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lunedì 18 gennaio 2010

IVA Compensazione: Circolare 1/E con i chiarimenti

Erano attesi chiarimenti circa le nuove regole introdotte dall’articolo 10 del Dl 78/2009, in materia di utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti Iva superiori a 10mila euro, sono arrivati con la circolare n. 1/E del 15 gennaio.
In particolare a partire dal 1° gennaio 2010, l’eccedenza Iva che supera i 10mila euro può essere utilizzata in compensazione (solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale. Vale a dire che le nuove regole prenderanno il via dal prossimo 16 marzo.
  • Nell’ipotesi di esistenza di un credito residuo del 2008, la circolare chiarisce che lo stesso potrà sì essere liberamente compensato, ma solo fino a quando il contribuente non presenterà la dichiarazione annuale 2010. In quello stesso momento, l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009.
  • Il limite di 10mila euro va riferito all’anno di maturazione e alla tipologia del credito (annuale o infrannuale). I contribuenti che, nel 2010, hanno a disposizione sia crediti annuali 2009 sia trimestrali 2010, possono in pratica disporre di due diversi plafond: il primo riguarda l’eccedenza Iva maturata nel 2009 emergente dalla dichiarazione 2010, il secondo è costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza (modello Iva TR) presentata nel 2010. Per questi ultimi, il rispetto del tetto va verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri. Ad esempio, un contribuente con credito di 5mila euro nel primo trimestre 2009 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; se nei tre mesi seguenti matura un ulteriore credito di 8mila euro, ne può utilizzare liberamente in compensazione solo 5mila dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per gli altri 3mila dovrà aspettare il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.
  • Qualora l’eccedenza compensabile superi la soglia dei 15mila euro, non c’è l’obbligo del visto di conformità sull’istanza trimestrale, condizione invece indispensabile per i crediti che emergono da dichiarazioni.
  • I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentarla in forma autonoma, fuori da Unico, dal primo febbraio al 30 settembre. L’obbligo di “agganciare” la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata resta in piedi per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.
  • Per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva sganciata da Unico entro febbraio scompare l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.
  • In caso di operazioni straordinarie, i crediti Iva maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore costituiscono ciascuno un plafond autonomo a disposizione dello stesso utilizzatore, che potrà disporne attraverso modelli F24 distinti.
  • In caso di tassazione di gruppo, se il consolidante vuole compensare importi superiori al tetto dei 10mila euro, costituiti da crediti Iva maturati dai singoli aderenti alla tassazione di gruppo, per fruire della compensazione è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni Iva dei cedenti, anche se l’importo indicato è inferiore a 10mila euro.

sabato 10 febbraio 2007

Dichiarazione IVA: Le novità

Volevo fare un post decisamente più comprensibile ma alla fine è uscito un articolo veramente "tecnico", mi scuso sin d'ora con quanti, non "addetti ai lavori", non ci capiranno un cavolo.


Il frontespizio

Il frontespizio da quest'anno si compone di tre facciate (la prima contiene l'informativa per il trattamento dei dati personali richiesti nella dichiarazione).

La seconda facciata è stata modificata, nella parte riguardante il "Tipo di dichiarazione", con l'introduzione della nuova casella "Dichiarazione integrativa a favore", che consente di distinguere la dichiarazione integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, al fine di correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, da quella presentata ai sensi dello stesso articolo 2, comma 8, per correggere errori od omissioni che hanno determinato, invece, l'indicazione di un minor debito d'imposta o di un maggior credito.


Sempre la seconda facciata del frontespizio, è stata implementata con la previsione di un nuovo riquadro che deve essere compilato dai contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione, intendono eleggere un domicilio specifico, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla residenza o al domicilio fiscale, presso il quale l'Agenzia delle entrate provvederà a notificare gli atti o gli avvisi, ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

Nei riquadri "Firma della dichiarazione" e "Impegno alla presentazione telematica" sono state eliminate le caselle presenti lo scorso anno e relative alla scelta effettuata dal contribuente per l'invio dell'avviso telematico, di cui all'articolo 2-bis, del decreto legge 203/2005. L'avviso di irregolarità, infatti, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 62, della legge 296/2006 al citato articolo 2-bis del Dl 203/2005, dovrà essere inviato dall'Agenzia delle entrate esclusivamente utilizzando il canale telematico.


Il modulo:Quadro VA

Nella sezione 1, rigo VA1, è stato introdotto il nuovo campo 4, destinato unicamente ai soggetti che nel corso dell'anno d'imposta hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, per indicare il credito, emergente dalla dichiarazione Iva/2006, ceduto, in tutto o in parte, a seguito delle predette operazioni.


Quando si verificano particolari eventi, quali operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, eccetera), che coinvolgono più soggetti d'imposta, infatti, la compilazione e la presentazione della dichiarazione annuale Iva deve avvenire secondo modalità specifiche.
In particolare, per quanto riguarda le trasformazioni che non hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione e donazione di rami d'azienda), se è stato disposto tra le parti il trasferimento del debito o del credito Iva in capo al soggetto avente causa, devono essere adottate le stesse modalità di presentazione e compilazione previste nelle ipotesi di trasformazioni che, per loro natura, determinano il venir meno del soggetto originario. Ciò al fine di evidenziare la continuità ai fini della disciplina Iva tra i soggetti che hanno partecipato alle operazioni in esame.


Pertanto, la dichiarazione Iva presentata dall'avente causa (società beneficiaria, cessionario, donatario, conferitaria) sarà costituita dal frontespizio (del modello Iva in caso di presentazione della dichiarazione in via autonoma o del modello Unico in caso di presentazione della dichiarazione unificata) e da due o più moduli.

Nel primo, devono essere indicate le operazioni effettuate dal soggetto avente causa con riferimento a tutto l'anno d'imposta, nonché le operazioni effettuate dal soggetto dante causa, relative al ramo d'azienda trasferito, nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, compilando tutti i quadri, compresi quelli cosiddetti "riepilogativi", le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL.


Nel secondo modulo, invece, devono essere indicate le operazioni effettuate dal soggetto dante causa fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi prima della trasformazione. In esso va indicata, nel rigo VA1, la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce; deve essere barrata la casella 2 per comunicare che il soggetto dante causa, a seguito della trasformazione, continua comunque a svolgere attività rilevanti agli effetti dell'Iva.


Il riepilogo dei dati di conguaglio relativi ai soggetti partecipanti alla trasformazione va effettuato in sede di compilazione del quadro VX (da compilare esclusivamente nel modulo n. 01) ovvero del quadro RX per i soggetti tenuti alla presentazione del modello unificato.

Il soggetto dante causa, in questa ipotesi, deve presentare la propria dichiarazione Iva per indicare esclusivamente le operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta e relative ai rami d'azienda non trasferiti. Al fine di evidenziare in sede di presentazione della dichiarazione la sua partecipazione a una trasformazione nel corso dell'anno d'imposta, deve essere barrata, nel rigo VA1, la casella 3.


Da quest'anno, nel nuovo campo 4 del rigo VA1, va indicato il credito, o parte del credito, relativo all'anno precedente ceduto al soggetto dante causa.

Proseguendo nell'esame del quadro VA del modello di dichiarazione Iva/2007, emerge che nella sezione 4 è stato inserito il rigo VA45, riservato ai contribuenti minimi in franchigia, cioè a coloro che a partire dal 1° gennaio 2007 si avvalgono del nuovo regime Iva disciplinato dall'articolo 32-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

L'articolo 37, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006, ha introdotto, infatti, nell'ambito del Dpr n. 633 del 1972, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, un nuovo regime Iva per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo professionale, residenti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito nell'anno precedente, quindi nell'anno 2006, un volume d'affari inferiore ad € 7.000,00. Il regime di franchigia, quindi, trova una sua collocazione già nell'ambito del modello Iva/2007, che costituisce, per i soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione, la dichiarazione relativa all'ultimo anno di regime ordinario Iva.

In questa sede, infatti, il contribuente è come se, in un certo senso, chiudesse la sua posizione Iva prima di transitare nel regime di "non applicazione dell'imposta", disciplinato dall'articolo 32-bis del Dpr n. 633 del 1972 e, pertanto, occorre tenere presente che, anzitutto, deve essere barrata la casella 1 del rigo VA45, per indicare, appunto, che si tratta dell'ultima dichiarazione Iva presentata prima del passaggio al regime di franchigia.

Inoltre, è prevista l'indicazione nel campo 2 dell'importo complessivo determinato a seguito dell'effettuazione della rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis2

Quadro VE

La sezione 1 è riservata ai contribuenti che, rientrando nella particolare disciplina Iva prevista dall'articolo 34 del Dpr n. 633 del 1972 per il settore agricolo, effettuano cessioni di prodotti agricoli con l'applicazione delle percentuali di compensazione. In particolare, si tratta:

  • dei soci di cooperative agricole ed enti assimilati che hanno conferito beni alle cooperative stesse
  • degli agricoltori con volume d'affari inferiore ad € 2.582,28 (ovvero € 7.746,85 se esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani) che hanno superato nel corso dell'anno d'imposta il limite di 1/3 previsto per le cessioni di beni diversi da quelli agricoli e, pertanto, sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale.

