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giovedì 22 novembre 2007

Ravvedimento operoso: Codici tributo intermediari

L'Agenzia delle entrate con la Risoluzione 338/E ha istituito i nuovi codici tributo che i soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dovranno utilizzare nel modello F24 per versare le sanzioni in caso di ravvedimento operoso.
  • 8924 per la tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati
  • 8925 per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele e per violazioni commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale

lunedì 1 ottobre 2007

Circolare 52: Tardivo invio dichiarazioni

Con la circolare n. 52 dell’Agenzia delle Entrate del 27.09.2007 vengono dettate le regole per il ravvedimento operoso di professionisti e Caf.
Il testo contiene le modalità con le quali gli intermediari possono utilizzare il ravvedimento per sanare anche le proprie violazioni nel caso in cui non abbiano inviato nei termini le dichiarazioni per le quali hanno assunto il relativo impegno. Pertanto, gli intermediari che non risultano adempienti possono usufruire della sanatoria.
Devono inviare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine e versare contestualmente la propria sanzione oltre, ovviamente, le sanzioni poste a carico del contribuente per la tardiva presentazione della dichiarazione, entrambe ridotte ad un ottavo del minimo. Nella circolare 52/E è previsto il ravvedimento anche per il rilascio infedele del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria a condizione che il Caf o il professionista provvedano a inviare una comunicazione al Fisco e a versare le relative sanzioni ridotte a un quinto del minimo.
Il codice tributo è 8911

mercoledì 23 maggio 2007

Ravvedimento operoso: Codici tributo interessi

Con la risoluzione n. 109/E del 22 maggio 2007 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni tributarie (ravvedimento):
  • 1989 (Irpef)
  • 1990 (Ires)
  • 1991 (Iva)
  • 1992 (imposte sostitutive)
  • 1993 (Irap)
  • 1994 (addizionale regionale)
  • 1995 (addizionale comunale)
Relativamente ai versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, gli stessi continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi.

giovedì 21 dicembre 2006

Ravvedimento ICI

I contribuenti che non hanno versato il saldo Ici 2006, scaduto ieri 20.12.2006, possono versare con ravvedimento:
  • ravvedimento breve
entro trenta giorni con sanzione del 3,75% più interessi del 2,5% annuo
  • ravvedimento lungo
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione, con sanzione del 6% e interessi, anche in questo caso, del 2,5% annuo.

Per il ravvedimento Ici valgono, cioè, le medesime regole previste per imposte sui redditi, Iva ed Irap. La sanzione minima per omesso o tardivo versamento è del 30%. Essa si riduce ad un ottavo del minimo se il tardivo versamento viene eseguito entro 30 giorni. Quindi, la sanzione è del 3,75% dell’importo della violazione.