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lunedì 18 gennaio 2010

IVA Compensazione: Circolare 1/E con i chiarimenti

Erano attesi chiarimenti circa le nuove regole introdotte dall’articolo 10 del Dl 78/2009, in materia di utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti Iva superiori a 10mila euro, sono arrivati con la circolare n. 1/E del 15 gennaio.
In particolare a partire dal 1° gennaio 2010, l’eccedenza Iva che supera i 10mila euro può essere utilizzata in compensazione (solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale. Vale a dire che le nuove regole prenderanno il via dal prossimo 16 marzo.
  • Nell’ipotesi di esistenza di un credito residuo del 2008, la circolare chiarisce che lo stesso potrà sì essere liberamente compensato, ma solo fino a quando il contribuente non presenterà la dichiarazione annuale 2010. In quello stesso momento, l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009.
  • Il limite di 10mila euro va riferito all’anno di maturazione e alla tipologia del credito (annuale o infrannuale). I contribuenti che, nel 2010, hanno a disposizione sia crediti annuali 2009 sia trimestrali 2010, possono in pratica disporre di due diversi plafond: il primo riguarda l’eccedenza Iva maturata nel 2009 emergente dalla dichiarazione 2010, il secondo è costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza (modello Iva TR) presentata nel 2010. Per questi ultimi, il rispetto del tetto va verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri. Ad esempio, un contribuente con credito di 5mila euro nel primo trimestre 2009 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; se nei tre mesi seguenti matura un ulteriore credito di 8mila euro, ne può utilizzare liberamente in compensazione solo 5mila dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per gli altri 3mila dovrà aspettare il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.
  • Qualora l’eccedenza compensabile superi la soglia dei 15mila euro, non c’è l’obbligo del visto di conformità sull’istanza trimestrale, condizione invece indispensabile per i crediti che emergono da dichiarazioni.
  • I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentarla in forma autonoma, fuori da Unico, dal primo febbraio al 30 settembre. L’obbligo di “agganciare” la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata resta in piedi per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.
  • Per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva sganciata da Unico entro febbraio scompare l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.
  • In caso di operazioni straordinarie, i crediti Iva maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore costituiscono ciascuno un plafond autonomo a disposizione dello stesso utilizzatore, che potrà disporne attraverso modelli F24 distinti.
  • In caso di tassazione di gruppo, se il consolidante vuole compensare importi superiori al tetto dei 10mila euro, costituiti da crediti Iva maturati dai singoli aderenti alla tassazione di gruppo, per fruire della compensazione è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni Iva dei cedenti, anche se l’importo indicato è inferiore a 10mila euro.

domenica 25 febbraio 2007

Comunicazione annuale Iva: Modalità e termini

Il 28 febbraio scade il termine per la trasmissione della comunicazione annuale Iva. La comunicazione relativa al periodo di imposta 2006 si presenta compilando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2004, e va trasmesso esclusivamente in via telematica entro il 28 febbraio 2007.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale Iva i soggetti passivi esercenti attività di impresa, ovvero attività professionali o artistiche obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.
L'obbligo sussiste anche se nel corso del periodo d'imposta non sono state effettuate operazioni imponibili o se si è esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, come previsto, ad esempio, per i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per le nuove iniziative di cui all'articolo 13 della legge n. 388/2000 ("forfettini"), o per le attività marginali di cui al successivo articolo 14 ("forfettoni").

