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mercoledì 16 aprile 2008

Ulteriore Detr. ICI: Codici tributo

Approfondimenti nella miniguida nella prima barra laterale

Con la risoluzione 154/E del 15 aprile è stato istituito il codice tributo 3900, che consente, tramite il modello F24, l'utilizzo in compensazione della minor Ici dovuta per l'abitazione principale, grazie all'ulteriore detrazione introdotta dall'ultima Finanziaria.
Ricordo che l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale si somma alla detrazione base di 103,29 euro e dalle eventuali ulteriori riduzioni decise dai Comuni.

Riguardo alla compilazione dell'F24, il codice 3900 deve essere riportato nella colonna "importi a credito compensati", della "Sezione Ici ed altri tributi locali".

Alla cifra indicata nella colonna "importi a debito versati" con i codici tributo 3901 o 3904 - corrispondente all'Ici dovuta, determinata dalla differenza tra l'imposta lorda e la detrazione stabilita dal Comune - si dovrà sottrarre l'ulteriore detrazione riportata nella colonna "importi a credito compensati", identificata dal nuovo codice 3900: il risultato dell'operazione costituirà l'imposta da versare.
Se, per effetto dalla compensazione in questione, il saldo risulterà uguale a zero, la sezione dell'F24 dedicata all'Ici non dovrà essere compilata.
Il nuovo codice diventerà operativo dal prossimo 12 maggio.

martedì 15 aprile 2008

ICI: Uteriore detrazione su abitazione principale

Per le altre novità ici potete consultare la miniguida che trovate nella prima barra laterale

È prevista un’ulteriore detrazione sull’abitazione principale (quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e ove ha la residenza) pari al 1,33 per mille della base imponibile, questa ulteriore detrazione si aggiunge a quella già esistente di importo pari ad € 103,29.

La nuova maggiore detrazione non può comunque superare € 200,00, quindi la detrazione totale sull’abitazione principale potrà essere al massimo di € 303,29.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti la detrazione dovrà essere tra questi ripartita proporzionalmente.

Le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, ecc.) sono escluse dal beneficio della nuova maggiore detrazione.

Esempio di calcolo n.1 (fonte ItaliaOggi):

A) Rend. Cat. Rivalutata = € 800,00

B) Base imponibile = € 80.000,00 (A x 100)

C) Detrazione ab. Princ. = € 103,29

D) Maggiore detrazione = 106,40 (B x 1,33 per mille)

E) ICI dovuta (aliq. 4 per mille) = € 320,00 (B x 4 per mille)

F) ICI netta = € 110,31 (E – C – D)

Esempio di calcolo n.2 (fonte ItaliaOggi):

A) Rend. Cat. Rivalutata = € 1.700,00

B) Base imponibile = € 170.000,00 (A x 100)

C) Detrazione ab. Princ. = € 103,29

D) Maggiore detrazione = 226,10 (B x 1,33 per mille) (utilizzabile solo per € 200,00)

E) ICI dovuta (aliq. 4 per mille) = € 680,00 (B x 4 per mille)

F) ICI netta = € 376,71 (E – C – € 200,00)

giovedì 10 aprile 2008

Moddello 730: Chiarimenti dall'Agenzia

La circolare n. 34/E del 4 aprile chiarisce i dubbi espressi dalla consulta nazionale dei Caf in merito alla corretta compilazione del 730/2008.
Il documento le risposte ufficiali dell'Amministrazione in vista delle prossime scadenze che sono fissate al 30 aprile se il 730 è presentato al sostituto d'imposta e al 3 giugno se il modello è presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

Bonus "incapienti"
Chi, per un errore nella compilazione della dichiarazione, non ha ricevuto - per sé o per il familiare a carico - il bonus pari ad € 150 destinato ai soggetti con reddito complessivo inferiore ad € 50.000 e imposta netta pari a zero nel 2006, può richiedere il bonus se, sulla base della dichiarazione integrativa, risulta in possesso dei requisiti.
Può essere inoltre richiesto dagli eredi (in dichiarazione o tramite l'apposito modello), per i contribuenti in possesso dei requisiti che sono deceduti, senza necessità di ragguagliarlo all'anno.

