale.

Il provvedimento individua le informazioni da trasmettere all'Agenzia con riferimento agli elenchi clienti e fornitori dei soggetti passivi Iva, nonché le modalità tecniche e i termini per l'invio.
L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi Iva che, in pratica, dovranno comunicare i dati fondamentali delle fatture d'acquisto e di vendita.
In particolare, a regime, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:

  • codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi
  • anno cui si riferisce la comunicazione
  • codice fiscale ed eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
  • codice fiscale e partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva
  • per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente
  • l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.

Va sottolineata l'esclusione dalla trasmissione dei dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, in quanto informazioni già di fatto in possesso dell'Amministrazione finanziaria, mentre occorrerà specificare i dati riferiti alle esportazioni "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.

Dall'esame del tracciato telematico predisposto per la trasmissione dei dati emerge, inoltre, la presenza di un apposito campo per l'indicazione delle operazioni imponibili documentate attraverso fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta: la scelta è stata operata per permettere la trasmissione di particolari operazioni, come quelle relative al commercio di beni usati ovvero quelle effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, per le quali valgono specifiche disposizioni normative.

Un altro aspetto importante del provvedimento riguarda la modalità di individuazione degli elementi informativi da trasmettere nell'anno di riferimento: il soggetto obbligato dovrà far riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione, indipendentemente, quindi, dal momento della contabilizzazione dell'operazione.

Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti - che potranno rivolgersi anche agli intermediari abilitati - utilizzeranno il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall'Agenzia delle entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Inoltre, anche aderendo alle richieste avanzate dai rappresentanti delle Associazioni di categoria al Tavolo tecnico con l'Agenzia delle entrate, al fine di contenere l'impatto del nuovo adempimento ed evitare eventuali aggravi per il contribuente, sono state disposte alcune specifiche previsioni, limitatamente agli anni di riferimento 2006 e 2007:

  • l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva
  • sarà possibile indicare anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore
  • è esclusa l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore ad € 154,94 registrate cumulativamente, fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi
  • è esclusa l'obbligatorietà dell'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.
Sempre con esclusivo riferimento agli anni 2006 e 2007, è da notare che nel tracciato telematico è stato previsto un apposito campo relativo alle fatture di acquisto in cui sono separatamente indicati l'imponibile e la relativa imposta, ma che sono state registrate, in deroga all'articolo 25 del Dpr n. 633/1972, senza distinguere tra l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta.

L'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di € 258 a un massimo di € 2.065) prevista dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/1997. Come precisato nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, è comunque possibile regolarizzare eventuali violazioni ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

sabato 24 marzo 2007

Elenchi clienti/fornitori: Ad ottobre

Un comunicato stampa del 16 marzo a firma dell’agenzia delle Entrate ha reso noto il rinvio all’autunno dell’esordio degli elenchi clienti e fornitori: la scadenza della prima trasmissione telematica è fissata al 15 ottobre 2007, data compatibile con i 60 giorni previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente. Il provvedimento del direttore generale che, tra l’altro, deve indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi, è all’esame del Garante della privacy.

lunedì 19 marzo 2007

Elenco clienti e fornitori: Si rinvia

Si profila anvora un rinvio per il ritorno dell’obbligo Iva previsto dall’articolo 37, commi 8 e 9 del Dl 223/06, “Visco-Bersani”. Le scadenze per l’invio on-line degli elenchi clienti e fornitori dovrebbero slittare ai mesi di ottobre e novembre. La prima scadenza era stata fissata per domenica 29 aprile, quindi il 30 prossimo (lunedì). La proroga è stata chiesta dalle associazioni di categoria, che potrebbero ottenere che entro il 15 ottobre presentino gli elenchi Iva, per l’anno 2006, i contribuenti “ordinari”, mentre il mese successivo (15 novembre) dovrebbe interessare i contribuenti con un volume d’affari ridotto (non superiore, cioè, ad € 309.874,14, se effettuano prestazioni di servizio; ad € 516.456,90se cedono beni).

sabato 17 febbraio 2007

Elenchi clienti e fornitori: Rinvio quasi per tutti

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” fissa tre distinte scadenze per l’invio degli elenchi Iva clienti e fornitori. A seguito di ciò, parte dell’operazione slitta in autunno, quando sono state fissate due date. Al momento, infatti, sono previste tre scadenze, mentre a regime l’invio telematico dovrà essere effettuato entro il 29 aprile di ogni anno.
  • Il primo termine è fissato per il 29 aprile (domenica) che passa così al 30 e riguarda i contribuenti mensili Iva tenuti ad inviare al Fisco fino a 10mila nominativi.
  • Il secondo termine è fissato per il 15 ottobre e riguarda chi deve inviare più di 10mila nominativi e non è ammesso alla liquidazione trimestrale Iva;
  • Infine, al 15 novembre è prevista la scadenza per i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale.
L’obbligo dell’invio online degli elenchi clienti e fornitori riguarda tutti i titolari di partita Iva. Tra le operazioni escluse, il provvedimento dell’Agenzia indica le cessioni e gli acquisti intracomunitari, le importazioni e alcuni tipi di esportazioni.

sabato 9 dicembre 2006

Elenco clienti e fornitori

Il decreto legge 223 del 4 luglio scorso - "Visco-Bersani" - ha introdotto l'obbligo di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei clienti e dei fornitori.

Soggetti da includere nell’elenco:
  • i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. Non devono essere inclusi i soggetti nei cui confronti sono state effettuate cessioni di beni e servizi con emissioni di scontrini o ricevute fiscali.Vanno inseriti i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture, quindi sia clienti titolari di partita IVA che consumatori finali privati (per il periodo di imposta 2006 questi ultimi sono però esclusi per cui è obbligatorio elencare tra i clienti i soli titolari di partita);
  • i fornitori, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini I.V.A. (non contano quindi gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.)
Contenuto:
negli elenchi, con riferimento a ciascun soggetto (cliente o fornitore), devono essere fornite le seguenti indicazioni:
  • codice fiscale;
  • importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/72;
  • imponibile;
  • imposta;
  • importo operazioni non imponibili;
  • importo operazioni esenti.

Modalità e termine di presentazione:
L’elenco clienti e fornitori deve essere presentato entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA., dato che quest’ultima va presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno, l’elenco clienti e fornitori dovrà essere presentato entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno di imposta precedente.
L’elenco deve essere presentato esclusivamente in via telematica, così come previsto dalla lettera a) del comma 4-bis di nuovo inserimento. Le modalità di presentazione dovranno essere individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Sanzione:
la disposizione normativa estende all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori la stessa sanzione prevista per l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dati IVA: l’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/97, prevede in tal caso la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.065,00.