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sabato 22 maggio 2010

Irpef: Indicazioni sul nuovo redditometro

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato a professionisti e rappresentanti delle piccole e medie imprese le novità che dovrebbero caratterizzare il nuoco redditometro con un maggior numero di indicatori sulle spese certe, realmente effettuate, che verranno parametrati sulle varie tipologie di famiglia, guardando anche alla distribuzione lungo il territorio italiano.

L'obiettivo è quello di valutare la capacità di spesa di un gruppo familiare utilizzando un criterio territoriale che non considererà solo le differenze tra Nord e Sud ma anche la localizzazione rispetto alle grandi aree territoriali. In tal senso sarà data rilevanza, ad esempio, al fatto di abitare in luoghi in cui la vita è più cara.

Utile alla revisione è stato il monitoraggio dell'Agenzia di circa 800 mila famiglie per gruppi omogenei, le classi sono quelle del campione Istat, ossia i single sotto i 35 anni, le coppie con un figlio, le famiglie con anziani.

Tra i parametri, vecchi e nuovi, per la determinazione del reddito presunto vi sono:
  • l'acquisto di macchine di lusso e mini-car
  • le iscrizioni a club e scuole esclusive
  • le spese per i viaggi all'estero e gli acquisti presso case d'asta
  • la stipula di polizze assicurative
  • le spese di ristrutturazione e i mutui
  • i consumi per energia e gas
  • i movimenti di capitali
  • gli acquisti in leasing
L'accertamento scatterà solo quando vi sarà una discrepanza di rilievo tra quanto speso e quanto dichiarato, circa il 25%.

Sarà ovviamente possibile fornire la prova contraria per giustificare le spese: eredità, vincita al lotto, donazione o un reddito esente.

Importantissima è la possibilità che anche formare una coppia di fatto potrebbe essere usato come prova per la difesa, sino ad oggi infatti la stabile convivenza per l'Agenzia delle Entrate non rappresentava una motivazione valida per dimostrare l'ovvia compartecipazione del compagno/compagna alle spese familiarie (però guarda caso ai fini del reddito ISEE per le varie graduatorie valeva il principio contarrio...) e sono molti i ricorsi presso le varie commissioni per dimostrare l'ovvietà della cosa.

giovedì 3 aprile 2008

Accertamento: Pronto il software per scegliere in quante rate pagare

Un servizio da tenere in considerazione

L'ultima Finanziaria ha previsto che le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) possono essere versate in rate trimestrali.
Per fruire del pagamento dilazionato, il primo versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione con l'esito del controllo. Le ulteriori rate vanno versate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della rata precedente. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

È ora disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate l'applicazione software per scegliere autonomamente via web (senza appuntamenti e attese) il piano rateale, compilare il modello F24 relativo alla formula prescelta di ripartizione delle somme, calcolare interessi e scadenze delle rate.

Calcolo delle rate e termini della diluizione
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all'importo richiesto con la comunicazione.
  • importi superiori ad € 2.000 ma non ad € 5.000, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo
  • importi superiori ad € 5.000 ma non ad € 50.000, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
  • importi superiori ad € 50.000, sempre al massimo venti rate trimestrali ma solo a condizione che l'interessato fornisca adeguate garanzie ex lege (ad esempio fidejussioni), che devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Nel caso in cui lo somma dovuta non superi € 2.000, è possibile la dilazione in un massimo di sei rate di pari importo ma solo per contribuenti in temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà economica, la possibilità deve essere valutata direttamente dall'ufficio delle Entrate competente a seguito di presentazione di apposita richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e, se la richiesta viene accolta il contribuente può procedere entro lo stesso termine al versamento della prima rata.

Come effettuare il versamento rateale e determinare gli interessi
Per effettuare il versamento delle rate si utilizza il modello di pagamento F24, nel quale vanno indicati separatamente l'importo della rata con il codice tributo "9006" e gli interessi dovuti per la rateazione con il codice tributo "9007".
Per la compilazione del modello F24 relativo al piano rateale prescelto si può utilizzare l'applicazione on line sul sito dell'Agenzia. Il software permette anche di calcolare gli interessi. Va premesso che gli interessi del 3,5% annuo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene emessa la comunicazione a seguito del controllo formale e si calcolano fino al giorno di scadenza della rata. La formula applicabile per il calcolo è la seguente:

importo rata x 0,035 (interessi) x numero di giorni
365

Ad esempio, nel caso in cui la comunicazione sia stata emessa dalle Entrate il 10 marzo 2008 (e ricevuta dal contribuente il 19 marzo), il versamento della seconda rata va effettuato il 31 luglio 2008 (ultimo giorno del trimestre successivo al 18 aprile, scadenza della prima rata) e, al fine del calcolo degli interessi, occorre considerare i giorni dal 1° maggio al 31 luglio, ossia 92 giorni.

