No alle sanzioni sei il consulente truffa il contribuente
La Cassazione, con la sentenza 26848/2007, ha stabilito che il contribuente "truffato" dal consulente fiscale non è punibile per il mancato pagamento delle imposte.
Già con la sentenza 17578/2002 la Cassazione aveva avuto modo di puntualizzare che, in sede contenziosa, il contribuente, in presenza di condotta penalmente illecita del professionista, va esentato da responsabilità per le sanzioni, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti procedurali e dalle altre condizioni previste dalla legge medesima.
Ai fini della non punibilità del contribuente, è sufficiente la sola dimostrazione del mancato pagamento per fatto addebitabile esclusivamente a terzi e denunciato all'autorità giudiziaria.
Già con la sentenza 17578/2002 la Cassazione aveva avuto modo di puntualizzare che, in sede contenziosa, il contribuente, in presenza di condotta penalmente illecita del professionista, va esentato da responsabilità per le sanzioni, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti procedurali e dalle altre condizioni previste dalla legge medesima.
Ai fini della non punibilità del contribuente, è sufficiente la sola dimostrazione del mancato pagamento per fatto addebitabile esclusivamente a terzi e denunciato all'autorità giudiziaria.
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