Detrazioni per figli a carico

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori separati, nel caso di affidamento ad un solo genitore, essa spetterà interamente a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
In caso, invece, di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.
Solo nel caso in cui il genitore originariamente beneficiario della detrazione non può fruirne per limiti di reddito, la detrazione non fruita può essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore. Quest'ultimo dovrà in tal caso riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione (o, in caso di affidamento congiunto pari al 50% della detrazione), salvo la possibilità di accordarsi diversamente.
La possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito con reddito più basso è, in sostanza, riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente nel caso in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche ai soggetti non residenti però a condizione che i soggetti richiedenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, ad € 2.840,51, compresi i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato. E' inoltre richiesto che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, o in altro, di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

L'ulteriore detrazione, pari ad € 1.200 euro per le famiglie con più di tre figli è sempre ripartita tra i geneitori al 50% per cento, se la percentuale di carico varia durante l'anno, sarà necessario calcolare la media ponderata delle percentuali, seguendo l'esempio riportato nella circolare.

Detrazioni per canoni di locazione

Il bonus del 19% per gli studenti universitari fuori sede che affittano un appartamento spetta anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato al genitore che sostiene la spesa e non allo studente stesso, purché, naturalmente, il ragazzo si trovi nelle condizioni richieste (università ubicata in un comune diverso, distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque situato in una provincia diversa).
Resta il limite di € 2.633 euro, anche nell'ipotesi in cui i figli universitari a carico siano più di uno. La detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che prova la spesa sostenuta, se l'intestatario è il figlio, la spesa può essere ripartita tra i genitori al 50% o in diversa percentuale.

Per quanto riguarda il bonus per i giovani tra i 20 e i 30 anni che vanno a vivere in affitto: la detrazione spetta per i contratti stipulati a partire dal 2007 per tre annualità. Il requisito dell'età si intende soddisfatto anche se ricorre solo per una parte del periodo d'imposta in cui si fruisce della detrazione.

Deduzione/detrazione per spese sanitarie

L'autodichiarazione per gli scontrini fiscali "non parlanti" o incompleti, tramite la quale è possibile certificare le spese sanitarie sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 - indicando codice fiscale del destinatario, natura qualità e quantità dei farmaci acquistati - può essere una sola per tutti gli scontrini a patto di indicare, per ciascuno scontrino, il numero identificativo nonché il codice fiscale del destinatario del medicinale e, anche per gruppi di scontrini, la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Per i farmaci acquistati all'estero con di scontrino "non parlante" si può riportare il codice fiscale a mano sullo scontrino, mentre la natura, qualità e quantità del farmaco dovranno essere attestate o da una dichiarazione del farmacista o, in alternativa - ma solo per il 2007 - da un'autodichiarazione del contribuente stesso.

Altre detrazioni

Detrazione per interessi passivi pagati sui mutui stipulati per la costruzione dell'abitazione principale: per poter fruire dell'agevolazione, il termine dei diciotto mesi dall'inizio della costruzione, entro cui stipulare il mutuo può essere preso in considerazione da coloro che al 1° dicembre 2007 (data di entrata in vigore del Dl 159/2007, che ha consentito che il mutuo sia stipulato anziché nei sei mesi, nei diciotto mesi successivi all'inizio della costruzione) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa e in particolare da coloro che, alla stessa data, hanno iniziato i lavori da non più di sei mesi.

Nel caso in cui il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale venga estinto anticipatamente e successivamente stipulato un nuovo contratto, di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, è possibile fruire della detrazione degli interessi pagati in relazione al secondo mutuo.
Se il secondo mututo è di importo superiore alla residua quota di capitale da rimborsare (maggiorata delle spese e degli oneri correlati), la detrazione degli interessi dovrà essere calcolata in proporzione all'importo residuo del capitale del primo mutuo, e non quindi sull'intero importo degli interessi.