Cosa accade se non si rispettano le scadenze
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la decadenza della rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena (previa deduzione di quanto già versato). Non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
A proposito di sanzione a seguito di controllo formale, si ricorda che la stessa è ridotta al 20% se si versa la prima rata entro i 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle Entrate.

domenica 16 marzo 2008

Nuoco codice tributo 9007

Con la risoluzione n.75/E del 04.03.2008 nasce il codice 9007 per il versamento con F24 degli interessi sui pagamenti rateizzati degli importi che discendono dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973).


Si ricorda che la Finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di dilazionare le somme indicate negli avvisi bonari, conseguenza dei controlli automatici Iva (articolo 54-bis del Dpr 633/72) e imposte sui redditi (articolo 36-bis del Dpr 600/73) nonché dei rilievi da controllo formale effettuati ai sensi del successivo articolo 36-ter.

La possibilità di rateizzare le somme "comunicate" in un numero di rate trimestrali di pari importo varia a seconda dell'ammontare dovuto:

  • gli importi superiori ad € 2.000 possono essere versati fino a un massimo di sei rate
  • gli importi superiori ad € 5.000 sono dilazionabili fino a un massimo di venti rate;
  • gli importi superiori ad € 50.000 sono rateizzabili fino a un massimo di venti rate, previa prestazione di garanzia da produrre entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
La prima rata va pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Agenzia, mentre le altre scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Su di esse vanno calcolati gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

sabato 1 marzo 2008

Decreto milleproroghe

Approvato dal Senato il decreto "milleproroghe", ecco i contenuti principali:

Ecoincentivi motocicli
Bollo gratis per un anno e un contributo pari ad € 300 per la sostituzione del vecchio motociclo o ciclomotore "euro 0" con un motociclo nuovo "euro 3" fino a 400 cc, fino al 31.12.2008.

Esenzione canone Rai
Per chi ha almeno 75 anni e un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore a d 516,46 13 mensilità.

Aumento rateazione per saldare i debiti con il Fisco
Passano da 60 (o 48 in caso di sospensione della riscossione per un anno) a 72 - ma senza la possibilità di sospendere i pagamenti - le rate mensili con cui sarà possibile versare le somme iscritte a ruolo.
La richiesta di rateizzazione dovrà essere fatta direttamente all'agente della riscossione e non più all'ufficio.

Basta cartelle "mute" dal 1° giugno 2008
Le cartelle esattoriali consegnate agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 saranno nulle se prive dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Non costituisce invece causa di nullità la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle consegnate prima di tale data.
(alla faccia delle sentenze degli ultimi mesi - opinione personale di Piskyuz)

Presentazione del 770 semplificato
Slitta dal 31 marzo al 31 maggio 2008 il termine per la trasmissione del modello semplificato da parte dei sostituti d'imposta.

Visco-Sud anche per il 2007
E' esteso alle spese sostenute nel 2007 il credito d'imposta automatico per incentivare gli investimenti delle imprese che operano nel Mezzogiorno.

Bonus assunzioni
Credito di imposta per i datori di lavoro che incrementeranno il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Saraà pari ad € 333 per ciascun lavoratore assunto e ad € 416 euro se l'assunzione riguarda una lavoratrice in condizioni di svantaggio.

Accatastamento immobili fantasma ed ex rurali
I proprietari di fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità o non risultano dichiarati al catasto avranno sette mesi di tempo (e non più solo 90 giorni) - a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi da parte dell'Agenzia del territorio - per presentare gli atti di aggiornamento catastale.
Slitta inoltre dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 il termine ultimo per l'accatastamento spontaneo dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali per effetto delle modifiche introdotte con il collegato alla Finanziaria 2007 (articolo 2, comma 38, Dl 262/2006). Resta ferma la decorrenza degli effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.

martedì 29 gennaio 2008

No alle sanzioni sei il consulente truffa il contribuente

La Cassazione, con la sentenza 26848/2007, ha stabilito che il contribuente "truffato" dal consulente fiscale non è punibile per il mancato pagamento delle imposte.

Già con la sentenza 17578/2002 la Cassazione aveva avuto modo di puntualizzare che, in sede contenziosa, il contribuente, in presenza di condotta penalmente illecita del professionista, va esentato da responsabilità per le sanzioni, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti procedurali e dalle altre condizioni previste dalla legge medesima.

Ai fini della non punibilità del contribuente, è sufficiente la sola dimostrazione del mancato pagamento per fatto addebitabile esclusivamente a terzi e denunciato all'autorità giudiziaria.

