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lunedì 4 dicembre 2006

Attribuzione Partita IVA - Nuova procedura rinviata

In base all'articolo 37, comma 19, Dl 223/2006, a partire dal 1° novembre dovevano entrare in vigore le nuove modalità per la richiesta di attribuzione di partita Iva. Essendo, però, il provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate ancora in fase di elaborazione (anche per le verifiche delle implicazioni in tema di rispetto della privacy) restano operativi gli attuali adempimenti.
Le disposizioni previste dal Dl n. 223/2006 entreranno quindi in vigore soltanto dopo l'emanazione del citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Le partite Iva richieste a partire da tale data saranno soggette a controlli sistematici da parte dell’Amministrazione finanziaria, con l’esecuzione di riscontri automatizzati e accessi in loco, la norma ha come obiettivo il riscontro dell’effettivo esercizio dell’attività dichiarata al fine di potenziare l'attività di contrasto e repressione delle frodi fiscali, sempre più caratterizzate da tempi di esecuzione ridotti e da una elevata mobilità sul territorio degli operatori “sospetti”.

La nuova procedura che gli uffici dovranno seguire per il rilascio della partita Iva, peraltro, non costituisce per gli stessi una novità assoluta, nel senso che, già da qualche tempo, in fase di programmazione e selezione dei soggetti da controllare, l’Amministrazione finanziaria si avvale, fra gli altri strumenti, anche di una particolare applicazione informatica denominata Analisi del rischio della partita IVA che esegue controlli su una serie di informazioni di diversa natura relative alla posizione dei soggetti che, in veste di titolare o rappresentante legale, attivano una partita Iva.
Grazie all’attribuzione di uno specifico punteggio a ciascuna informazione, si determina un valore complessivo di pericolosità (risk score) in grado di far emergere le partite Iva “a rischio”, in modo da facilitare gli uffici nell’individuazione dei contribuenti rispetto ai quali intraprendere eventuali ulteriori accertamenti, quali l’accesso presso la sede o il monitoraggio delle operazioni, prima dell’accesso. La novità introdotta dal decreto n. 223/2006 è che questo tipo di controllo, oltre che essere eseguito a posteriori, verrà effettuato anche preventivamente, prima del rilascio della partita Iva.

Tra i fattori di rischio si segnalano:
  • corrispondenza tra sede e abitazione del titolare o rappresentante legale
  • età del titolare o rappresentante legale inferiore a 20 anni e superiore a 70
  • presenza di eventuali altre partite Iva attribuite e cessate, in qualità di titolare/rappresentante legale, negli ultimi 5 anni.
L’attività di controllo sarà effettuata, comunque, anche nei confronti di contribuenti che abbiano richiesto e/o ottenuto un numero di partita Iva in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina.
La novità più consistente quindi, introdotta dal decreto riguarda soprattutto la possibilità per gli uffici di eseguire accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Di seguito si riporta la normativa per l'apertura di una Partita IVA

In base all’articolo 35, Dpr n. 633, del 1972, i “soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”.

La dichiarazione di inizio attività può essere presentata:
  • direttamente presso uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, in duplice esemplare, esibendo un documento di riconoscimento a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata copia del documento di riconoscimento
  • in via telematica: autonomamente avvalendosi del servizio internet ovvero tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel all’ufficio del Registro imprese della Camera di commercio dai soggetti tenuti all’iscrizione in questo Registro, e da parte di coloro i quali sono tenuti alla denuncia al Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).
Il citato articolo 35 dispone inoltre che ai soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività, “l'ufficio attribuisce (…) un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”. La partita Iva identifica il contribuente esercente attività di impresa, arte o professione in tutti i rapporti con l’Erario.