Bonus del 55% per le spese di riqualificazione energetica di edifici: se il nominativo riportato nella scheda informativa inviata all'Enea e l'intestazione del bonifico o della fattura di pagamento della spesa non coincidono, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa, a condizione che questa circostanza venga annotata sulla fattura.

Spese sostenute per le attività sportive praticate dai figli fino a 18 anni: l'importo da indicare in dichiarazione non deve risultare superiore all'ammontare massimo della detrazione spettante - pari ad € 210 - moltiplicato per il numero dei figli o familiari a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni.
Occorrerà in possesso di idonea certificazione della spesa: bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino la denominazione della ditta e la sede legale; la causale del pagamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Se il ragazzo nel corso dell'anno è divenuto maggiorenne possono essere considerati anche gli importi pagati prima dell'avvenumento.

martedì 1 aprile 2008

Unico 2008: Scontrino farmaci

La circolare n.30 del 28 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate contiene una miniproroga dell'entrata in vigore dello scontrino parlante le nuove regole, infatti, verranno applicate dal 1° gennaio 2008.
I contribuenti che dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 hanno comprato medicinali senza ricevere lo scontrino parlante potranno dedurre o detrarre le spese sostenute autocertificando, anche su un foglio a parte, le informazioni mancanti e indicando il codice fiscale.

sabato 23 febbraio 2008

Finanziaria 2008: Bonus locazione

Il bonus per la locazione dell’abitazione principale è riconosciuto in misure diverse a seconda dell’ammontare del reddito e delle condizioni soggetti beneficiari.

  • € 300 euro in caso di redditi non superiori ad € 15.493,71
  • € 150 euro in caso di redditi oltre gli € 15.493,71 non superiori ad € 30.987,41
Per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono nel Comune di lavoro (a non meno di 100 Km. precedente residenza e comunque in una regione diversa dalla propria) spetta – per i primi tre anni – una detrazione pari a:

  • € 495,80 euro per i redditi non superiori ad € 15.493,71
  • €991,60 euro per i redditi compresi fra € 15.493,71 ed € 30.987,41
Prevista la detrazione in favore dei giovani fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto d’affitto per l’abitazione principale, purché diversa da quella dei genitori.

  • € 991,60 tre anni, ma soltanto in presenza di redditi non superiori ad € 15.493,71
Le detrazioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro.

Per il 2008 la detrazione per canoni di locazione è riconosciuta, su richiesta del contribuente, a seguito di presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione contenente gli estremi di registrazione del contratto di affitto, i requisiti relativi alla tipologia e all’ammontare del reddito, nonché il periodo per il quale l’immobile, oggetto della locazione, è adibito ad abitazione principale. Il sostituto d’imposta applica la detrazione in fase di conguaglio fiscale fino a capienza delle ritenute disponibili. Nel caso in cui la detrazione fosse superiore, lo stesso sostituto provvederà a indicare nel Cud l’importo non attribuito per consentire al contribuente di poterlo recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Per il 2007 la detrazione d’imposta si evidenzia solo in sede di presentazione di Unico PF o del 730.

Il bonus superiore all'imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni previste per redditi da lavoro dipendente o da pensione, dà luogo a un credito, nella dichiarazione dei redditi, che a scelta del contribuente, può essere utilizzato in compensazione tramite F24, anche per il pagamento dell’Ici, o essere portato in diminuzione dell’Irpef dell’anno successivo o chiesto a rimborso.

Finanziaria 2008: Bonus famiglie numerose

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che consente l’immediata disponibilità della detrazione di € 1.200 a favore delle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
L'importo verrà inserito in busta (1/12 al mese) direttamente dai sostituti d’imposta entro la capienza delle ritenute corrispondenti a ciascun periodo di paga.

