Dal 1° gennaio 2007 tanto le detrazioni per i familiari a carico quanto quelle legate alla tipologia di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e così via) sono direttamente collegate all'ammontare complessivo del reddito annuo del contribuente.
In particolare, il loro importo decresce progressivamente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi oltre un determinato valore di reddito. Per il calcolo dell'importo effettivamente spettante va assunto come parametro di riferimento, quindi, il reddito complessivo.
Prima dell'intervento della Finanziaria 2008, nella definizione di "reddito complessivo" rientravano tutti i redditi posseduti nell'anno, compreso quello della rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale e quello delle rendite catastali delle sue pertinenze (box, cantina eccetera).
Questo sistema comportava, nel caso in cui il lavoratore (o il pensionato) non avesse comunicato al datore di lavoro (o all'ente di previdenza) di possedere altri redditi (anche, ad esempio, la sola abitazione principale), la concessione di detrazioni Irpef in misura superiore a quella effettivamente spettante. Difatti, il sostituto non poteva che considerare quale reddito complessivo esclusivamente quello di lavoro dipendente (o di pensione) erogato nell'anno.
La conseguenza negativa per il contribuente era quella di dover presentare, pena l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione e insufficiente versamento di Irpef, il modello 730 o il modello Unico e restituire, in tal modo, i maggiori importi di detrazione usufruiti.
La Finanziaria 2008 modifica, in maniera retroattiva, la nozione di reddito complessivo da considerare per il calcolo delle detrazioni, disponendo che lo stesso va assunto "al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze".
Da questa rettifica derivano due effetti favorevoli per il contribuente:
- un aumento, anche se modesto, dell'importo delle detrazioni
- l'eliminazione, nella situazione descritta, dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Consideriamo un lavoratore dipendente con coniuge a carico, il cui reddito complessivo per l'anno 2007 è costituito da:
reddito di lavoro dipendente (corrisposto per l'intero anno) | 14.200 |
rendita catastale (rivalutata) dell'abitazione principale | 1.200 |
rendita catastale (rivalutata) di una pertinenza (ad es. la cantina) | 100 |
totale reddito | 15.500 |
Il datore di lavoro concederà le detrazioni derivanti dal seguente calcolo:
Reddito complessivo | (quello corrisposto dal datore di lavoro) | 14.200 |
Detrazione per coniuge | la formula è: 800 - [110 x (14.200 : 15.000)] | 696 |
Detrazione lav. dipendente | la formula per il calcolo è: 1.338 + 502 x [(15.000 - 14.200) : 7.000] | 1.395 |
| Totale detrazioni | 2.091 |
Detrazioni effettivamente spettanti:
Reddito complessivo | (reddito di lav. dip. + abitazione + cantina) | 15.500 |
Detrazione per coniuge | (in base al totale del reddito spetta in misura fissa) | 690 |
Detrazione lav. dipendente | la formula è: 1.338 x [(55.000 - 15.500) : 40.000] | 1.321 |
| Totale detrazioni | 2.011 |
Ora, invece, non ha più questo obbligo, in quanto l'abitazione e la pertinenza non incidono più sul calcolo delle detrazioni.
A questo punto, considerato che la rettifica è intervenuta a fine anno e che i sostituti durante il 2007 hanno già determinato le detrazioni facendo riferimento alla precedente definizione di reddito complessivo, possono verificarsi due situazioni diverse, a seconda che il contribuente abbia comunicato o no al sostituto il possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
- Nel primo caso, il sostituto restituirà in sede di conguaglio la maggiore Irpef trattenuta durante l'anno, evitando così al contribuente la presentazione della dichiarazione dei redditi per il recupero delle somme. Ovviamente, se il conguaglio è già stato effettuato e per i rapporti di lavoro dipendente cessati prima della fine dell'anno, l'unica via per il lavoratore di recuperare la maggiore detrazione spettante è quella di presentare la dichiarazione
- Se nessuna comunicazione era stata fatta, le detrazioni calcolate dal datore di lavoro (o ente previdenziale) sono corrette e definitive e il contribuente, se non tenuto per altri motivi (ad esempio, perché possiede altri redditi) non sarà più obbligato a presentare il modello 730 o il modello Unico.
In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.
Per i familiari a carico è altresì necessario comunicare il codice fiscale delle persone per le quali si richiedono.
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