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martedì 13 maggio 2008

On line due nuove pubblicazioni dell' Agenzia delle Entrate

Sono on line due pubblicazioni di sicuro interesse l'Annuario 2008 del contribuente e la Guida alle agevolazioni fiscali per la famiglia

L'Annuario del contribuente fornisce notizie sulle questioni tributarie di maggior interesse dando indicazioni su obblighi fiscali, scadenze e modalità di pagamento delle principali imposte, ubicazione degli uffici, esempi, formulari e suggerimenti per facilitare i vari adempimenti o per riscuotere i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Oltre alle principali tematiche tributarie (diritti previsti dallo Statuto, interpello, tassazione degli immobili, applicazione dell'Irpef, registrazione dei contratti di locazione, donazioni e successioni, spese che consentono sconti fiscali, rimborsi, come avviare un'attività, come chiedere il codice fiscale e la partita Iva, come evitare le liti con il fisco, presentazione dei ricorsi in caso di contenzioso) è presente una sintesi del nuovo regime per i piccoli imprenditori e professionisti ("contribuenti minimi") nonché delle diverse agevolazioni (ad esempio, detrazioni Irpef per i contratti di affitto e per le famiglie numerose) e proroghe (ristrutturazioni edilizie, interventi finalizzati al risparmio energetico, sostituzione di frigoriferi, eccetera) contenute nella legge finanziaria per il 2008.

La guida alle agevolazioni per la famiglia tratta gli argomenti di maggior interesse per la famiglia: la casa, le detrazioni Irpef per i familiari a carico e per i redditi di lavoro, le spese che riducono l'imposta.

In particolare si spiegano le misure contenute nell'ultima legge finanziaria come le nuove detrazioni per i contratti di affitto e quella per le famiglie numerose, nonché le proroghe delle agevolazioni legate alle spese di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% e aliquota Iva del 10%) e agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef del 55%).

Nel capitolo sugli "sconti Irpef per alcune spese" sostenute dalla famiglia, oltre a segnalare la conferma delle detrazioni Irpef per la sostituzione dei frigoriferi e per le spese di frequenza degli asilo nido, si evidenzia anche la nuova detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.

Nella guida si trovano ance anche due misure introdotte dalla legge di riforma del Welfare e dal collegato alla Finanziaria 2008: la possibilità di detrarre dall'Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea per i figli che ancora non lavorano e il riconoscimento di un bonus fiscale di 150 euro a favore dei contribuenti che per il 2006 hanno avuto un'Irpef netta pari a zero.

giovedì 1 maggio 2008

Detrazione 36%: Chiarimenti

Se vengono eseguiti lavori di ristrutturazione sia su un'abitazione che su la relativa pertinenza il limite di spesa rimane unico ad € 48.000 anche se le unità immobiliari sono accatastate separatamente; questo è valido anche per le spese effettuate dal 1° gennaio 2007.

Così stabilisce la risoluzione n.181/E del 29.04.2008 dell'Agenzia delle Entrate che così esprime un parere negativo sull’istanza di un contribuente che, avendo effettuato lavori di ristrutturazione su due unità abitative e sulle due relative pertinenze, accatastate distintamente, chiedeva di poter usufruire del limite di spesa di € 48.000 per ciascuna delle unità oggetto di lavori, iniziati nel dicembre 2006, e proseguiti nel corso del 2007 e del 2008.

martedì 29 gennaio 2008

Detrazione 36%: Lavori condominiali

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 25 gennaio, chiarisce la particolarità di un caso interessante di una contribuente che possiede in quota percentuale più appartamenti situati nello stesso stabile.
Nella risoluzione si sancisce che nel caso di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di uno stabile nel quale una stessa persona è proprietaria di più case, l'importo da portare in detrazione è la somma delle quote spettanti per ogni unità immobiliare. Il tetto massimo di spesa su cui calcolare il beneficio è di € 48.000 per abitazione.
In pratica si ha un tetto massimo per le spese relative a ogni singolo appartamento e uno per ogni quota spettante per la manutenzione delle parti comuni, ordinaria e straordinaria.
Naturalmente, la quota da portare in detrazione per ciascun immobile va rapportata alla percentuale di possesso di ogni proprietario fino al raggiungimento del limite imposto dalla norma.

martedì 8 gennaio 2008

Finanziaria 2008: Detrazione 36%

La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 17, legge 244/20027) ha reintrodotto la detrazione del 36% per chi acquista case che fanno parte di edifici interamente ristrutturati.


Quadro riassuntivo dell’agevolazione
L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 36% del costo sostenuto per realizzare gl’interventi di recupero edilizio indicati all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr 380/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), vale a dire le opere di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
Il costo è presuntivamente determinato nella misura forfetaria del 25% del valore dichiarato (comprensivo di Iva) nel contratto di acquisto o di assegnazione (nel caso di lavori effettuati in cooperativa), entro il limite massimo di € 48.000 (ad esempio, prezzo di acquisto dell’abitazione 160.000 euro; costo forfetario di ristrutturazione pari al 25% di 160.000 = 40.000 euro; detrazione pari al 36% di 40.000 euro = 14.400 euro, da ripartire in più rate annuali e costanti).

