mercoledì 28 febbraio 2007

Circolare 16/02/2007 n.11: Terza puntata

AUTO AZIENDALI

Deducibilita'

D. Con riguardo al nuovo testo dell'art. 164 del TUIR si chiede, nel caso di auto concessa in uso promiscuo da una impresa al dipendente con un benefit calcolato in misura forfetaria pari a 1000, quale risulti essere la quota deducibile dal reddito d'impresa, nell'ipotesi in cui una parte di tale importo sia rimborsato dal dipendente e determini, pertanto, una riduzione del benefit tassato. Ipotizzando un rimborso di 400, il quantum deducibile per l'impresa risulta essere pari a 1000 o a 600? Nel caso in cui fosse pari a 600 quale sara' il trattamento fiscale dell'addebito effettuato dall'impresa per 400?

R. Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente. In tal caso, considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell'impresa, e' da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato. In ogni caso l'importo complessivamente deducibile dall'impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, non puo' eccedere quello delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo.
In relazione all'esempio proposto, nell'ipotesi in cui i costi sostenuti dall'impresa siano superiori al fringe benefit, si avra':

  • Costi sostenuti dall'impresa 2100
  • Fringe benefit 1000
  • Somme rimborsate 400

L'impresa registrera':

  • un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 400 a fronte dei costi rimborsati;
  • una variazione fiscale in aumento pari a 1100, per riprendere a tassazione i costi sostenuti (2100) al netto del fringe benefit tassato in capo al dipendente (600) e delle somme rimborsate (400), che sono deducibili.

Nell'ipotesi, invece, in cui i costi sostenuti dall'impresa siano inferiori al fringe benefit, si avra':

  • Costi sostenuti dall'impresa 800
  • Fringe benefit 1000
  • Somme rimborsate 400

L'impresa registrera':

  • un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 400 a fronte dei costi rimborsati;
  • nessuna variazione fiscale in aumento o in diminuzione, in quanto ai costi complessivamente sostenuti (800) vanno sottratti il fringe benefit tassato in capo al dipendente (600) e le somme rimborsate, ma solo fino a concorrenza dei predetti costi (200).

Regime degli automezzi strumentali

D. Considerando il nuovo testo dell'art. 164 ed in particolare il fatto che si riconosce possibile il regime proprio degli automezzi strumentali di cui al numero 1 della lettera a) anche per quelli posseduti dagli agenti e rappresentanti, in alternativa al regime tipico di deducibilita' per l'80%, e' corretto ritenere superate la precedente tesi dell'amministrazione finanziaria (sostenuta, ad esempio, nelle circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998) secondo cui erano da ritenere strumentali solo "i veicoli senza i quali l'attivita' stessa non puo' essere esercitata" (beni posseduti dalle imprese che li noleggiano per cerimonia, dalle auto-scuole ecc.)?

R. Le modifiche operate dal decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, 286, al regime fiscale dei veicoli di proprieta' dell'impresa non hanno interessato in alcun modo il comma 1, lettera a), dell'articolo 164 del TUIR. Si e' del parere, pertanto, che a tale riguardo debbano intendersi confermate tutte le indicazioni fornite nelle circolari 13 febbraio 1997, n. 37/E, e 10 febbraio 1998, n. 48/E.

Provvedimento di identificazione degli automezzi

D. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 e' stato varato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006. Si chiede di conoscere se le indicazioni in esso contenute possano avere valenza retroattiva o se, invece, i criteri contenuti nel provvedimento possano essere utilizzati esclusivamente dal periodo di imposta 2007, anche in considerazione delle previsioni di cui alla legge n. 212 del 2000.

R. Per espressa previsione del menzionato articolo 35, comma 11, del d.l. n. 223 del 2006, i veicoli con le caratteristiche individuate dal suddetto provvedimento dovranno essere assoggettati a regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del Tuir ai fini delle imposte dirette. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto.

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