Visualizzazione post con etichetta irpef. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta irpef. Mostra tutti i post

sabato 22 maggio 2010

Irpef: Indicazioni sul nuovo redditometro

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato a professionisti e rappresentanti delle piccole e medie imprese le novità che dovrebbero caratterizzare il nuoco redditometro con un maggior numero di indicatori sulle spese certe, realmente effettuate, che verranno parametrati sulle varie tipologie di famiglia, guardando anche alla distribuzione lungo il territorio italiano.

L'obiettivo è quello di valutare la capacità di spesa di un gruppo familiare utilizzando un criterio territoriale che non considererà solo le differenze tra Nord e Sud ma anche la localizzazione rispetto alle grandi aree territoriali. In tal senso sarà data rilevanza, ad esempio, al fatto di abitare in luoghi in cui la vita è più cara.

Utile alla revisione è stato il monitoraggio dell'Agenzia di circa 800 mila famiglie per gruppi omogenei, le classi sono quelle del campione Istat, ossia i single sotto i 35 anni, le coppie con un figlio, le famiglie con anziani.

Tra i parametri, vecchi e nuovi, per la determinazione del reddito presunto vi sono:
  • l'acquisto di macchine di lusso e mini-car
  • le iscrizioni a club e scuole esclusive
  • le spese per i viaggi all'estero e gli acquisti presso case d'asta
  • la stipula di polizze assicurative
  • le spese di ristrutturazione e i mutui
  • i consumi per energia e gas
  • i movimenti di capitali
  • gli acquisti in leasing
L'accertamento scatterà solo quando vi sarà una discrepanza di rilievo tra quanto speso e quanto dichiarato, circa il 25%.

Sarà ovviamente possibile fornire la prova contraria per giustificare le spese: eredità, vincita al lotto, donazione o un reddito esente.

Importantissima è la possibilità che anche formare una coppia di fatto potrebbe essere usato come prova per la difesa, sino ad oggi infatti la stabile convivenza per l'Agenzia delle Entrate non rappresentava una motivazione valida per dimostrare l'ovvia compartecipazione del compagno/compagna alle spese familiarie (però guarda caso ai fini del reddito ISEE per le varie graduatorie valeva il principio contarrio...) e sono molti i ricorsi presso le varie commissioni per dimostrare l'ovvietà della cosa.

martedì 25 marzo 2008

Miniguida: Finanziaria 2008 - Novità ICI e detrazioni

Pubblicata la nuova miniguida sulle novità ICI e IRPEF dopo la finanziaria 2008, la potete scaricare dal link sulla prima barra laterale.

Vi anticipo il sommario:

  • Maggiore detrazione ICI su abitazione principale
  • ICI ridotta per ex coniuge
  • Aliquota ICI ridotta per impianti a fonte energetica rinnovabile
  • Detrazione per canone di locazione
  • Aumento limite detrazione interessi mutuo
  • Assegni dall’ex coniuge
  • Detrazione per carichi di famiglia
  • Detrazioni varie al 19%
  • Bonus incapienti
  • Esenzione canone RAI

giovedì 4 ottobre 2007

Finanziaria 2008: Novità nell'IRPEF

Trasporto pubblico locale
Per le spese, non superiori ad € 250, sostenute fino al 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prevista una detrazione del 19%. Per poterne usufruirne è necessario che le spese non siano deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare quello complessivo.

Autoaggiornamento e formazione degli insegnanti
Per il 2008 i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, potranno detrarre, nella misura del 19% di un importo non superiore a 500 euro, le spese sostenute per l'autoaggiornamento e per la formazione. Le spese dovranno essere necessariamente documentate.

Novità nei calcoli
Il reddito complessivo per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e quelle previste per le varie tipologie di reddito va considerato al netto del reddito proveniente dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Cambia la detrazione spettante per i redditi derivanti dagli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio.
Il nuovo importo, da non rapportare ad alcun periodo dell'anno, è pari a quello stabilito per i pensionati di età inferiore a 75 anni (articolo 13, comma 3, del Tuir):



Si è esentati dal pagamento dell'Irpef se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore ad € 500.
Tutte queste novità sono già applicabili per il periodo d'imposta 2007.