Il beneficio non è riconosciuto a chi effettua gli interventi di recupero edilizio (cioè all’impresa), ma all’acquirente dell’abitazione ristrutturata che paga indirettamente il costo di ristrutturazione nel prezzo di acquisto o di assegnazione.

La detrazione deve essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato stipulato l’atto di acquisto o ricevuta l’assegnazione dell’abitazione, nel caso in cui siano stati pagati acconti, a seguito di contratti preliminari, le detrazioni possono essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui sono stati pagati i singoli acconti (cfr. circolare 24/E/2004, punto 1.7). Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione può ugualmente presentarla per esporre le detrazioni spettanti, sempre che - ovviamente - vi siano imposte da cui sottrarle.

Gli immobili per i quali è ammesso il beneficio
L’agevolazione è applicabile solo alle unità immobiliari di tipo residenziale. Non è richiesto che si tratti di prima casa o di abitazione principale. Le pertinenze rientrano nel beneficio solo se vengono acquistate contestualmente all’abitazione e vengono qualificate come tali nell’atto di acquisto. In tal caso il limite di spesa ammesso alla detrazione è di € 48.000 complessivo (cfr. circolare 24/E/2004, punto 1.3).

  • Le condizioni

  • l’abitazione deve far parte di un edificio interamente ristrutturato nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione devono essere eseguiti, direttamente o tramite appalti a imprese terze (cfr. circolare 182/E/1996), da imprese o cooperative edilizie che provvedano successivamente alla vendita o all’assegnazione dell’immobile. Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di acquisto dell’abitazione da una società di gestione immobiliare, purché nel suo statuto sia prevista anche l’attività di costruzione e vendita di immobili
  • anche in presenza di un preliminare, il contratto di acquisto deve essere, comunque, stipulato entro il 30 giugno 2011
  • nella fattura deve essere evidenziato il costo della manodopera
    • I beneficiari e i limiti alle detrazioni
  • L’agevolazione spetta al proprietario, al nudo proprietario, e ai titolari di diritti d’uso, di usufrutto e di abitazione, nonché agli assegnatari di immobili a uso abitativo, nella misura del 25% del valore di acquisto dichiarato in atto, comprensivo di eventuali pertinenze, e, comunque, per un costo di ristrutturazione presunto non superiore ad € 48.000.
  • Il limite è riferito a ogni abitazione indipendentemente dal numero dei comproprietari. Pertanto, in caso di acquisto in parti uguali da parte di due soggetti, l’ammontare massimo deve essere diviso a metà, mentre nel caso di acquisto di due immobili da parte dello stesso soggetto il limite della detrazione deve essere raddoppiato (cfr. circolare 24/E/2004, punto 1.3).
    Se due soggetti acquistano l’uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto di un’abitazione ristrutturata, le detrazioni vanno ripartite in proporzione al costo d’acquisto sostenuto da ciascuno entro il limite complessivo di € 48.000.

    • Variazione dei beneficiari
    In caso di successiva vendita dell’immobile ristrutturato, le detrazioni residue, non ancora utilizzate dal precedente avente diritto, si trasferiscono all’acquirente. Questa disposizione, prevista dall’articolo 1, comma 7, della legge 449/1997, non vale nel caso di vendita di una quota parte dell’immobile. Pertanto, in tale ipotesi, il venditore conserva il diritto al beneficio (cfr. circolare 24/E/2004, punto 1.8).
    Ugualmente le detrazioni si trasferiscono agli eredi e a coloro che ricevono in donazione l’abitazione ristrutturata, secondo la ripartizione delle rate (dieci, cinque, tre) fatte dal dante causa. Tale ripartizione non è modificabile, a meno che il subentrante, al compimento dei settantacinque o ottanta anni, decida di avvalersi della facoltà sotto indicata.
    • La ripartizione in rate

    Le detrazioni, calcolate come sopra, devono essere utilizzate in dieci rate uguali e costanti: cioè tutte dello stesso importo e una per ciascun anno. Il numero delle rate è ridotto a cinque e a tre rispettivamente al compimento dei settantacinque e degli ottanta anni. Pertanto, al raggiungimento di tali età, le residue rate da utilizzare possono essere rideterminate secondo la nuova ripartizione.
    L’utilizzo è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute, intendendosi per tali sia quelle versate o da versare, sia quelle ritenute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.

    • Le regole e gli adempimenti

    Le regole da applicare a questo tipo di agevolazione sono quelle previste per le detrazioni relative agli interventi di recupero edilizio, con l’eccezione di quei particolari adempimenti, come l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara oppure il pagamento con bonifico bancario o postale (cfr. decreto interministeriale 9 maggio 2002, articolo 1, comma b). Nel caso di acquisto di una casa ristrutturata, l’osservanza di tali modalità non è richiesta in quanto tutti i dati necessari all’utilizzo della detrazione sono riportati nel contratto di acquisto.

