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giovedì 7 giugno 2007

Iva autovetture: La UE approva il 40%

L’Unione Europea ha approvato la proposta di deroga alla direttiva comunitaria 112/2006 in materia di Iva, di conseguenza l’Italia è legittimata a restringere il diritto alla detrazione Iva sulle spese di veicoli parzialmente utilizzati per scopi professionali, al 40%. Sono interessati i veicoli a motore destinati al trasporto di persone o beni con massimo 8 posti, escluso il conducente, con un limite di capienza di 3,5 tonnellate. Ogni spesa inerente acquisti, importazioni, leasing, riparazioni, manutenzioni, noleggio delle vetture, cessioni e prestazioni riconducibili al veicolo ed al suo utilizzo, sarà soggetta alla restrizione.

giovedì 17 maggio 2007

Iva autovetture: L'istanza si semplifica

La circolare n. 28/E del 16 maggio, cerca di semplificare il cervellotico sistema ideato dal ministero per l'istanza di rimborso Iva delle auto, nel dettaglio:
  • consente ai contribuenti che presenteranno, entro il 20 settembre, l’istanza telematica di rimborso Iva delle auto per uso aziendale di non esporre analiticamente i calcoli effettuati per quantificare le imposte sui redditi, evidenziando solo il risultato che va a decurtare il rimborso. I controlli riguarderanno solo chi ha evidenziato un abbattimento del credito Iva inferiore al 10%. Se l’auto è stata rivenduta entro il 13 settembre 2006, la maggior Iva dovuta non comporterà verifiche se risulterà pari, perlomeno, all’1% del credito richiesto.
  • le due modalità di rimborso consentite (analitica e forfettaria) sono alternative. La scelta del metodo forfettario - attraverso cui l’Iva viene scomputata sugli acquisti con la percentuale del 40% - presentando l’istanza in via telematica, non permette che il contribuente richieda l’imposta secondo l’utilizzo effettivo del mezzo, neppure con riferimento ad annualità diverse. Il forfettario esige che sia evidenziata l’Iva assolta negli anni, che verrà rimborsata al netto delle maggiori imposte dirette che derivano dal venir meno di oneri (Iva indetraibile) a suo tempo portati in deduzione. La detrazione genera l’incremento dell’Imposta dovuta sulle auto vendute, poiché non è più applicabile la norma che limitava la base imponibile della cessione della percentuale originaria di detraibilità. La maggiore imposta determinatasi va portata a riduzione del rimborso unicamente per cessioni effettuate sino alla data di cui sopra (13 settembre 2006).
  • in tema di semplificazione, la circolare consente che sia omessa la compilazione della sezione “Redditi/Irap” del quadro AR. Pertanto, l’importo complessivo delle imposte dirette (Irpef, Ires ed Irap) verrà evidenziato nel solo rigo AR42. Se l’auto verrà rivenduta il contribuente potrà indicare la maggiore imposta dovuta a riduzione di quanto indicato nel rigo AR41, non dovendo anche compilare i singoli campi. I controlli cadranno, come già scritto, su quanti avranno evidenziato maggiori imposte sui redditi inferiori al 10% del credito Iva e una maggiore Iva da rivendita inferiore all’1%.

venerdì 27 aprile 2007

IVA: Rimborso infrannuale

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle domande di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2007, utilizzando il nuovo modello IVA TR.

I presupposti per la richiesta del rimborso IVA infrannuali sono:

  • aliquota media sugli acquisti e importazioni superiore a quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
  • effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento;
  • acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili superiori a 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA;
  • soggetti non residenti.
Da quest’anno, in seguito all’introduzione del meccanismo del reverse charge, vi è una priorità nel rimborso dei crediti IVA (stabilito in 3 mesi dalla richiesta) per i soggetti che effettuano in modo prevalente prestazioni di subappalto nel settore dell’edilizia, che vengono così più facilmente a trovarsi in situazioni di credito. In tal caso il contribuente dovrà inserire il codice 1 nel frontespizio del modello IVA TR.