Scontrino parlante
Dal 1° gennaio 2008, la spesa per l'acquisto di medicinali, per poter ottenere la relativa detrazione-deduzione Irpef, dovrà essere certificata con fattura o "scontrino parlante" da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario. Non sarà, quindi, più utilizzabile la documentazione rilasciata dal farmacista insieme allo scontrino e contenente le medesime informazioni.
Lo stabilisce il collegato alla Finanziaria, Dl n. 159 del 1° ottobre 2007, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.
L'obbligo dello "scontrino parlante" era già stato introdotto con la Finanziaria 2007, che ne aveva fissata l'entrata in vigore al 1° luglio 2007.
Per venire incontro alle difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell'adeguarsi alle nuove disposizioni, l'agenzia delle Entrate era successivamente intervenuta con un comunicato il 28 giugno scorso, in cui si precisava che, fino al 31 dicembre di questo anno, si può utilizzare come certificazione anche un'attestazione rilasciata dal farmacista e contenente le informazioni sui prodotti acquistati.

lunedì 8 gennaio 2007

Finanziaria 2007 - Tabelle detrazioni IRPEF

Clickare sulle tabelle per allargarle






Finanziaria 2007 - Determinazione dell'IRPEF

Il sistema di determinazione dell'Irpef in vigore fino al 31 dicembre 2006 garantiva la progressività dell'imposizione attraverso la cosiddetta "no tax area", cioè mediante una deduzione dal reddito complessivo che riduceva il reddito imponibile.
Nel nuovo meccanismo la "no tax area" scompare, sostituita da nuove aliquote e dai nuovi scaglioni di reddito e da un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, e così via).

Le detrazioni per tipo di reddito
Il nuovo articolo 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di reddito che confluisce nel reddito complessivo e indica le modalità di calcolo delle stesse. Le detrazioni "base" (o teoriche) che si potranno fruire dal periodo d'imposta 2007 sono distinte per tipologia di reddito (lavoratori dipendenti, pensionati e altri redditi).

Come per le detrazioni per i familiari a carico, anche quelle per tipo di reddito spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi ad € 55.000 di reddito complessivo.
Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportati al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente. Chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà ridurre la sua imposta lorda di una sola delle due differenti detrazioni.

Maggiori agevolazioni sono state previste in favore dei pensionati di età pari o superiore a 75 anni e dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera€ 8.000, è stato individuato un livello minimo di detrazione (€ 1.380), indipendentemente dalla durata del rapporto.

Per effetto del nuovo sistema di detrazioni, l'area di esenzione dall'Irpef (la vecchia "no tax area") è leggermente più ampia e risulta così determinata:

  • € 8.000 euro, per i lavoratori dipendenti (in precedenza era di € 7.500), se il periodo di lavoro coincide con l'intero anno
  • € 7.500 euro (era pari a € 7.000), per i pensionati al di sotto dei 75 anni, se la pensione è riscossa per l'intero anno
  • € 7.750 euro, per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, sempre con periodo di pensione coincidente con l'intero anno
  • € 4.800 euro, indipendentemente dal numero dei giorni lavorati nell'anno, per i contribuenti con altri tipi di reddito (in precedenza era di € 4.500).

I redditi per i quali si può fruire di quest'ultima detrazione sono i seguenti:

  1. alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i)
  2. i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir)
  3. i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir)
  4. i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i)
  5. i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l).
Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

giovedì 4 gennaio 2007

finanziaria 2007 - detrazioni IRPEF

Oltre alla modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall'imposta.

Le detrazioni inserite nel nuovo articolo 12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a € 95.000, per le detrazioni dei figli, a € 80.000, per quelle del coniuge e degli altri familiari.

La detrazione base per il coniuge e i figli di età inferiore a tre anni è stata stabilita in € 800, essa aumenta:
  • di € 220 per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92
  • di € 100 per il figlio di età inferiore a tre anni
  • di € 200, per tutti i figli, quando sono più di tre.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a € 690) è per la detrazione del coniuge a carico, quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra € 15.001 e € 40.000, negli altri casi per calcolare l'importo effettivamente spettante occorrerà vedere a qunto corrispèonde la detrazione per il proprio reddito.
Per il coniuge a carico è stato previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra € 10 e € 30, se il reddito è compreso tra € 29.001 e € 35.200.

Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio.
Tra queste, ricordiamo:
  • il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili
  • l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste
  • l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli al genitore che ha a carico anche il coniuge
  • la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Le novità per i figli a carico
Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che: se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50% quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.


Nuova detrazione anche per i badanti
E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.
Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per cento da calcolare su un importo massimo di € 2.100.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi € 40.000 ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri presupposti necessari per la richiesta del beneficio.