La nuova detrazione spetta al 50% a ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato o, eventualmente, a ognuno in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice, o, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, spetta a quest’ultimo per il 100%.

Il soggetto avente diritto deve comunicare al proprio datore di lavoro di essere in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del bonus fiscale e si impegna a informarlo di eventuali variazioni.

I soggetti titolari anche o esclusivamente di altri redditi non da lavoro dipendente godranno del credito fiscale di € 1.200 al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La legge finanziaria 2008 dispone, inoltre, la retroattività della detrazione già a partire dai redditi 2007, l'importo in questo caso sarà riconosciuto dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione, su richiesta dell’interessato che dichiara di non aver percepito altri redditi oltre a quelli presenti nel Cud e a quelli dell’abitazione principale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia lo stesso dell’anno scorso, la richiesta deve essere presentata all’attuale sostituto d’imposta, corredata dal Cud relativo ai redditi 2007 rilasciato dal precedente. Se non fosse possibile erogare la somma per intero entro il periodo d’imposta, perché il credito eccede il monte ritenute, il sostituto evidenzierà l’importo residuo nel Cud, per consentirne il recupero da parte del contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Come per l’anno 2008, i soggetti aventi diritto, che non hanno esclusivamente redditi da lavoro dipendente e assimilati o di pensione, quelli che per motivi vari non hanno un sostituto d’imposta nel 2008 o che non abbiano ricevuto il credito d’imposta, ad esempio perché non ne hanno fatto richiesta o per incapienza delle ritenute, potranno usufruire del bonus - relativo al 2007 - in sede di presentazione del modello 730 o di Unico PF.

venerdì 18 gennaio 2008

Dal 1° gennaio 2007 tanto le detrazioni per i familiari a carico quanto quelle legate alla tipologia di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e così via) sono direttamente collegate all'ammontare complessivo del reddito annuo del contribuente.
In particolare, il loro importo decresce progressivamente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi oltre un determinato valore di reddito. Per il calcolo dell'importo effettivamente spettante va assunto come parametro di riferimento, quindi, il reddito complessivo.

Prima dell'intervento della Finanziaria 2008, nella definizione di "reddito complessivo" rientravano tutti i redditi posseduti nell'anno, compreso quello della rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale e quello delle rendite catastali delle sue pertinenze (box, cantina eccetera).
Questo sistema comportava, nel caso in cui il lavoratore (o il pensionato) non avesse comunicato al datore di lavoro (o all'ente di previdenza) di possedere altri redditi (anche, ad esempio, la sola abitazione principale), la concessione di detrazioni Irpef in misura superiore a quella effettivamente spettante. Difatti, il sostituto non poteva che considerare quale reddito complessivo esclusivamente quello di lavoro dipendente (o di pensione) erogato nell'anno.
La conseguenza negativa per il contribuente era quella di dover presentare, pena l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione e insufficiente versamento di Irpef, il modello 730 o il modello Unico e restituire, in tal modo, i maggiori importi di detrazione usufruiti.

La Finanziaria 2008 modifica, in maniera retroattiva, la nozione di reddito complessivo da considerare per il calcolo delle detrazioni, disponendo che lo stesso va assunto "al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze".
Da questa rettifica derivano due effetti favorevoli per il contribuente:

  1. un aumento, anche se modesto, dell'importo delle detrazioni
  2. l'eliminazione, nella situazione descritta, dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Un esempio può essere utile a valutare meglio l'utilità dell'intervento normativo.

Consideriamo un lavoratore dipendente con coniuge a carico, il cui reddito complessivo per l'anno 2007 è costituito da:


reddito di lavoro dipendente (corrisposto per l'intero anno) 14.200
rendita catastale (rivalutata) dell'abitazione principale 1.200
rendita catastale (rivalutata) di una pertinenza (ad es. la cantina) 100
totale reddito 15.500

Supponendo che egli non abbia comunicato al datore di lavoro la rendita dell'abitazione e della cantina, calcoliamo le detrazioni concesse dal datore di lavoro e quelle realmente spettanti.


