finanziaria 2007 - detrazioni IRPEF
Oltre alla modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall'imposta.
Le detrazioni inserite nel nuovo articolo 12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a € 95.000, per le detrazioni dei figli, a € 80.000, per quelle del coniuge e degli altri familiari.
La detrazione base per il coniuge e i figli di età inferiore a tre anni è stata stabilita in € 800, essa aumenta:
L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a € 690) è per la detrazione del coniuge a carico, quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra € 15.001 e € 40.000, negli altri casi per calcolare l'importo effettivamente spettante occorrerà vedere a qunto corrispèonde la detrazione per il proprio reddito.
Per il coniuge a carico è stato previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra € 10 e € 30, se il reddito è compreso tra € 29.001 e € 35.200.
Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio.
Tra queste, ricordiamo:
Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.
Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che: se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50% quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.
Nuova detrazione anche per i badanti
E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.
Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per cento da calcolare su un importo massimo di € 2.100.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi € 40.000 ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri presupposti necessari per la richiesta del beneficio.
Le detrazioni inserite nel nuovo articolo 12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a € 95.000, per le detrazioni dei figli, a € 80.000, per quelle del coniuge e degli altri familiari.
La detrazione base per il coniuge e i figli di età inferiore a tre anni è stata stabilita in € 800, essa aumenta:
- di € 220 per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92
- di € 100 per il figlio di età inferiore a tre anni
- di € 200, per tutti i figli, quando sono più di tre.
L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a € 690) è per la detrazione del coniuge a carico, quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra € 15.001 e € 40.000, negli altri casi per calcolare l'importo effettivamente spettante occorrerà vedere a qunto corrispèonde la detrazione per il proprio reddito.
Per il coniuge a carico è stato previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra € 10 e € 30, se il reddito è compreso tra € 29.001 e € 35.200.
Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio.
Tra queste, ricordiamo:
- il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili
- l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste
- l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli al genitore che ha a carico anche il coniuge
- la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.
Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che: se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50% quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.
Nuova detrazione anche per i badanti
E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.
Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per cento da calcolare su un importo massimo di € 2.100.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi € 40.000 ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri presupposti necessari per la richiesta del beneficio.
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