mercoledì 11 aprile 2007

Iva autovetture: L'istanza slitta al 20.09.2007

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa datato 6 aprile, ha annunciato che slitta al 20 settembre 2007 la scadenza per la domanda di rimborso dell’Iva sulle auto aziendali.
La proroga è stata stabilita dal Governo con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”.
Su eventuali semplificazioni nella procedura non sono stati resi noti ulteriori dettagli, quindi le modalità di calcolo dei rimborsi restano quelle fornite dall’Agenzia nel provvedimento del 22 febbraio 2007 che ha approvato il modello per la richiesta di rimborso forfettario, individuato le relative percentuali (40% senza onere di prova; 25% per agricoltura, caccia e pesca) e definito i dati e i documenti necessari per l’istanza di rimborso analitico, precisando i relativi termini.
La proroga è stat decisa a seguito delle numerose proteste per l'eccesiva complessità della procedura.
I problemi più grandi sono sorti in relazione all’impatto delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e Irap) che gravano sul costo per Iva indetraibile, che viene meno in seguito al rimborso. I contribuenti devono, infatti, calcolare autonomamente, anno per anno, le maggiori imposte.
E' stata proposta una semplificazione dei calcoli che potrebbe essere effettuata attraverso l’introduzione di una sorta di imposta sostitutiva quantificata in via forfettaria sull’ammontare rimborsato.

lunedì 2 aprile 2007

Iva autovetture: L'istanza di rimborso slitta a luglio

Il 30.03.2007 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge su Iva per le auto e il vice-ministro dell'Economia, Visco, con un comunicato ha spiegato i contenuti del provvedimento confermando il piano dei rimborsi già annunciato nei giorni scorsi (almeno 3 anni).
E' confermata la modifica della procedura per l'istanza di rimborso che verrà semplificata e che dovrebbe evitare il ricalcolo delle imposte dirette.
Il rinvio del termine delle istanze di rimborso dovrebbe essere previsto nei tre mesi e quindi per la metà di luglio, probabilmente il giorno 16.

venerdì 30 marzo 2007

Rimborso IVA autovetture: Probabile rinvio e tempi lunghi di rimborso

Attenzione la notizia è riportata da "Il Sole 24 Ore" ed "Italia Oggi" quindi pur essendo molto probaile il rinvio non è ancora certo.

Pare sia in arrivo la proroga per la presentazione delle istanze di richiesta: al momento, è atteso uno slittamento di uno o due mesi rispetto alla data del 16 aprile attualmente prevista.
Con il disegno di legge, oggi al vaglio del Governo, saranno fissate le autorizzazioni di spesa necessarie per coprire l’operazione: si tratta di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Ciò significa che la tempistica legata ai rimborsi Iva sarà spalmata almeno su un triennio; la cosa non sorprende del tutto vista l'entità della somma di denaro che l’Erario deve restituire ad imprese e professionisti, perchè indebitamente incamerata come gettito.

sabato 24 marzo 2007

Iva autovetture: Rimborso di fretta e con procedura allucinante

Se Visco avesse fatto lo scrittore di fantasy invece che l'economista...

La procedura messa a punto dal Governo per il rimborso dell’Iva sulle auto non detratta richiede la presentazione di un’apposita istanza, con esiti finali ben diversi da quelli sperati dai contribuenti. A meno di un mese dal 16 aprile, termine per la presentazione dell’istanza, intorno all’intera operazione – ma il discorso vale anche per il nuovo regime fiscale sui veicoli aziendali, introdotto dal Dl 262/06 – sta, infatti, crescendo il malcontento di imprese, lavoratori autonomi e dei loro consulenti.
Le restituzioni non supereranno i 4 miliardi di euro rispetto ai 17,2 miliardi inizialmente quantificati dall’Economia per rimborsare quattro annualità di Iva, dopo la condanna della Corte Ue.
Tutto ciò perchè l’operazione appare così macchinosa che molti sembrano disposti a rinunciare al rimborso, accusando il ministero dell’Economia di aver intenzionalmente escogitato un sistema così complicato da indurre i potenziali interessati a desistere. Più volte, infatti, si è sottolineato al riguardo l’esistenza di un vero e proprio paradosso: a fronte di un rimborso incerto (non si sa come e quando verranno restituiti gli importi dovuti), e per certi aspetti “impossibile” (anche per i tempi sempre più stretti), i contribuenti stanno già pagando il prezzo del nuovo regime fiscale sulle imposte dirette, visto che i costi delle auto aziendali ai fini Ires, Irpef e Irap sono ora completamente indeducibili (o comunque sono stati ridotti i tetti di deducibilità). Fino a ricordare, poi, la stretta che ha colpito da gennaio anche le auto concesse in benefit ai dipendenti.
L’aspetto che preoccupa di più di tutta la vicenda del nuovo regime fiscale delle auto è che sul versante Iva, la detrazione dovrebbe fermarsi al solito 40%, anche se dal canto loro le imprese non hanno più alcuno sconto sulle imposte dirette e sull’Irap e anche i lavoratori autonomi hanno perso parte dei precedenti benefici. Cioè, di fronte ad una minore Iva che sarà pagata dal contribuente accrescerà l’aggravio in termini di imposte dirette ed imposta regionale.
Tale situazione rischia di colpire chiunque con effetti pesantissimi, se il Governo non si affretterà a mantenere l’impegno preso con la Finanziaria, di rivedere regole e limiti di deducibilità dei costi delle auto per le imposte dirette.
Oltre alle difficoltà legate alla riduzione del 40% della percentuale di detrazione non si possono, poi, tacere neanche le difficoltà di compilazione e di calcolo che in alcuni casi potrebbero portare ad una scarsa convenienza nella presentazione dell’istanza. In particolare, si devono segnalare i seguenti aspetti critici:
  • gli acquisti vanno suddivisi in quattro voci analitiche (acquisti, carburante,manutenzione, altre spese);
  • per ogni voce di acquisto occorre ricostruire il numero dei documenti originali;
  • le cessioni di auto nel periodo interessato dal rimborso creano debito di imposta;
  • si deve calcolare le maggiori imposte dirette “dovute” sul rimborso;
  • è necessario, prima che arrivi il rimborso, pagare i compensi professionali a chi presta assistenza per la redazione dell’istanza.

mercoledì 7 marzo 2007

IVA: Rimborso IVA autoveicoli non detratta

Anche se il nodo sul rimborso dell’Iva sui veicoli non detratta in passato, per effetto delle limitazioni nazionali considerate incompatibili con il diritto comunitario, è stato risolto per cui ora è possibile ottenere il rimborso dell’Imposta non detratta per intero o parzialmente (relativa ai costi di acquisizione e gestione delle autovetture), i contribuenti si trovano ancora di fronte ad una difficoltà. Non è stata chiarita, infatti, una cosa importante: quando e con quali modalità ottenere il rimborso. La procedura per la restituzione è fortemente complicata dalla circostanza che l’Iva da recuperare va liquidata al netto dell’Ires e dell’Irap sul minor costo e ciò determina calcoli complessi, soprattutto nel caso di soggetti Irpef come società di persone e imprese familiari. Per le richieste di rimborso sono previste due differenti modalità:
  • Forfetaria
  • Analitica
La prima prevede la presentazione entro il 16 aprile 2007 del modello approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 febbraio 2007, che consente il recupero secondo percentuali forfettarie (40% di detraibilità per la generalità dei contribuenti e 35% per la pesca, la caccia e l’agricoltura). La richiesta forfettaria va presentata esclusivamente in via telematica e sul modello non è richiesta alcuna indicazione dell’ufficio competente. Per tali ragioni, appare difficile che possa essere liquidata celermente dalle strutture periferiche dell’Agenzia. Probabilmente, l’erogazione del rimborso avverrà a livello centrale e in via automatizzata, lasciando agli uffici il compito di gestire le situazioni più complesse.
La seconda modalità consiste nella presentazione di una istanza nella quale il contribuente potrà far valere, comprovandola con debita documentazione, una percentuale di inerenza superiore a quella forfettaria fissata dalle Entrate. La richiesta analitica, formulata ai sensi del Dlgs 546/92, articolo 21, dovrà essere presentata all’ufficio locale dell’Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Probabilmente, se il contribuente ha cambiato la residenza o la sede legale nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006 dovrà presentare l’istanza a ogni ufficio competente nel periodo d’imposta considerato. Il provvedimento delle Entrate del 22 febbraio scorso nulla prevede per quei soggetti che, pur avendo effettuato acquisti di autoveicoli, carburanti e lubrificanti nel periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, hanno cessato l’attività e, di conseguenza, chiuso la loro posizione Iva. Tali soggetti, dunque, andranno incontro a qualche difficoltà in più per recuperare l’Iva pagata per gli autoveicoli. Analogamente, difficoltà si ravvedono per le società liquidate e per quelle che sono state oggetto di trasformazione aziendale.

