domenica 1 aprile 2007

Circolare n. 11/E : Novità negli studi di settore

Con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire alcune delle novità introdotte dalla Finanziaria 2007 in materia di studi di

Continuità nello svolgimento dell'attività

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina era prevista l’esclusione dall’applicazione degli studi per quei soggetti che avessero iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, ovvero che non si trovassero in un periodo di normale svolgimento

Adesso gli studi di settore vanno comunque applicati ai casi in cui, dopo essere stata cessata, l'attività venga nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
in particolare devono intendersi come “prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:

  • acquisto d'azienda
  • donazione o successione d'azienda
  • operazioni di trasformazione
  • operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Indicatori di normalità economica

Vengono introdotti negli studi di settore i nuovi indicatori di normalità economica utilizzati per la determinazione del ricavo o compenso puntuale stimato per la specifica attività svolta.

Si hanno due fasi:

  • una prima fase transitoria in vigore a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, che prevede l’introduzione di specifici “indicatori di normalità economica”, di significativa rilevanza, da applicarsi fino al momento dell’elaborazione e revisione degli studi di settore già in vigore.
  • una fase in cui l’elaborazione e la revisione degli studi avverrà tenendo conto anche di "valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico".

In pratica un’eventuale incoerenza rispetto a uno o più indicatori determinerà un incremento del ricavo o compenso, sia in termini di congruità (ricavo o compenso puntuale), che in termini di limite inferiore dell’intervallo di confidenza (ricavo o compenso minimo).

Limiti all’accertamento

E’ prevista la parziale inibizione di accertamenti di tipo induttivo (rettifiche di ricavi o compensi basate su presunzioni) nei confronti dei soggetti che dichiarino ricavi o compensi non inferiori al livello di congruità stimato

Valenza probatoria

La Finanziaria 2007 ha anche parzialmente modificato il dettato dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 146/1998. Tale norma, nella sua nuova formulazione, prevede che gli accertamenti basati sugli studi di settore vengano effettuati "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
Il semplice scostamento tra quanto dichiarato e quanto stimato dallo studio di settore deve ritenersi, pertanto, sufficiente a legittimare una rettifica da parte dell’ufficio.

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