La sezione, quest'anno, è stata modificata al fine di aggiornare le percentuali di compensazione, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 23 dicembre 2005.

Nella sezione 3, il rigo VE35, ora denominato "Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6", è riservato all'indicazione delle operazioni per le quali è previsto che l'imposta, secondo il particolare metodo di inversione contabile (reverse charge), è dovuta dal cessionario o da chi riceve la prestazione. Rispetto allo scorso anno, oltre alle cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione, alle cessioni di oro diverso dall'oro investimento ("oro industriale") e alle cessioni di argento puro, nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori. L'ammontare di queste ultime operazioni va separatamente indicato anche nel campo 2.

La previsione dell'applicazione del reverse charge nel settore edile già nell'ambito della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006, si è resa necessaria a seguito di quanto precisato dalla circolare n. 37 del 2006, in merito al fatto che sono da considerare corrette le fatture emesse, in epoca successiva all'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 69 del 2006, senza addebito d'imposta come previsto dal particolare metodo di inversione contabile applicabile a partire dal 1° gennaio 2007.

Quadro VF

Il quadro VF, riservato all'esposizione analitica delle diverse tipologie di acquisti effettuati dal contribuente nell'esercizio della sua attività, è stato modificato al fine di aggiornare le percentuali di compensazione previste dall'articolo 34, che disciplina il regime speciale riservato ai produttori agricoli. A seguito dell'introduzione di nuovi righi, si è resa necessaria una rinumerazione nell'ambito del quadro che, quest'anno, si compone di 22 righi.

Quadro VG

Nella sezione 5, riservata al calcolo dell'Iva ammessa in detrazione da parte degli imprenditori agricoli che applicano il regime disciplinato dall'articolo 34, Dpr n. 633 del 1972, è stato eliminato il precedente rigo VG51, riservato alle cooperative agricole per l'indicazione della percentuale di conferimenti ricevuti dai soci. A seguito delle modifiche apportate al citato articolo 34 dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, infatti, per i predetti soggetti che provvedono alla vendita di prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci, è ora prevista l'applicazione del regime speciale di detrazione forfettaria sull'intero ammontare delle cessioni effettuate. Inoltre, la sezione è stata modificata al fine di aggiornare le percentuali di compensazione, previste per le cessioni di prodotti agricoli, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2005.

domenica 4 febbraio 2007

Dichiarazione IVA per l'anno 2006: Modalità e termini di presentazione

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007, supplemento ordinario n. 24, sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva/2007 e le relative istruzioni per la compilazione, che dovranno essere utilizzati per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006.

L'Agenzia delle entrate ha predisposto:

  • il modello Iva/2007, composto dal frontespizio, dal modulo contenente i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VJ, VH, VK, VL, VX, VO, oltre ai quadri VS, VV, VW, VY, VZ, che costituiscono il prospetto IVA 26/PR, e che devono essere compilati esclusivamente dall'ente o società controllante di cui all'articolo 73 del Dpr 633/1972
  • il modello VR/2007 - richiesta di rimborso - che deve essere utilizzato, in presenza dei presupposti di legge, per richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale
  • il modello Iva 26 LP/2007 - prospetto delle liquidazioni periodiche - riservato agli enti o società controllanti, di cui all'articolo 73 del Dpr 633/1972
  • il Modello IVA 74-bis riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per l'esposizione dei dati relativi alla frazione d'anno antecedente l'apertura della procedura concorsuale.

I predetti modelli, consultabili anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, contengono diverse novità (soprattutto il modello Iva/2007), di cui tratterò in post successivi, la cui introduzione è finalizzata, sostanzialmente, a recepire, nell'ambito degli stessi, le varie norme emanate nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nei decreti legge 223/2006 e 262/2006, e, da ultimo, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Modalità e termini di presentazione
La prima novità riguarda le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione. A seguito delle modifiche introdotte nel Dpr 22 luglio 1998, n. 322, dall'articolo 37, comma 10, del decreto legge 223/2006, infatti, la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2006 deve essere effettuata:

  • esclusivamente in via telematica, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 3 del Dpr 322/1998
  • entro il 31 luglio 2007, sulla base di quanto ora disposto dall'articolo 2 del citato Dpr 322/1998.