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domenica 28 ottobre 2007

Fatturazione inesistente: La deve provare il fisco

Era ora non si può essere sempre costretti a dimostrare di essere innocenti ogni tanto l'erario si deve impegnare a dire perchè si è colpevoli.

La Cassazione, con la sentenza n. 21953 del 21 settembre 2007, ha stabilito che per contestare l’indebita detrazione dell’Iva da parte di un contribuente, per fatture di acquisto relative a presunte operazioni inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve fornire elementi indiziari che inficino questa contabilità. Non è sufficiente che essa asserisca di non accettare i dati che emergono dalla documentazione, ma deve indicare necessariamente gli elementi sui quali si fonda la sua asserzione. La Corte ha chiarito che la fattura è di per sé un documento idoneo a consentire la detrazione Iva e l’onere di provarne la falsità è dell’amministrazione finanziaria che deve dimostrare se l’operazione è in tutto o in parte inesistente.

domenica 26 novembre 2006

Fatture dell'agente dell'agente di commercio

Delibera Fondazione Enasarco 22.05.2003 n.26 - Nota Fondazione Enasarco 31.10.2003

Ai fini della determinazione del contributo enasarco bisogna distinguere se l'attività di agente viene svolta in forma individuale o di società di persone (snc, sas) o in forma di S.r.l. o S.p.A.

Agenti in forma individuale o di società di persone

Il contributo enasarco viene calcolato su tutte le somme dovute nella percentuale del 13,50% (aliquota in vigore dal 01.01.2006), di cui un 50% a carico dell'agente e il restante 50% a carico del mandante.
Tale aliquota si applica alle provvigioni fino ad un massimale di imponibile pari ad € 25.481,00 (contributo max: 25.481,00 x 13,50% = 3.439,94) per gli agenti monomandatari e pari ad € 14.561,00 (contributo max: 14.561,00 x 13,50% = 1.965,74) per i plurimandatari.
La ritenuta enasarco dovrà essere quindi esposta in fattura dall'agente (fino a raggiungimento del massimale) nella misura del 6,75% (13,50% / 2) dell' imponibile provvigionale fatturato.
Nel caso di forma societaria i contributi verranno ripartiti tra i soci illimitatamente responsabili (per la sas i soci accomandatari) in base alle quote sociali o, se diverse, in base alle quote di ripartizione degli utili.

Agenti in forma di S.p.A. o S.r.l.

Il contributo è calcolato sulle provvigioni dovute nell'anno nella seguente misura:
  1. fino ad € 13.000.000,00 aliquota del 2,00%
  2. oltre € 13.000.000, 00 fino a € 20.000.000, 00 aliquota del 1,00%
  3. oltre € 20.000.000,00 fino a € 26.000.000,00 aliquota del 0.50%
  4. oltre € 26.000.000,00 aliquota del 0.10%
in questo caso il contributo è interamente a carico del mandante, ragion per cui in fattura l'agente non dovrà indicare la ritenuta enasarco.

Per i riferimenti normativi si può consultare il sito www.enasarco.it