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mercoledì 5 maggio 2010

Inps: Chiarimenti sulla maternità

Con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 l''Inps entra nel merito delle prestazioni economiche di maternità, tra le precisazioni di maggior interesse:
  • se la lavoratrice in assenza per congedo parentale intraprende un'altra attività lavorativa non ha diritto all'indennità dall'Inps.
  • La stessa regola vale nei casi in cui il lavoratore intraprenda una nuova attività durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge e per lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la pa, i titolari di assegno di ricerca e le lavoratrici autonome.
  • Il respingimento della domanda di indennità, con eventuale recupero di quanto già corrisposto, deve riferirsi a quei periodi di congedo relativamente ai quali risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa intrapresa.
Per quanto riguarda il parto prematuro si rettifica la circolare n. 45/2000 con la precisazione che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore durata.

Per ultimo si spiega che i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) e, pertanto, devono essere accettati dall'Istituto e dal datore di lavoro.

Qui la circolare 62/2010

Qui la circolare 45/2000

mercoledì 21 novembre 2007

INPS: Maternità anticipata per le Co.co.pro.

Ai collaboratori a progetto è gia garantita l’indennità di maternità e degli assegni familiari (legge 27 dicembre 1997, n. 449) oltre alla tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera (legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale del 12.07.2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, ha esteso il congedo anticipato di maternità alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate.

In sintesi per le Co.co.pro. si stabilisce:

1. il divieto di adibire al lavoro le donne è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

2. il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza anticipatamente rispetto al periodo di congedo di maternità obbligatorio, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso.

Le lavoratrici a progetto (e categorie assimilate) tenute ad astenersi anticipatamente dal lavoro ai sensi di quanto sopra hanno diritto:

1. alla proroga del rapporto di collaborazione per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale;
2. a un’indennità di maternità anche per il periodo di astensione anticipata dal lavoro.