  • martedì 13 novembre 2007

    Detrazione 36% ristrutturazione: La DIA non è sempre necessaria

    Il contenuto della risoluzione n. 325/E del 12 novembre ritiene che, ai fini della detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo.

    Si sottolinea, inoltre, che, poiché è facoltà dell'amministrazione effettuare controlli per verificare la spettanza dell'agevolazione, il contribuente, in quella sede, potrà redigere un'autocertificazione attestando che l'intervento di ristrutturazione può fruire della detrazione, pur non essendo sottoposto, in base alla normativa edilizia, all'obbligo della Dia.

    lunedì 19 marzo 2007

    Manodopera in fattura: Chiarimenti

    Maggiori certezze sul costo della manodopera sono giunte dalle precisazioni contenute nella circolare 11/E del 16 febbraio 2007. Già la risposta del Governo all’interrogazione parlamentare n. 5-00530 chiariva che nella fattura – ove dal 4 luglio la manodopera è elemento che va indicato per accedere allo sconto Irpef del 36 per cento – sono da evidenziare “sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato”.
    Tale costo può essere indicato quale dato complessivo, ma
    se per le ditte individuali – che effettuano la prestazione attraverso la sola attività del titolare – non è necessaria alcuna indicazione del costo per la manodopera prestata, nelle imprese con dipendenti – in cui anche il datore partecipa alle fasi dell’attività – l’imprenditore sarà tenuto a specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.
    A meno di particolari situazioni, debitamente giustificate, la mancata indicazione del costo della manodopera in fattura comporta la perdita dell’agevolazione Iva (ridotta al 10%) e del 36%.

    Edilizia 36 - 41%: Chiarimenti

    Sulla detrazione Irpef del 36 o 41 per cento, le istruzioni del modello 730 e del modello Unico 2007 chiariscono:
    • in relazione ai soggetti che hanno eseguito opere nel 2006, per le spese affrontate dal 1° gennaio al 30 settembre essi hanno diritto alla detrazione del 41%, ma con Iva sullefatture del 20%, limitatamente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
    • le spese altrimenti affrontate dal 1° ottobre di quell’anno, fino al 31 dicembre, la detrazione fiscale cala al 36%, però cala anche, al 10%, l‘Iva sulle fatture.
    L’indicazione operativa ricavabile dalle istruzioni alla dichiarazione lascia, tuttavia, alcuni punti critici sulle somme in sospeso; nel senso che un contribuente con fattura emessa nel corso del 2006, che è stata però pagata nel 2007, potrebbe ritenere che già da quest’anno sarà possibile applicare la detrazione. Al contrario, la legge istitutiva della detrazione consente l’agevolazione per le sole spese “effettivamente sostenute” nell’anno di competenza.

    lunedì 11 dicembre 2006

    Decreto Bersani - Detrazione 36% e aliquota IVA 10% per recupero patrimonio edilizio

    Gli artt. 35, commi 19 e 20, 35-ter 35-quater del D.L. 223/2006 (decreto Bersani-Visco) ha modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie. È stata ripristinata, per le prestazioni fatturate dall' 01.10.2006, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
    Sempre a decorrere dall' 01.10.2006 (e fino al 31.12.2007 – termine prorogato in finanziaria)), la quota di detrazione dall'Irpef è ridotta dal 41% al 36%.
    Il limite di spesa è fissato in € 48.000,00 per ogni singola abitazione, a decorrere dall' 1.10.2006.
    Ai casi di esclusione dall'agevolazione elencati nell'art. 4 del decreto interministeriale 18.02.1998, n.41 (ad esempio l'esecuzione delle opere edilizie difformi da quelle oggetto di comunicazione o l'esecuzione dei pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste) ne è stato aggiunto un altro consistente nell'inosservanza dell'obbligo, a carico dell'impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

    In sintesi

    • Detrazioni per ristrutturazioni edilizia
    1. Agevolati gli interventi di recupero di immobili abitativi e l’acquisto di unità abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio.
    2. Detrazione del 41% per il periodo 01.01.2006 – 30.09.2006, del 36% per il periodo 01.10.2006 – 31.12.2007 (fa fede la data di pagamento della spesa).
    3. L’importo massimo è pari ad € 48.000,00 (per persona fisica fino al 30.09.2006, per singola abitazione dal 01.10.2006).
    • Aliquota IVA agevolata
    1. Per prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
    2. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria aliquota del 20% per il periodo 01.01.2006 – 30.09.2006, aliquota del 10% per il periodo 01.10.2006 – 31.12.2007.
    3. Per il risanamento, il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia aliquota del 10% a prescindere dal periodo