Soggetti esonerati

  1. persone fisiche con volume d'affari realizzato nel 2006 pari o inferiore a 25.822,84 euro, situazione questa che comunque non li esonera dalla presentazione della dichiarazione Iva (il cui obbligo di invio telematico da quest'anno prescinde dal volume d'affari)
  2. imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non svolgono alcuna altra attività rilevante ai fini Iva (anche professionale o artistica)
  3. soggetti che nel corso del 2006 hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del Dpr n. 633/72(2)
  4. soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea, direttamente identificati in Italia secondo quanto stabilito dall'articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/72, nell'ambito dei servizi di e-commerce forniti a soggetti privati comunitari
  5. associazioni sportive dilettantistiche, associazioni no-profit e pro loco, ammesse al regime speciale agevolato previsto dalla legge n. 398/91
  6. soggetti sottoposti a procedure concorsuali
  7. enti pubblici disciplinati dall'articolo 88 del Dpr 917/86 e cioè:
    1. organi e Amministrazioni dello Stato
    2. Comuni e Consorzi di enti locali
    3. Comunità montane, Province e Regioni
    4. enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Asl
  8. produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui al sesto comma dell'articolo 34 del Dpr n. 633/72, cioè coloro che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari pari o inferiore a 2.582,28 euro, elevato a euro 7.746,85 se esercitano la loro attività in Comuni montani
  9. soggetti passivi Iva residenti in altri Stati Ue e senza stabile organizzazione in Italia, se hanno effettuato nel 2006 solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'Iva
  10. regime speciale dei giochi e intrattenimenti disciplinati dal sesto comma dell'articolo 74 del Dpr n. 633/72, esonerati dagli adempimenti Iva

Casi particolari

1) Gruppi di società

I soggetti che si avvalgono della liquidazione dell'Iva secondo le disposizioni dell'articolo 73, ultimo comma, Dpr 633/72 (Iva di gruppo), assolvono in via del tutto autonoma agli obblighi di presentazione della Comunicazione. Ogni società del gruppo, pertanto, presenterà esclusivamente la propria comunicazione, riportando i dati Iva a essa relativi. La controllante, nella propria comunicazione, non dovrà evidenziare in alcun modo eventuali posizioni creditorie o debitorie che saranno trasferite dalle società del gruppo.

2) Contabilità separate

I contribuenti che esercitano più attività con applicazione separata dell'imposta, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972, per obbligo o per opzione, sono tenuti a presentare una sola comunicazione riepilogativa per tutte le attività esercitate. Nell'ipotesi in cui una delle attività sia esonerata dalla dichiarazione annuale Iva, devono presentare un solo modello di comunicazione, in cui sono riepilogati i dati relativi a tutte le attività. Tuttavia, se tra tali attività ve ne sono alcune per le quali è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, pertanto, anche della comunicazione dati Iva, non si dovrà tener conto dei dati di dette attività.

3) Operazioni straordinarie

Ove fossero intervenute, nel periodo d'imposta oggetto della comunicazione, operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, cessione o donazione d'azienda o ramo d'azienda, conferimento eccetera) occorre distingue due situazioni:

  1. estinzione del dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante), con trasferimento del credito/debito Iva. In questo caso, l'avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) è tenuto a presentare due singole comunicazioni Iva 2007, una per se stesso e una per il soggetto estinto (comprendente il periodo antecedente l'operazione)
  2. se l'operazione straordinaria non ha comportato l'estinzione del dante causa, ogni contribuente presenta la propria comunicazione Iva.

Contenuto del modello

Il modello da utilizzare è composto da tre sezioni:

  1. la sezione I: dati generali;
  2. la sezione II: dati delle operazioni effettuate in cui deve essere indicato l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate nel corso del 2006, annotate nei registri Iva o, comunque, soggette a registrazione
  3. la sezione III: determinazione dell'Iva dovuta o a credito. In particolare, in tale sezione devono essere indicate al rigo CD4 l'Iva esigibile, al rigo CD5 l'Iva detratta e nel rigo CD6 l'Iva dovuta o a credito.

Non vanno indicate le compensazioni effettuate nell'anno di riferimento, il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché il credito Iva che sarà chiesto a rimborso.

Sanzioni e ravvedimento

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00, sanzione prevista dall'articolo 11 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione dovranno, quindi, essere corretti in sede di dichiarazione annuale Iva.