venerdì 2 marzo 2007

Circolare del 16/02/2007 n.11: Quarta ed ultima puntata

Finisce la rassegna della circolare, ovviamente non l'ho riportata integralmete (non sarebbe bastata una settimana di post), per chi volesse il testo integrale me lo può richiedere per mail e glielo spedirò volentieri.

Quesiti vari

Imposta di successione: aziende e partecipazioni escluse da tassazione

D. Una delle condizioni per l'esonero da tassazione e' che il beneficiario consegua una partecipazione di controllo. Si puo' considerare non tassato anche il trasferimento del pacchetto di controllo di cui era titolare il de cuius, ad esempio il 60 per cento, anche se, per effetto della successione, esso si ripartisce tra tre eredi, nell'esempio, in ragione del 20 per cento ciascuno?

R. L'articolo 1, comma 78, lett. a), della legge finanziaria 2007, ha ampliato il novero delle fattispecie esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, aggiungendo, all'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, il comma 4-ter, per il quale "I trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'art. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti ad imposta".
La norma citata, inoltre, dispone che la spettanza del particolare regime di favore e' subordinata al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse da "... societa' per azioni e in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative e societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato ..." (articolo 73, comma 1, lett. a) del Tuir), l'esenzione e' applicabile limitatamente al trasferimento delle partecipazioni "... mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile" (articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990).
Pertanto, nell'ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra piu' discendenti, l'agevolazione in esame spetta esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o integrazione del controllo.
Spetta sempre, invece, l'agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di piu' discendenti in comproprieta' (articolo 2347 c.c.).

Accertamenti sulle vendite immobiliari

D. In relazione alle nuove prerogative dell'amministrazione finanziaria in materia di accertamento dei corrispettivi delle vendite di immobili, introdotte dall'art. 35, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 223 del 2006, si chiede se tali disposizioni si applichino solamente agli atti stipulati a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, oppure anche a quelli precedenti (nei termini di decadenza previsti dal DPR n. 633 del 1972 e dal DPR n. 600 del 1973). Ove si ritenga corretta la seconda soluzione, si chiede come possa questa conciliarsi con l'abrogato art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, nella parte in cui permetteva al cedente, in caso di vendita di fabbricato privo di rendita, di emettere fattura integrativa per l'adeguamento al valore catastale, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'attribuzione della rendita, al fine di inibire all'amministrazione il potere di rettifica.

R. L'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, prevede che, per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, la prova dell'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato in dichiarazione possa essere validamente desunta dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il corrispettivo dichiarato. La richiamata disposizione modifica l'articolo 54 del DPR n. 633 del 1972 ed ha natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi. Ne consegue che le disposizioni in esame hanno efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d'imposta ancora accertabili.
Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alle rettifiche ai fini delle imposte sul reddito, posto che l'articolo 35, comma 3, ha parimenti modificato l'articolo 39, comma 1, del DPR n. 600 del 1973. In coerenza con il contenuto delle disposizioni in esame, il successivo comma 4 ha abrogato l'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 che, come chiarito con la risoluzione 29 aprile 1996, n. 62/E, individuava nel valore catastale esclusivamente un valore indiziario sulla base del quale orientare un'eventuale attivita' di accertamento e non anche il criterio per la determinazione della base imponibile (costituita dall'ammontare complessivo del corrispettivo effettivamente pattuito).
Ne consegue che l'abrogazione del richiamato articolo 15 costituisce diretta conseguenza dell'adozione del diverso parametro di riferimento per l'individuazione del corrispettivo introdotto dal decreto legislativo n. 223 del 2006 al fine dell'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni.

Sanzione accessoria per le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi

D. Si chiede di sapere se, in base alla nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria per reiterate violazioni dell'obbligo di certificazione fiscale, i presupposti si considerino realizzati anche se le tre violazioni sono state commesse nello stesso giorno.

R. L'articolo 1, commi da 8 a 8-ter, del d.l. n. 262 del 2006 ha modificato la disciplina delle sanzioni accessorie in materia di scontrino e ricevuta fiscale, contenuta nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tale ultima norma disponeva che: "qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, (...) e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi."
La nuova norma prevede ora l'applicazione della sanzione accessoria "qualora siano state contestate (...) nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (...)".
Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria, quindi, non e' piu' necessario che le violazioni siano definitivamente accertate, essendo sufficiente la sola contestazione di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale nel corso di un quinquennio, effettuata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre, in base all'attuale formulazione del predetto articolo 12, non e' piu' necessario che le tre violazioni siano accertate "in tempi diversi", con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria in esame, sono sufficienti solo tre distinte violazioni, anche commesse nello stesso giorno.

Nessun commento: