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sabato 22 maggio 2010

Studi di Settore 2010: Adeguamento IVA a rate

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010 ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif." del modello F24 per il versamento della maggiore imposta in più soluzioni.
Adempimento per cui si utilizza il codice tributo 6494 denominato "Studi di settore - adeguamento Iva".
Le informazioni dell'eventuale rateazione vanno riportate nel campo "NNRR" dove NN indica il numero della rata da versare e RR quello delle rate complessive. Con le cifre "0101" si evidenzia, invece, che il pagamento avviene in un'unica soluzione

Qui le risorse su Studi Settore 2010

sabato 17 aprile 2010

Studi di settore 2010: Disponibili 69 bozze

Sono on line le prime bozze delle istruzioni ai modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009.

Si tratta di 68 studi che riguardano:
  • 21 studi per il comparto manifatture
  • 20 per il settore dei servizi
  • 6 per le attività professionali
  • 21 per gli operatori del commercio.
Ai 68 si aggiunge lo studio UM09 coinvolge i commercianti e gli intermediari della vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di autovetture e autoveicoli (leggeri e non), comprese le agenzie di compravendita.

Potete scaricare le bozze qui

lunedì 6 agosto 2007

Extragettito: Le novità fiscali

Il Senato ha approvato questo pomeriggio il decreto 'tesoretto', riconfermando la fiducia al Governo, ecco le principali novità di carattere fiscale.

  • Cuneo fiscale: Vengono estese alle imprese assicurative, alle banche e agli altri enti finanziari le agevolazioni Irap, introdotte dalla Finanziaria 2007 con la finalità di ridurre il costo del lavoro: deduzione di € 5.000 euro annui per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (l'importo è raddoppiato per le imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale assunto a tempo indeterminato. Contemporaneamente, viene limitata la deducibilità degli interessi passivi per banche e società finanziarie.
  • Deducibilità costi auto aziendali: Torna la deducibilità delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di scalare nella determinazione del reddito il 40% dei costi sostenuti per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (la percentuale resta fissa all'80% per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio); nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa limitatamente a un solo veicolo.Passa invece al 90% la deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Le nuove percentuali si applicano dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007. Diversi gli importi per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006: 20% per i veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, 30% per artisti e professionisti, 65% per i veicoli concessi in uso ai dipendenti. Dei maggiori importi deducibili (rispetto a quelli determinati in base alle norme dettate dal collegato alla Finanziaria), si potrà tener conto ai fini del versamento della seconda (o unica) rata di acconto relativa al 2007.
  • Fringe benefit: Diminuisce, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, il valore da attribuire ai veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori. Torna dal 50% al 30% la quota da considerare per il compenso in natura: si tratta dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle specifiche tabelle elaborate dall'Aci.
  • Studi di settore: Viene affermata la natura sperimentale dei nuovi indicatori di normalità economica applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e che i maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. Di conseguenza, i contribuenti che dichiarano un ammontare inferiore non saranno soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, sarà compito dell'ufficio fiscale motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
  • Elenchi clienti e fornitori: I contribuenti in regime di contabilità semplificata sono esclusi dall'obbligo di tenere e trasmettere all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e dei fornitori relativamente all'anno d'imposta 2006.

martedì 10 luglio 2007

Studi di settore: Circolare 41/E

Riporto il link alla circolare n. 41/E del 6 luglio, l'Agenzia delle entrate fornisce gli ultimi chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2007, che ha introdotto modifiche in materia di indicatori di normalità economica, e del Dpcm 14 giugno 2007, che ha stabilito la proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività per cui risultano approvati studi di settore.

venerdì 6 luglio 2007

Studi di settore: Adeguamento al minimo

È in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” il decreto ministeriale firmato mercoledì scorso che riguarda la possibilità di adeguarsi al minimo dell’intervallo indicato da Gerico, integrato dagli indicatori di normalità economica. Questo livello non potrà essere inferiore a quello della sola congruità. Inoltre il decreto dispone che gli accertamenti non possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi e compensi al di sotto del livello minimo di congruità. Nei prossimi giorni è attesa una circolare dell’agenzia delle Entrate, con la quale verranno chiariti i contenuti del decreto.

mercoledì 13 giugno 2007

Unico 2007: Studi di settore oramai è fantascienza

Ma fate pace con il cervello...