Il datore di lavoro concederà le detrazioni derivanti dal seguente calcolo:

Reddito complessivo (quello corrisposto dal datore di lavoro) 14.200
Detrazione per coniuge la formula è: 800 - [110 x (14.200 : 15.000)] 696
Detrazione lav. dipendente la formula per il calcolo è:
1.338 + 502 x [(15.000 - 14.200) : 7.000]
1.395

Totale detrazioni 2.091


Detrazioni effettivamente spettanti:

Reddito complessivo (reddito di lav. dip. + abitazione + cantina) 15.500
Detrazione per coniuge (in base al totale del reddito spetta in misura fissa) 690
Detrazione lav. dipendente la formula è: 1.338 x [(55.000 - 15.500) : 40.000] 1.321

Totale detrazioni 2.011


Senza la modifica disposta dalla Finanziaria 2008, il lavoratore sarebbe stato obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per restituire le maggiori detrazioni riconosciute dal datore di lavoro che, nell'esempio, sono pari a € 80 (2.091-2011).
Ora, invece, non ha più questo obbligo, in quanto l'abitazione e la pertinenza non incidono più sul calcolo delle detrazioni.

A questo punto, considerato che la rettifica è intervenuta a fine anno e che i sostituti durante il 2007 hanno già determinato le detrazioni facendo riferimento alla precedente definizione di reddito complessivo, possono verificarsi due situazioni diverse, a seconda che il contribuente abbia comunicato o no al sostituto il possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
  1. Nel primo caso, il sostituto restituirà in sede di conguaglio la maggiore Irpef trattenuta durante l'anno, evitando così al contribuente la presentazione della dichiarazione dei redditi per il recupero delle somme. Ovviamente, se il conguaglio è già stato effettuato e per i rapporti di lavoro dipendente cessati prima della fine dell'anno, l'unica via per il lavoratore di recuperare la maggiore detrazione spettante è quella di presentare la dichiarazione
  2. Se nessuna comunicazione era stata fatta, le detrazioni calcolate dal datore di lavoro (o ente previdenziale) sono corrette e definitive e il contribuente, se non tenuto per altri motivi (ad esempio, perché possiede altri redditi) non sarà più obbligato a presentare il modello 730 o il modello Unico.

Per concludere, sempre con riferimento alle detrazioni Irpef per carichi familiari e di lavoro dipendente, si segnala l'altra novità introdotta dal comma 221 dell'articolo 1 della legge finanziaria, in base alla quale, dal 2008, per poter beneficiare di queste detrazioni, il lavoratore o il collaboratore ha l'obbligo di presentare annualmente apposita richiesta al proprio datore di lavoro con la quale dichiarare di averne diritto.
In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.
Per i familiari a carico è altresì necessario comunicare il codice fiscale delle persone per le quali si richiedono.

lunedì 26 febbraio 2007

Circolare del 16/02/2007 n. 11: Prima puntata

Circolare dell'Agenzia delle Entrate che contiene domande dei contribuenti e risposte dell'amministrazione finanziaria, vista la lunghezza la posterò in varie puntate, nel caso fosse di vostro interesse mandatemi il vostro indirizzo email e ve la invierò in versione integrale (29 pagine) in formato pdf.


Ininfluenza della ripartizione al 50% dei carichi di famiglia in relazione alle spese sostenute per gli stessi familiari.

D. Le nuove regole di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico stabilite dall'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, devono trovare applicazione anche nella ripartizione delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, del Tuir e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, oppure e' confermata per queste ultime la possibilita' per i genitori di procedere alla libera ripartizione delle spese sostenute nell'interesse dei figli mediante un'attestazione in calce al relativo documento di spesa?.

R. Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, vale esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico. Per quanto riguarda le modalita' di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, restano confermate le indicazioni gia' fornite dai precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle istruzione ai modelli di dichiarazione. In particolare, quando l'onere e' sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale e' intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento e' intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo puo' considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Detrazioni relative al solo 2007

D. La finanziaria reca diverse disposizioni agevolative in ordine all'acquisto di particolari prodotti (ad esempio, PC per i docenti, comma 296, frigoriferi, comma 353, televisori, comma 357, etc).
Poiche' e' noto che molti di questi acquisti avvengono con particolari modalita', come il pagamento mediante finanziarie o anche il rinvio del pagamento all'anno successivo - puo' accadere, ad esempio, che si inizi a pagare nel 2008 - e' possibile riconoscere la detrazione?

R. Le detrazioni di cui all'art. 1, commi 296, 353 e 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, legge finanziaria 2007), competono, ove sussistano le diverse condizioni richieste dalle norme in questione, a condizione che l'acquisto sia documentato tramite una fattura, ovvero uno scontrino fiscale recante i dati identificativi dell'acquirente (c.d. scontrino parlante), emessi nel 2007, a prescindere dalle modalita' di pagamento e dall'eventuale intervento di un soggetto finanziatore.

Studenti fuori sede

D. La lettera i-sexies) dell'articolo 15 del Tuir, introdotta dall'art. 1, comma 319 della legge finanziaria 2007 introduce una nuova detrazione relativa ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati da studenti universitari per unita' immobiliari situate nel comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi. Si chiede se possono beneficiare della detrazione per canoni di locazione gli studenti universitari che prendono in locazione alloggi siti nel comune sede dell'Universita', nel caso in cui il loro comune di residenza appartenga alla stessa circoscrizione provinciale ovvero sia ubicato a meno di 100 km di distanza.

R. La risposta al quesito e' desumibile dalla stessa lettera dell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR introdotto dall'art. 1, comma 319, della legge finanziaria 2007. La norma stabilisce, tra l'altro, due condizioni al fine di poter usufruire della detrazione delle spese per canoni di locazione pagati dagli studenti:

1. l'universita' deve essere ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 km;

2. il comune di residenza dello studente in ogni caso deve appartenere ad una provincia diversa da quella in cui e' situata l'universita'.

Lo studente, o il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico, non puo' beneficiare della detrazione in relazione ai contratti di locazione immobiliare, se le due predette condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte.

giovedì 4 gennaio 2007

finanziaria 2007 - detrazioni IRPEF

Oltre alla modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell'Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall'imposta.

Le detrazioni inserite nel nuovo articolo 12 del Tuir possono essere definite "teoriche" (o detrazioni di base). Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a € 95.000, per le detrazioni dei figli, a € 80.000, per quelle del coniuge e degli altri familiari.

La detrazione base per il coniuge e i figli di età inferiore a tre anni è stata stabilita in € 800, essa aumenta:
  • di € 220 per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92
  • di € 100 per il figlio di età inferiore a tre anni
  • di € 200, per tutti i figli, quando sono più di tre.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a € 690) è per la detrazione del coniuge a carico, quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra € 15.001 e € 40.000, negli altri casi per calcolare l'importo effettivamente spettante occorrerà vedere a qunto corrispèonde la detrazione per il proprio reddito.
Per il coniuge a carico è stato previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra € 10 e € 30, se il reddito è compreso tra € 29.001 e € 35.200.

Sono rimasti invariati i presupposti per poter ritenere una persona fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio.
Tra queste, ricordiamo:
  • il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili
  • l'attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste
  • l'assegnazione dell'intero importo della detrazione per i figli al genitore che ha a carico anche il coniuge
  • la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Le novità per i figli a carico
Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che: se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50% quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.


Nuova detrazione anche per i badanti
E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.
Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per cento da calcolare su un importo massimo di € 2.100.
La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi € 40.000 ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri presupposti necessari per la richiesta del beneficio.