Ruoli e cartelle mute

  • Un emendamento decreto milleproroghe cancella i commi 3 e 4 dell'articolo 36 che portavano da venti a otto le rate trimestrali per gli importi dovuti al Fisco superiori ad € 5.000 ed annullavano la rateizzazione "fino a un massimo di 60 rate mensili ovvero la sospensione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento" per le somme superiori ad 50.000.
  • Un altro emendamento riguarda le cosiddette cartelle "mute" prevedendo la nullità delle cartelle che non contengono l'indicazione del responsabile del procedimento d'iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella. L'emendamento, che dovrà passare l'esame della Camera, non ha valenza retroattiva.

mercoledì 31 ottobre 2007

Accertamento su dichiarazione in regola: Occorrono più variabili sospette

Con la sentenza n. 22938 del 30.10.2007, la corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto riguarda la ricostruzione presuntiva del reddito, in presenza di una dichiarazione in regola, una sola variabile sospetta non può sostenere l’accertamento, con relativo capovolgimento della prova a carico del contribuente. In particolare, i giudici hanno affermato che l’utilizzazione delle percentuali di ricarico, risultanti dalle medie di settore, da sola è insufficiente a fornire materia presuntiva idonea all’inversione dell’onere probatorio per il contribuente.

domenica 28 ottobre 2007

Fatturazione inesistente: La deve provare il fisco

Era ora non si può essere sempre costretti a dimostrare di essere innocenti ogni tanto l'erario si deve impegnare a dire perchè si è colpevoli.

La Cassazione, con la sentenza n. 21953 del 21 settembre 2007, ha stabilito che per contestare l’indebita detrazione dell’Iva da parte di un contribuente, per fatture di acquisto relative a presunte operazioni inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve fornire elementi indiziari che inficino questa contabilità. Non è sufficiente che essa asserisca di non accettare i dati che emergono dalla documentazione, ma deve indicare necessariamente gli elementi sui quali si fonda la sua asserzione. La Corte ha chiarito che la fattura è di per sé un documento idoneo a consentire la detrazione Iva e l’onere di provarne la falsità è dell’amministrazione finanziaria che deve dimostrare se l’operazione è in tutto o in parte inesistente.

martedì 24 luglio 2007

Accertamento: Casa e auto fanno prova di reddito

Il possesso e la manutenzione dell’auto e della casa consente all’ufficio finanziario di determinare sinteticamente un reddito imponibile maggiore di quello valutato in modo analitico. In particolare, la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare legale, ai sensi dell’articolo 2728 cc.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14367 del 29 giugno 2007, con la quale è stato affermato che il giudice tributario, accertata l’esistenza di una capacità contributiva, è tenuto a valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

Nel caso portato al vaglio della Suprema corte, il contribuente aveva impugnato l’accertamento sintetico, emesso, ai fini Irpef e Ilor, sulla base del possesso di una residenza principale e della disponibilità di auto e benzina di 17cv.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la sentenza era stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, attesa l’incongruità del reddito dichiarato, insufficiente a giustificare il mantenimento, nello stesso anno, dell’auto e della casa.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e i giudici di legittimità hanno determinato che, in tema di accertamento, l'articolo 38, comma 4, del D.P.R 600/1973 consente all’ufficio finanziario di determinare in modo sintetico un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica, se in presenza di elementi e circostanze di fatto certi che presuppongono la disponibilità di un reddito.
La disponibilità di beni come gli autoveicoli, nonché quella di residenze principali o secondarie, intendendo con ciò non solo la proprietà dei medesimi ma anche l’esborso, a vario titolo, di spese per il loro mantenimento, rappresentano presunzioni di capacità contributiva che la legge riconosce come legali (articoli 2728 cc).

Il giudice tributario, accertata la presenza di “specifici indicatori di capacità contributiva” indicati dall’ufficio, non ha il potere di togliere a detti elementi la qualità presuntiva contributiva che la legge prevede, ma può solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr Cassazione, 30 settembre 2005, n. 19252).

giovedì 19 luglio 2007

Parametri: Gravidanza è causa di disapplicazione

Beh certo bisogna sperare che la madre o il bambino abbiano dei problemi... che squallore...

La Ctr Lombardia (Commissione tributaria regionale), con la sentenza n. 33/46/07 del 17 aprile 2007, chiarisce che lo stato di gravidanza non è ritenuta causa valida per la disapplicazione totale della disciplina dei parametri presuntivi dei ricavi e compensi delle contribuenti. I giudici hanno confermato la natura presuntiva dei parametri, ma non riconoscono la gravidanza causa sufficiente per invalidare la presunzione dell’ufficio, se non accompagnata da altri fatti che possano comportare un’inidoneità all’esercizio dell’attività per più di 5 mesi. Nel documento si richiama il giudizio della Ctp di Gorizia, nella sentenza 2/02/2005, che considera lo stato di gravidanza mera concausa per la non applicazione degli studi di settore.