Visualizzazione post con etichetta Detrazione 19% mutuo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Detrazione 19% mutuo. Mostra tutti i post

mercoledì 9 gennaio 2008

Finanziaria 2008: Detrazione interessi mututo abitazione principale

L'articolo 1 comma 202 della Finanziaria 2008 ha innalzato il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, su cui calcolare la detrazione del 19% per chi ha contratto mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei propri familiari. Detto limite passa da € 3.615,20 ad € 4.000.
Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri sale ad € 760 (19% di € 4.000 ), contro i € 687 circa (19% di € 3615,20) " con un risparmio d'imposta di 73 euro.

Quadro normativo
La norma riconosce la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di un contratto di mutuo, che peraltro deve essere garantito da ipoteca su immobili, e non di altri contratti di finanziamento. Lo stesso deve:

  • essere stipulato nei dodici mesi antecedenti o successivi all'acquisto stesso, tranne "nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare maggiorata delle spese e degli oneri correlati"
  • essere erogato da un soggetto residente in Italia (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della Comunità europea.
Ulteriore condizione è che, entro un anno dall'acquisto, l'immobile venga destinato dall'acquirente ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei propri familiari (tale è considerato anche il coniuge separato); il venir meno di questa destinazione, fatte salve alcune eccezioni, comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale. La dimora abituale risulta dai registri anagrafici, ma con autocertificazione il contribuente può attestare che essa si trova in luogo diverso.

Il limite alla detrazione
Nel limite di € 4.000 , oltre agli interessi passivi, sono compresi, come già accennato, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Tra gli oneri accessori troviamo l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese per l'iscrizione di ipoteca, gli oneri fiscali (l'imposta sostitutiva di cui al Dpr 601/73) eccetera.

Il limite prescinde dai soggetti contitolari del mutuo, i quali possono detrarre gli interessi solo per la loro quota (ad esempio, per mutuo intestato al 25% a quatto soggetti, ciascuno di essi può detrarre al massimo € 190 , corrispondenti al 19% di € 4000 / 4).
Per i mutui stipulati prima del 1993, invece, il tetto si riferiva a ciascun cointestatario (riprendendo l'esempio precedente, ognuno dei quattro cointestatari poteva usufruire di una detrazione ben più significativa, pari al 19% di 7 milioni e, quindi, di 1.330.000 lire).

Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, quindi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest' ultimo per entrambe le quote.
L'importo di € 4.000 unico anche in presenza di più contratti di mutuo relativi allo stesso immobile.
Ricordo che comunque gli interessi passivi, nell'ipotesi di mutuo eccedente il prezzo d'acquisto dell'immobile (comprensivo degli oneri accessori), non sono detraibili per intero, ma in proporzione alla quota di mutuo destinata a coprire il predetto prezzo.

venerdì 23 novembre 2007

Finanziaria 2008: il punto della situazione

Il Governo ha incassato la fiducia della Camera sul "maxiemendamento" interamente sostitutivo del collegato alla Finanziaria licenziato dal Senato, di seguito un pò di novità:

"Bonus incapienti"
Per i soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, arriva il cosiddetto "bonus incapienti". Sono € 150,00 che gran parte dei contribuenti riceveranno nel prossimo mese di dicembre. Agli stessi soggetti è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma, di pari importo, per ciascun familiare a carico. Dall'erogazione del bonus restano esclusi sia coloro che, nel 2006, hanno avuto un reddito complessivo superiore ad € 50.000,00, sia coloro che, nello stesso anno, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

Ici in dichiarazione

Il nuovo articolo 39 abroga le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 che a, decorrere dall'anno 2008, rendevano obbligatorio specificare in dichiarazione, per ciascun fabbricato, oltre all'indirizzo anche l'identificativo dell'immobile (codice comune, foglio, sezione, particella e subalterno). Resta fermo, invece l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dal 2007 - nel quadro relativo ai fabbricati, per ciascun immobile - l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente.

Scontrino parlante dal 1° gennaio
A partire dallo 01.01.2008 per ottenere le deduzioni e detrazioni Irpef per le spese sanitarie, non sarà più possibile allegare allo scontrino la documentazione rilasciata dal farmacista. Il beneficio fiscale per l'acquisto di farmaci sarà infatti riconosciuto solo se la spesa sarà certificata da fattura o scontrino "parlante", da cui risultino cioè natura, qualità e quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario.

Limiti più ampi per la detrazione del mutuo costruzione casa
La detrazione del 19% per gli interessi passivi pagati sul mutuo per la costruzione dell'abitazione principale scatta a condizione che la stipula del mutuo da parte del proprietario dell'immobile avvenga nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori, viene esteso l'arco temporale di riferimento che prima andava dai sei mesi antecedenti ai sei mesi successivi rispetto alla data di stipula del contratto di mutuo.

mercoledì 21 novembre 2007

Detrazione 19% mutuo: Sostituzione mutuo

Come è noto la percentuale di interessi detraibili del mutuo per l'abitazione principale è una proporzione tra il costo dell'immobile e il mutuo contratto (es. costo = 100.000, mutuo = 125.000, percentuale detraibile = 100.000/125.000 = 80%).
Con la risoluzione n. 328/E si specifica che questa proporzione rimane anche in caso di estinzione del vecchio mutuo e di stipula di uno nuovo con importo massimo pari al capitale residuo maggiorato delle spese e degli oneri correlati.
In pratica in caso di estinzione/sostituzione del vecchio mutuo con uno nuovo di importo superiore al capitale residuo maggiorato delle spese e degli altri oneri correlati il contribuente dovrà calcolare gli interessi detraibili rapportando l’ammontare ancora da rimborsare del vecchio mutuo all’importo di quello nuovo.

Ricordo che l'art.15, comma 1, lettera b), del Tuir riconosce una detrazione d’imposta del 19% in relazione agli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, per un importo non superiore ad € 3.615,20.

martedì 6 novembre 2007

Detrazione 19% mutuo: E' necessaria la DIA

Per usufruire della detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario è necessario, oltre ad aver avviato e concluso i lavori di completamento dell'immobile da adibire ad abitazione principale entro i termini previsti dalle norme, comunicare al Comune la data di inizio lavori (DIA).

Così si afferma nella risoluzione n. 310/E dell'Agenzia delle Entrate 05.11.2007; secondo l'Agenzia "la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per poter verificare il rispetto della condizione temporale" indicata nel decreto n. 311 del 1999, che "riconosce la detrazione d'imposta per gli interessi passivi solo a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo".
Secondo i tecnici delle Entrate, infatti non può assumere rilevanza la data delle fatture relative alle spese sostenute, dato che la loro emissione potrebbe essere successiva all'effettiva data di inizio dei lavori.

Tra gli adempimenti richiesti per poter usufruire della detrazione, conclude la risoluzione, è previsto espressamente che il contribuente conservi le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia.