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martedì 29 gennaio 2008

Successioni e donazioni: Chiarimenti

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n.3/E del 22 gennaio 2008, torna a fornire chiarimenti sulla disciplina tributaria applicabile nelle ipotesi di "successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione".

Franchigie

Per la determinazione della franchigia applicabile, nell'ambito dell'imposta sulle successione, sulla quota devoluta all'erede o al legatario, occorre tener conto di tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, comprese quelle compiute nel periodo in cui il tributo era stata abrogato (vale a dire, fra il 25 ottobre 2001 e il 29 novembre 2006), per le quali, in base al regime vigente ratione temporis, sia stata riconosciuta una franchigia che abbia assorbito, in tutto o in parte, l'imposta dovuta.

In pratica l'ammontare delle franchigie deve essere ridotto del valore attuale di tutte le donazioni e degli altri atti a titolo gratuito precedentemente posti in essere dal disponente in favore dello stesso beneficiario, ivi comprese le donazioni effettuate durante il periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, fatta eccezione delle sole donazioni pregresse e degli altri atti a titolo gratuito per i quali l'imposta sia stata già corrisposta.


Vincoli di destinazione

Va operata una distinzione tra la costituzione di vincoli di destinazione comportante il trasferimento di beni (ad esempio, il negozio fiduciario) e la costituzione di vincoli che, invece, non è dotata di effetti traslativi (ad esempio il patrimonio destinato da una società a uno specifico affare), precisando che solo nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo sia funzionale al trasferimento di beni in capo a un soggetto diverso dal disponente le imposte sono dovute in misura proporzionale.

Trust
Il trust, che è comunque da ricomprendere nella categoria dei vincoli di destinazione, disciplinato da un trattamento tributario ad hoc.

In breve l'Amministrazione ha chiarito che il conferimento di beni in un trust va in ogni caso assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, anche quando non abbia effetti traslativi (ad esempio, nell'ipotesi di trust auto-dichiarato, in cui il disponente designa se stesso come trustee). Ciò in quanto, mediante la costituzione di un trust si realizza un patrimonio dotato di una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee, a tal punto da poterlo considerare equiparabile a un ente a sé stante, come del resto ha fatto il legislatore ai fini delle imposte dirette.

Diversamente è a dirsi per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che, anche nell'ipotesi di trust, sono dovute in misura proporzionale solo per le operazioni che comportino un effettivo trasferimento di beni.

Per quanto riguarda le operazioni compiute durante la vita del trust e il passaggio dei beni costituiti in trust in favore di soggetti terzi (beneficiari finali e non), l'Agenzia ha osservato che le stesse rilevano distintamente ai fini dell'applicazione delle imposte e vanno quindi assoggettate ad autonoma imposizione, fatta salva l'ipotesi in cui i beni siano destinati in favore di beneficiari individuabili quanto meno relativamente al rapporto di matrimonio, parentela o affinità con il disponente.
In quest'ultimo caso, infatti, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta una sola volta al momento della costituzione del trust, e si applica, a differenza di quanto accade nelle rimanenti ipotesi di costituzione di un trust - per la tassazione delle quali deve farsi riferimento al rapporto intercorrente tra disponente e trustee - con l'aliquota e la franchigia eventualmente spettante al beneficiario in virtù del particolare rapporto familiare eventualmente intercorrente tra questi e il disponente.

Prima casa

In merito l'Amministrazione ha chiarito che l'agevolazione "prima casa" è tuttora applicabile ai trasferimenti mortis causa e a titolo gratuito aventi per oggetto abitazioni non di lusso, adibite dal beneficiario ad abitazione principale, e comporta esclusivamente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non anche il riconoscimento di alcun beneficio per quanto attiene l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.


Trasferimenti d’azienda e di partecipazioni

Riguardo all'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista per i trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali in favore dei discendenti in linea retta e, a partire dal 1° gennaio 2008, anche del coniuge; si specifica che l'esenzione spetta a condizione che ne sia fatta esplicita richiesta in atto e che il beneficiario dell'attribuzione continui l'attività aziendale o, nell'ipotesi in cui le azioni trasferite siano emesse da una società di capitali, detenga il controllo della società per almeno cinque anni dal trasferimento.

In mancanza di un'espressa indicazione normativa in tal senso, è stato opportunamente precisato che il conferimento dell'azienda in una società prima che sia decorso il quinquennio dall'attribuzione dell'azienda stessa non è causa di decadenza dall'esenzione, in quanto assimilabile al proseguimento dell'attività imprenditoriale.

martedì 8 gennaio 2008

Finanziaria 2008: Successione e donazione di azienda

La Finanziaria 2008 all'art. 1 comma 31 detta disposizioni agevolative sulla successione e donazione si azienda al coniuge; quest'ultimo, infatti, non paga più l’imposta sulle successioni e donazioni sul trasferimento di aziende, di quote societarie e di azioni e nel caso in cui nelll’azienda trasferita fosse presente un immobile, anche le imposte ipotecaria e catastale per l’espletamento delle formalità di trascrizione e di voltura non sono dovute.


Già con la Finanziaria 2007 era stato previsto un caso di esenzione dal pagamento dell’imposta, se i beneficiari erano i “discendenti”, ma nulla era previsto per il coniuge del donante o della persona deceduta, la Finanziaria per il 2008 colma la lacuna, estendendo ai coniugi il beneficio dell’esenzione, sempre che sussistano le stesse condizioni già dettate per i discendenti.

I presupposti per l’esenzione
Con l’entrata in vigore della legge finanziaria, quindi, l’esenzione da imposta sulle successioni e sulle donazioni (e dalle imposte ipocatastali) è ammessa in presenza delle condizioni di seguito riportate:

  1. destinatari del trasferimento devono essere, come detto, il coniuge e i discendenti del disponente. L’agevolazione non spetta, pertanto, anche a fratelli e sorelle o altri parenti
  2. quando si ereditano o si ricevono in donazione quote di società o azioni di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, è necessario che, grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquisiscano o integrino il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società. Se le quote sono possedute in società di persone, la legge non pone alcuna particolare condizione per l’ottenimento dell’agevolazione
  3. i beneficiari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In caso contrario, si decade dal beneficio
  4. tale impegno, infine, deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatari) nella dichiarazione di successione (o nell’atto di donazione).

Se manca anche una delle condizioni sopra elencate, non si ha diritto all’agevolazione fiscale. Si decade dalla stessa nel caso in cui sia già stata fruita.

Effetti derivanti dalla perdita del beneficio
La decadenza comporta il pagamento:

  • dell’imposta sulle successioni e donazioni, nella misura ordinaria
  • di una sanzione amministrativa (prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997) pari al 30% del tributo non versato
  • degli interessi di mora, che vanno calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
E’ utile ricordare che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 341/2007, ha precisato che non rientra tra le cause di decadenza il conferimento dell’azienda o della partecipazione in un’altra società, al fine di continuare l’attività imprenditoriale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla donazione o dall’apertura della successione. L’operazione di conferimento, difatti, in tal caso è ritenuta assimilabile al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa e non determina, pertanto, la perdita del beneficio dell’esenzione.
In tale occasione, l’Agenzia ha chiarito che si deve intendere rispettata la condizione della prosecuzione dell’attività, quando, ad esempio, l’azienda è conferita in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta. Oppure quando si conferisce l’azienda in una società di capitali, a patto che, in tal caso, le azioni o le quote assegnate al beneficiario gli consentano di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società stessa.

domenica 1 aprile 2007

Successioni e donazione: The last post...

Come ben noto è stata “riesumata” l’imposta sulle successioni e donazioni, a questo argomento ho dedicato già vari post, questo (che spero sia l’ultimo in materia per un po’) ha lo scopo di riassumere in maniera omogenea quanto detto in questi mesi.

Si lo so è un post lunghissimo ma meno di così non mi è venuto...

Decorrenza delle nuove norme

Le disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, descritte di seguito, si applicano alle successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 e agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Soggetti passivi dell’imposta

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
Ai fini dell’imposta, sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.
La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore.

Oggetto e base imponibile

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento (pegno, usufrutto, ecc.), la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
L’imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta, di cui all’articolo 26 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 (spese soggette a collazione) e 783 (donazioni di modico valore) del Codice civile.
Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette, risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.
Passando alla base imponibile, la regola introdotta in sede di conversione in legge del Dl n. 262/2006 prevede l’assoggettamento a tassazione di qualunque bene trasferito, salvo poche eccezioni specificatamente previste.
Va comunque ricordato che, in linea sostanziale, l’imposta di successione grava su una massa di rapporti attivi e passivi, mentre quella di donazione interessa il trasferimento di uno o più beni o frazioni di essi.
Pertanto, le aliquote dell’imposta di successione si applicano sulla somma algebrica che si ottiene confrontando attività e passività dismesse dal defunto.

Valore netto dell’asse globale ai fini dell’imposta di successione

Il valore globale netto dell’asse ereditario, su cui si applica l’imposta di successione, è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 del Dlgs n. 346/1990, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’articolo 46, comma 3, Dlgs n. 346/1990.
In caso di fallimento del defunto, si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.
Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che gravano su di esse; quello dei legati, al netto degli oneri da cui sono gravati.
Il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte, di cui all’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 346/1990, ed escluse quelle indicate all’articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa, a norma degli articoli 55 e 59 del medesimo Dlgs n. 346/1990.
Il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario.
Per valore attuale delle donazioni anteriori, si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.

Atti imponibili ai fini dell’imposta di donazione

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo unico sull’imposta di registro, approvato con Dpr 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.
Dall’imposta sulle donazioni si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Per la determinazione della base imponibile si applicano le stesse norme valevoli per le successioni.

Beni soggetti all’imposta

Sono oggetto di successione o donazione:

  • gli immobili che, di regola, si valutano mediante l’applicazione di determinati coefficienti alla rendita catastale
  • le aziende, salvo che siano trasferite a discendenti e che vengano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1, comma 78, della legge n. 296/2006. Se soggette a imposta, le aziende concorrono alla base imponibile con il loro patrimonio netto
  • le azioni e quote di partecipazione al capitale di società, sempre che, come nel caso delle aziende, non vengano trasferite a discendenti
  • le obbligazioni, i crediti, il denaro e gli altri beni mobili.

Sono esenti da imposta le auto e, più in generale, i veicoli iscritti nel Pra, nonché, ai soli fini dell’imposta di registro, i titoli di Stato.
Per le quote di fondi comuni di investimento, ai fini del calcolo della base imponibile per la donazione si considera il valore corrente, mentre per la successione tale valore è ridotto dalla quota di titoli di Stato.

Trasferimenti di azienda

L’articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, non sono soggetti all’imposta di successione e donazione.
In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nello Stato), il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile. Pertanto, nell’ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione in esame spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o integrazione del controllo.
Spetta sempre, invece, l’agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (articolo 2347 cc).
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa, o detengano il controllo, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto della condizione di cui sopra comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa del 30 per cento, prevista dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Calcolo dell’imposta sulle successioni: aliquote

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di successione con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

  • devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro: 4 per cento
  • devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100mila euro: 6 per cento
  • devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento
  • devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Va ricordato che, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1,5 milioni di euro.
Inoltre, nel caso in cui la successione riguardi beni immobili, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale nelle seguenti misure:

- imposta ipotecaria, 2%

- imposta catastale, 1%

Se almeno uno dei beneficiari della successione si trova nella condizione di poter richiedere i benefici dell’acquisto “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Calcolo dell’imposta sulle donazioni: aliquote

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti (al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346) ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a. a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1milione di euro: 4 per cento

b. a favore dei fratelli e delle sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100mila euro: 6 per cento

c. a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento

d. a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Va ricordato che, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1,5 milioni di euro.
Anche in tal caso, se la donazione riguarda beni immobili si applicano le imposte ipotecaria e catastale nelle seguenti misure:

- imposta ipotecaria, 2%

- imposta catastale, 1%.

Se il donatario si trovi nella condizione di poter richiedere i benefici dell’acquisto “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di € 168,00 ciascuna.

Esempio di calcolo n. 1

Si consideri il caso di un soggetto che, in data 15 gennaio 2007, dona alla moglie, portatrice di handicap, con i requisiti “prima casa”, un immobile,del valore di 1 milione di euro.

Si procede al calcolo delle imposte.

1. Imposta di donazione

valore bene: 1 milione di euro
franchigia: 1,5 milioni di euro
imponibile: 1 milione – 1,5 milioni = zero

2. Imposta ipotecaria

valore imponibile: 1 milione di euro
imposta ipotecaria: 168 euro

3. Imposta catastale

valore imponibile: 1 milione di euro
imposta ipotecaria: 168 euro

4. Totale imposte dovute: 0 + 168 + 168 = 336 euro.


Esempio di calcolo n. 2

Si consideri il caso di un soggetto che, in data 15 gennaio 2007, dona:

· alla moglie, che non ha i requisiti “prima casa”, un immobile del valore di 1,2 milioni di euro

· al fratello, un immobile, senza i requisiti “prima casa”, del valore di 500mila euro.

