Finanziaria 2008: il punto della situazione
Il Governo ha incassato la fiducia della Camera sul "maxiemendamento" interamente sostitutivo del collegato alla Finanziaria licenziato dal Senato, di seguito un pò di novità:
"Bonus incapienti"
Per i soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, arriva il cosiddetto "bonus incapienti". Sono € 150,00 che gran parte dei contribuenti riceveranno nel prossimo mese di dicembre. Agli stessi soggetti è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma, di pari importo, per ciascun familiare a carico. Dall'erogazione del bonus restano esclusi sia coloro che, nel 2006, hanno avuto un reddito complessivo superiore ad € 50.000,00, sia coloro che, nello stesso anno, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
Ici in dichiarazione
Il nuovo articolo 39 abroga le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 che a, decorrere dall'anno 2008, rendevano obbligatorio specificare in dichiarazione, per ciascun fabbricato, oltre all'indirizzo anche l'identificativo dell'immobile (codice comune, foglio, sezione, particella e subalterno). Resta fermo, invece l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dal 2007 - nel quadro relativo ai fabbricati, per ciascun immobile - l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente.
Scontrino parlante dal 1° gennaio
A partire dallo 01.01.2008 per ottenere le deduzioni e detrazioni Irpef per le spese sanitarie, non sarà più possibile allegare allo scontrino la documentazione rilasciata dal farmacista. Il beneficio fiscale per l'acquisto di farmaci sarà infatti riconosciuto solo se la spesa sarà certificata da fattura o scontrino "parlante", da cui risultino cioè natura, qualità e quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario.
Limiti più ampi per la detrazione del mutuo costruzione casa
La detrazione del 19% per gli interessi passivi pagati sul mutuo per la costruzione dell'abitazione principale scatta a condizione che la stipula del mutuo da parte del proprietario dell'immobile avvenga nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori, viene esteso l'arco temporale di riferimento che prima andava dai sei mesi antecedenti ai sei mesi successivi rispetto alla data di stipula del contratto di mutuo.
"Bonus incapienti"
Per i soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, arriva il cosiddetto "bonus incapienti". Sono € 150,00 che gran parte dei contribuenti riceveranno nel prossimo mese di dicembre. Agli stessi soggetti è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma, di pari importo, per ciascun familiare a carico. Dall'erogazione del bonus restano esclusi sia coloro che, nel 2006, hanno avuto un reddito complessivo superiore ad € 50.000,00, sia coloro che, nello stesso anno, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
Ici in dichiarazione
Il nuovo articolo 39 abroga le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007 che a, decorrere dall'anno 2008, rendevano obbligatorio specificare in dichiarazione, per ciascun fabbricato, oltre all'indirizzo anche l'identificativo dell'immobile (codice comune, foglio, sezione, particella e subalterno). Resta fermo, invece l'obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dal 2007 - nel quadro relativo ai fabbricati, per ciascun immobile - l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente.
Scontrino parlante dal 1° gennaio
A partire dallo 01.01.2008 per ottenere le deduzioni e detrazioni Irpef per le spese sanitarie, non sarà più possibile allegare allo scontrino la documentazione rilasciata dal farmacista. Il beneficio fiscale per l'acquisto di farmaci sarà infatti riconosciuto solo se la spesa sarà certificata da fattura o scontrino "parlante", da cui risultino cioè natura, qualità e quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario.
Limiti più ampi per la detrazione del mutuo costruzione casa
La detrazione del 19% per gli interessi passivi pagati sul mutuo per la costruzione dell'abitazione principale scatta a condizione che la stipula del mutuo da parte del proprietario dell'immobile avvenga nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori, viene esteso l'arco temporale di riferimento che prima andava dai sei mesi antecedenti ai sei mesi successivi rispetto alla data di stipula del contratto di mutuo.