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 12 giugno 2007, annuncia che la revisione degli studi di settore vigenti per il periodo d’imposta 2006, che sarà operata tra il 2007 ed il 2009, dovrebbe renderli più efficaci nel considerare le situazioni per le quali l’attuale versione di Gerico determina risultati non aderenti alla realtà.
In pratica l’Agenzia ammette che l’attuale versione di Gerico non funziona e avverte che la revisione potrà portare a non tener conto dei risultati degli attuali studi per il periodo d’imposta 2006.
Infatti, si spiega che nel contraddittorio con il contribuente relativamente al periodo d’imposta 2006 gli uffici potranno tenere conto dei risultati di Gerico che verrà revisionato. La maggiore fonte di perplessità rimangono gli indicatori di normalità economica previsti dalla Finanziaria 2007, per questo è in fase di elaborazione un software che sia in grado di individuare le condizioni di marginalità economica.
Nella circolare si precisa che il campo annotazioni può essere utilizzato non solo in caso di marginalità ma anche nel caso in cui esistano elementi idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi in base agli studi. In merito all’applicazione degli studi ai professionisti per i quali Gerico ha operatività definitiva dal periodo d’imposta 2006 (ad esempio notai, psicologi e odontoiatri), si specifica che gli uffici non potranno tener conto dei maggiori compensi derivanti dai nuovi indici.

domenica 1 aprile 2007

Circolare n. 11/E : Novità negli studi di settore

Con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcune delle novità introdotte dalla Finanziaria 2007 in materia di studi di

Continuità nello svolgimento dell'attività

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina era prevista l’esclusione dall’applicazione degli studi per quei soggetti che avessero iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, ovvero che non si trovassero in un periodo di normale svolgimento

Adesso gli studi di settore vanno comunque applicati ai casi in cui, dopo essere stata cessata, l'attività venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
in particolare devono intendersi come “prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:

  • acquisto d'azienda
  • donazione o successione d'azienda
  • operazioni di trasformazione
  • operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Indicatori di normalità economica

Vengono introdotti negli studi di settore i nuovi indicatori di normalità economica utilizzati per la determinazione del ricavo o compenso puntuale stimato per la specifica attività svolta.

Si hanno due fasi:

  • una prima fase transitoria in vigore a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, che prevede l’introduzione di specifici “indicatori di normalità economica”, di significativa rilevanza, da applicarsi fino al momento dell’elaborazione e revisione degli studi di settore già in vigore.
  • una fase in cui l’elaborazione e la revisione degli studi avverrà tenendo conto anche di "valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico".

In pratica un’eventuale incoerenza rispetto a uno o più indicatori determinerà un incremento del ricavo o compenso, sia in termini di congruità (ricavo o compenso puntuale), che in termini di limite inferiore dell’intervallo di confidenza (ricavo o compenso minimo).

Limiti all’accertamento

E’ prevista la parziale inibizione di accertamenti di tipo induttivo (rettifiche di ricavi o compensi basate su presunzioni) nei confronti dei soggetti che dichiarino ricavi o compensi non inferiori al livello di congruità stimato

Valenza probatoria

La Finanziaria 2007 ha anche parzialmente modificato il dettato dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 146/1998. Tale norma, nella sua nuova formulazione, prevede che gli accertamenti basati sugli studi di settore vengano effettuati "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
Il semplice scostamento tra quanto dichiarato e quanto stimato dallo studio di settore deve ritenersi, pertanto, sufficiente a legittimare una rettifica da parte dell’ufficio.