Si procede al calcolo delle imposte
1. Imposta di donazione

a) moglie
valore bene: 1,2 milioni di euro
franchigia: 1 milione di euro
imponibile: 1,2 milioni – 1 milione = 200mila
imposta: 200mila x 4 per cento = 8mila euro

b) fratello
valore bene: 500mila euro
franchigia: 100mila euro
imponibile: 500mila – 100mila = 400mila euro
imposta: 400mila x 6 per cento = 24mila euro
Totale imposta donazione: 8mila + 24mila = 32mila.

2. Imposta ipotecaria

a) moglie
valore imponibile: 1,2 milioni di euro
imposta ipotecaria: 1,2 milioni x 2 per cento = 24mila euro

b) fratello
valore imponibile: 500mila euro
imposta ipotecaria: 500mila x 2 per cento = 10mila euro
Totale imposta ipotecaria: 24mila + 10mila = 34mila.

3. Imposta catastale

a) moglie
valore imponibile: 1,2 milioni di euro
imposta catastale: 1,2 milioni x 1 per cento = 12mila euro

b) fratello
valore imponibile: 500mila euro
imposta catastale: 500mila x 1 per cento = 5mila euro
Totale imposta catastale: 12mila + 5mila = 17mila

4. Totale imposte dovute: 32mila + 34 mila + 17 mila = 83 mila euro.

venerdì 2 marzo 2007

Circolare del 16/02/2007 n.11: Quarta ed ultima puntata

Finisce la rassegna della circolare, ovviamente non l'ho riportata integralmete (non sarebbe bastata una settimana di post), per chi volesse il testo integrale me lo può richiedere per mail e glielo spedirò volentieri.

Quesiti vari

Imposta di successione: aziende e partecipazioni escluse da tassazione

D. Una delle condizioni per l'esonero da tassazione e' che il beneficiario consegua una partecipazione di controllo. Si puo' considerare non tassato anche il trasferimento del pacchetto di controllo di cui era titolare il de cuius, ad esempio il 60 per cento, anche se, per effetto della successione, esso si ripartisce tra tre eredi, nell'esempio, in ragione del 20 per cento ciascuno?

R. L'articolo 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria 2007, ha ampliato il novero delle fattispecie esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, aggiungendo, all'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, il comma 4-ter, per il quale "I trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'art. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti ad imposta".
La norma citata, inoltre, dispone che la spettanza del particolare regime di favore e' subordinata al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse da "... societa' per azioni e in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative e societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato ..." (articolo 73, comma 1, lett. a) del Tuir), l'esenzione e' applicabile limitatamente al trasferimento delle partecipazioni "... mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile" (articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990).
Pertanto, nell'ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra piu' discendenti, l'agevolazione in esame spetta esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o integrazione del controllo.
Spetta sempre, invece, l'agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di piu' discendenti in comproprieta' (articolo 2347 c.c.).

Accertamenti sulle vendite immobiliari

D. In relazione alle nuove prerogative dell'amministrazione finanziaria in materia di accertamento dei corrispettivi delle vendite di immobili, introdotte dall'art. 35, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 223 del 2006, si chiede se tali disposizioni si applichino solamente agli atti stipulati a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, oppure anche a quelli precedenti (nei termini di decadenza previsti dal DPR n. 633 del 1972 e dal DPR n. 600 del 1973). Ove si ritenga corretta la seconda soluzione, si chiede come possa questa conciliarsi con l'abrogato art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, nella parte in cui permetteva al cedente, in caso di vendita di fabbricato privo di rendita, di emettere fattura integrativa per l'adeguamento al valore catastale, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'attribuzione della rendita, al fine di inibire all'amministrazione il potere di rettifica.

R. L'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, prevede che, per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, la prova dell'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato in dichiarazione possa essere validamente desunta dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il corrispettivo dichiarato. La richiamata disposizione modifica l'articolo 54 del DPR n. 633 del 1972 ed ha natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi. Ne consegue che le disposizioni in esame hanno efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d'imposta ancora accertabili.
Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alle rettifiche ai fini delle imposte sul reddito, posto che l'articolo 35, comma 3, ha parimenti modificato l'articolo 39, comma 1, del DPR n. 600 del 1973. In coerenza con il contenuto delle disposizioni in esame, il successivo comma 4 ha abrogato l'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 che, come chiarito con la risoluzione 29 aprile 1996, n. 62/E, individuava nel valore catastale esclusivamente un valore indiziario sulla base del quale orientare un'eventuale attivita' di accertamento e non anche il criterio per la determinazione della base imponibile (costituita dall'ammontare complessivo del corrispettivo effettivamente pattuito).
Ne consegue che l'abrogazione del richiamato articolo 15 costituisce diretta conseguenza dell'adozione del diverso parametro di riferimento per l'individuazione del corrispettivo introdotto dal decreto legislativo n. 223 del 2006 al fine dell'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni.

Sanzione accessoria per le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi

D. Si chiede di sapere se, in base alla nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria per reiterate violazioni dell'obbligo di certificazione fiscale, i presupposti si considerino realizzati anche se le tre violazioni sono state commesse nello stesso giorno.

R. L'articolo 1, commi da 8 a 8-ter, del d.l. n. 262 del 2006 ha modificato la disciplina delle sanzioni accessorie in materia di scontrino e ricevuta fiscale, contenuta nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tale ultima norma disponeva che: "qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, (...) e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi."
La nuova norma prevede ora l'applicazione della sanzione accessoria "qualora siano state contestate (...) nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (...)".
Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria, quindi, non e' piu' necessario che le violazioni siano definitivamente accertate, essendo sufficiente la sola contestazione di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale nel corso di un quinquennio, effettuata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre, in base all'attuale formulazione del predetto articolo 12, non e' piu' necessario che le tre violazioni siano accertate "in tempi diversi", con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria in esame, sono sufficienti solo tre distinte violazioni, anche commesse nello stesso giorno.

domenica 14 gennaio 2007

Finanziaria 2007 - Successioni e donazioni

A seguito della reintroduzione dell'imposta su successioni e donazioni è stata introdotta per fratelli e sorelle una franchigia, più bassa di quella prevista in favore dei coniugi e dei parenti in linea retta (pari a un milione di euro, con aliquota del 4 per cento per la parte eccedente), sia per le successioni che per le donazioni e gli altri atti di trasferimento a titolo gratuito. L'imposta si applicherà, cioè, con un'aliquota del 6 per cento sul valore complessivo netto, eccedente, per ciascun beneficiario, i 100mila euro.
La previsione si configura come una soluzione intermedia tra quella citata, relativa al coniuge e ai parenti in linea retta, e quella relativa agli altri parenti, per i quali non è prevista alcuna franchigia.

Nei confronti, poi, delle persone portatrici di handicap, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1,5 milioni di euro.

lunedì 4 dicembre 2006

Finanziaria 2007 - Successioni

Con la legge Finanziaria 2007, il contribuente non ha più 12 mesi di tempo per denunciare al Fisco i valori trasmessi dal defunto ai suoi successori. Contrariamente al passato, il termine per presentare la dichiarazione di successione si riduce a 6 mesi.
In pratica, il comma 47, dell’articolo 2 del Dl 262, così come modificato dalla legge di conversione, oltre a ripristinare in maniera “solenne” l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazioni a titolo gratuito, sancisce che questa imposta è regolata dalle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs n. 346/1990 vigente alla data del 24 ottobre 2001). In altre parole, viene istituita oggi un’imposta la cui disciplina è quella che la stessa imposta aveva prima di essere abrogata. Il 24 ottobre 2001 è il giorno esattamente antecedente l’entrata in vigore della legge n. 383/2001, i cui articoli 13 e 17 abrogano appunto l’imposta di successione e donazione.
Le norme che disciplinano oggi le imposte in questione sono, dunque, quelle del Testo unico recato dal Dlgs 346/1990, una volta “depurato” dalle modificazioni che sono intervenute dopo il 24 ottobre 2001. Infatti se c’è una disposizione vigente al 24 ottobre 2001 - ma successivamente modificata - di quest’ultima modifica non si deve tener conto, ma si deve riprendere una norma che era stata eliminata e che ora, invece, magicamente è tornata in vigore. Ciò è quanto è successo per il termine di presentazione della dichiarazione di successione. L’art. 31, comma 1, Dlgs 346/1990, aveva fissato originariamente il termine dei 6 mesi dalla data di apertura della successione; tale termine viene allungato a 12 mesi dall’articolo 39 del Dl n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. Quest’ultima norma essendo entrata in vigore dopo il 24 ottobre 2001 non può oggi considerarsi disciplinante la materia delle successioni che, pertanto, deve intendersi regolata dalla normativa vigente alla data del 24/10/2001 e cioè dalla norma in base alla quale la registrazione della successione deve essere richiesta entro sei mesi dal decesso.