In via assolutamente ufficiosa si parla comunque di un rinvio della scadenza per la presentazione dell’istanza, potrebbe essere rinviata di un mese. L’Ipotesi si fa sempre concreta e una serie di indizi fanno propendere per questa soluzione. Infatti, oltre a mancare la pubblicazione ufficiale del provvedimento, anche la modulistica – seppure disponibile sul sito dell’Agenzia – manca della stessa ufficialità. Non da meno sono i problemi legati al ricalcolo delle imposte 2006 che deve essere indicato nei modelli di rimborso detrazione Iva auto, quando le imposte 2006 devono ancora essere calcolate.

domenica 25 febbraio 2007

Iva auto aziendali: Modalità per il rimboso

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007 è stato approvato il modello per chiedere il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti e sulle spese di gestione delle auto aziendali, a partire dal 1°gennaio 2003 fino al 13 settembre 2006.

L'istanza, corredata delle relative istruzioni, è già disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa in via telematica entro il 16 aprile 2007 (poiché la data del 15 aprile, indicata dal decreto di approvazione, cade in un giorno festivo).
I documenti indicati nel modello non vanno trasmessi ma conservati ed esibiti all'Amministrazione finanziaria, in caso la stessa ne faccia richiesta.

Per regolamentare le modalità di recupero dell'Iva non detratta, l'articolo 1 del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258 (convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278), ha previsto la possibilità di chiederne il rimborso in misura forfetaria.

La misura del rimborso

A seconda del settore di attività e sulla base dell'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli, la detrazione è ammessa nelle seguenti misure:

  • 35 %, per i seguenti settori: agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura
  • 40 %, per tutti gli altri settori
  • 50 %, a prescindere dal settore di attività, se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna.

La somma che sarà rimborsata è pari alla differenza tra l'importo che si ottiene applicando le citate percentuali e l'Iva già detratta nonché gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'Iva indetraibile.

Il modello

Lo schema di domanda è costituito dal frontespizio, nella seconda facciata del quale vanno riportati i dati anagrafici del richiedente, e da due quadri:

  • il quadro AD, in cui indicare i dati degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n. 633 del 1972. Si tratta, in sostanza, di tutti gli acquisti, effettuati da soggetti passivi e aventi a oggetto i predetti beni e servizi, certificati mediante fattura o documento equipollente (bolletta doganale d'importazione, scheda carburante, eccetera), emessi a partire dal 1° gennaio 2003 ed entro il 13 settembre 2006
  • il quadro AR, per la determinazione dell'importo da chiedere a rimborso, in cui vanno riportati, per ciascun anno, i dati relativi alla determinazione della maggiore Iva ammessa in detrazione, della maggiore imposta dovuta sui redditi e della maggiore Irap.

L'alternativa al rimborso fofettario

In alternativa alla richiesta di rimborso forfettario, è prevista la possibilità per il contribuente di individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso, presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita istanza.

In tal caso, la domanda va presentata entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278 (che ha convertito il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258) allegando alla stessa i documenti posti a fondamento della richiesta di rimborso.

Nella domanda deve essere indicata l'Iva eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione, nonchè i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.

Inoltre, vanno precisati tutti i dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo e desumibili dalla seguente documentazione:

  • documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa
  • documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.