sabato 31 marzo 2007

Autovetture: Ammortamento

Il Dl 262/06 ha dimezzato, con effetto dal 1° gennaio 2006, la percentuale di deduzione dei costi delle auto aziendali (prevista dall’articolo 164 del Tuir) dal 50% al 25%, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire una duplice interpretazione a riguardo con la circolare 1/E/2007.
  • Nel caso di esercizio in forma individuale la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di costo è limitata ad un solo veicolo;
  • Se l’attività è svolta sotto forma di attività semplici o da associazioni, la deducibilità è consentita per un veicolo per ciascun socio o associato.
Rimangono inalterati i limiti massimi di costo fiscalmente riconosciuti su cui poter calcolare la percentuale di deduzione per le autovetture, gli autocaravan e per i motocicli. Nel caso però di “vecchi” veicoli è necessario chiarire come calcolare le quote deducibili di ammortamento. Esistono due opzioni:
  • seguire la nuova regola del 25% per il totale ammortizzabile. Dal momento che l’ammortamento dedotto fino al 2005 “copre” integralmente l’importo deducibile, l’intera quota 2006 dovrà essere considerata fiscalmente indeducibile, così come ogni quota ulteriore;
  • applicando rigidamente la decorrenza 2006 alla modifica normativa, si potrebbe invece consentire al professionista la deducibilità del 25% dell’ammortamento stanziato nell’anno citato. Proseguendo in tal modo anche nel 2007 si arriverebbe, però, ad un ammortamento complessivo che è pari al 37,5% del totale. L’eccedenza rispetto al 25% si giustificherebbe considerando il fatto che l’ammortamento è iniziato prima del 2006, quando la quota di deducibilità era maggiore.
Si spera che a breve il Fisco fornisca chiarimenti a riguardo, anche perchè la quota dedotta complessivamente a titolo di ammortamento incide sulla percentuale di tassabilità della plusvalenza o di deducibilità della minusvalenza realizzata in sede di cessione (circolare 28/E/2006).

Nessun commento: