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lunedì 6 agosto 2007

Extragettito: Le novità fiscali

Il Senato ha approvato questo pomeriggio il decreto 'tesoretto', riconfermando la fiducia al Governo, ecco le principali novità di carattere fiscale.

  • Cuneo fiscale: Vengono estese alle imprese assicurative, alle banche e agli altri enti finanziari le agevolazioni Irap, introdotte dalla Finanziaria 2007 con la finalità di ridurre il costo del lavoro: deduzione di € 5.000 euro annui per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (l'importo è raddoppiato per le imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale assunto a tempo indeterminato. Contemporaneamente, viene limitata la deducibilità degli interessi passivi per banche e società finanziarie.
  • Deducibilità costi auto aziendali: Torna la deducibilità delle spese per i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di scalare nella determinazione del reddito il 40% dei costi sostenuti per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (la percentuale resta fissa all'80% per i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio); nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa limitatamente a un solo veicolo.Passa invece al 90% la deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Le nuove percentuali si applicano dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007. Diversi gli importi per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006: 20% per i veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, 30% per artisti e professionisti, 65% per i veicoli concessi in uso ai dipendenti. Dei maggiori importi deducibili (rispetto a quelli determinati in base alle norme dettate dal collegato alla Finanziaria), si potrà tener conto ai fini del versamento della seconda (o unica) rata di acconto relativa al 2007.
  • Fringe benefit: Diminuisce, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, il valore da attribuire ai veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori. Torna dal 50% al 30% la quota da considerare per il compenso in natura: si tratta dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle specifiche tabelle elaborate dall'Aci.
  • Studi di settore: Viene affermata la natura sperimentale dei nuovi indicatori di normalità economica applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e che i maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. Di conseguenza, i contribuenti che dichiarano un ammontare inferiore non saranno soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, sarà compito dell'ufficio fiscale motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
  • Elenchi clienti e fornitori: I contribuenti in regime di contabilità semplificata sono esclusi dall'obbligo di tenere e trasmettere all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e dei fornitori relativamente all'anno d'imposta 2006.

sabato 24 marzo 2007

Auto aziendali: Fringe benefit

Un comunicato diffuso dal portavoce del vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco, blocca, sui veicoli in uso promiscuo, le ritenute maggiorate per i fringe benefit ai dipendenti, non verranno applicate sino ai conguagli.
Un’apertura, sempre in materia di auto, viene, poi, dalle dichiarazioni del direttore generale delle Entrate, il quale ha annunciato al Senato che l’Agenzia non ha obiezioni alle modifiche dei termini per i rimborsi dell’Iva in scadenza al prossimo 16 aprile, precisando che un intervento in questo senso spetta al Legislatore.
Le modifiche intervenute sul regime tributario delle auto aziendali in uso promiscuo prevedono la determinazione del fringe benefit in capo al dipendente utilizzatore dell’auto in base al valore corrispondente a 7.500 km annui (anziché 4.500) e, per l’impresa, il riconoscimento della deducibilità per il solo importo che costituisce reddito per il dipendente. Le correzioni normative avrebbero dovuto dispiegare effetti a partire dal 2006; le imprese, però, ai soli fini dei versamenti degli acconti delle imposte sui redditi ed Irap relativi al 2006 ed ai periodi successivi, potevano continuare ad applicare le norme previgenti, deducendo interamente il costo dell’auto in uso promiscuo ai dipendenti.
Con la Legge n. 296/06, è stata rinviata al 2007 l’entrata in vigore del nuovo e maggior valore “convenzionale” dell’auto aziendale, mentre l’Aci comunicava su “Gazzetta” le tariffe chilometriche riferite alla percorrenza annuale di 15.000 km moltiplicata per 7.500 km, da utilizzare per tutto il corrente anno.
Pertanto, i sostituti d’imposta hanno cominciato ad applicare i nuovi valori sulle auto in uso promiscuo a partire dalle retribuzioni corrisposte a gennaio. Nel comunicato è precisato che la nuova disciplina ha effetto dal 2007, ma che poiché “della stessa non si tiene conto ai fini dei versamenti in acconto”, i datori non avrebbero dovuto effettuare la ritenuta sui valori maggiorati, bensì ancora su quelli in vigore nel 2006.