sabato 9 dicembre 2006

Elenco clienti e fornitori

Il decreto legge 223 del 4 luglio scorso - "Visco-Bersani" - ha introdotto l'obbligo di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei clienti e dei fornitori.

Soggetti da includere nell’elenco:
  • i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. Non devono essere inclusi i soggetti nei cui confronti sono state effettuate cessioni di beni e servizi con emissioni di scontrini o ricevute fiscali.Vanno inseriti i clienti nei cui confronti sono state emesse fatture, quindi sia clienti titolari di partita IVA che consumatori finali privati (per il periodo di imposta 2006 questi ultimi sono però esclusi per cui è obbligatorio elencare tra i clienti i soli titolari di partita);
  • i fornitori, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini I.V.A. (non contano quindi gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.)
Contenuto:
negli elenchi, con riferimento a ciascun soggetto (cliente o fornitore), devono essere fornite le seguenti indicazioni:
  • codice fiscale;
  • importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/72;
  • imponibile;
  • imposta;
  • importo operazioni non imponibili;
  • importo operazioni esenti.

Modalità e termine di presentazione:
L’elenco clienti e fornitori deve essere presentato entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA., dato che quest’ultima va presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno, l’elenco clienti e fornitori dovrà essere presentato entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno di imposta precedente.
L’elenco deve essere presentato esclusivamente in via telematica, così come previsto dalla lettera a) del comma 4-bis di nuovo inserimento. Le modalità di presentazione dovranno essere individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Sanzione:
la disposizione normativa estende all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori la stessa sanzione prevista per l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dati IVA: l’articolo 11 del decreto legislativo n. 471/97, prevede in tal caso la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.065,00.

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