Fatturazione inesistente: La deve provare il fisco
Era ora non si può essere sempre costretti a dimostrare di essere innocenti ogni tanto l'erario si deve impegnare a dire perchè si è colpevoli.
La Cassazione, con la sentenza n. 21953 del 21 settembre 2007, ha stabilito che per contestare l’indebita detrazione dell’Iva da parte di un contribuente, per fatture di acquisto relative a presunte operazioni inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve fornire elementi indiziari che inficino questa contabilità. Non è sufficiente che essa asserisca di non accettare i dati che emergono dalla documentazione, ma deve indicare necessariamente gli elementi sui quali si fonda la sua asserzione. La Corte ha chiarito che la fattura è di per sé un documento idoneo a consentire la detrazione Iva e l’onere di provarne la falsità è dell’amministrazione finanziaria che deve dimostrare se l’operazione è in tutto o in parte inesistente.
La Cassazione, con la sentenza n. 21953 del 21 settembre 2007, ha stabilito che per contestare l’indebita detrazione dell’Iva da parte di un contribuente, per fatture di acquisto relative a presunte operazioni inesistenti, l’amministrazione finanziaria deve fornire elementi indiziari che inficino questa contabilità. Non è sufficiente che essa asserisca di non accettare i dati che emergono dalla documentazione, ma deve indicare necessariamente gli elementi sui quali si fonda la sua asserzione. La Corte ha chiarito che la fattura è di per sé un documento idoneo a consentire la detrazione Iva e l’onere di provarne la falsità è dell’amministrazione finanziaria che deve dimostrare se l’operazione è in tutto o in parte inesistente.
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