Beni immateriali: Ammortamento
L’art. 37, co. 45, D.L. 223/2006, modificando l’art. 103, co. 1, TUIR, ha previsto che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno , dei brevetti industriali, dei processi e know how (esempio più comune è il software) è incrementato da 1/3 al 50% e che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei marchi di impresa è ridotto da 1/10 a 1/18.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti.
Quanto ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell’ammortamento si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4 luglio 2006, ovvero nei cinque anni precedenti.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti.
Quanto ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell’ammortamento si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4 luglio 2006, ovvero nei cinque anni precedenti.