Successioni e donazioni: Chiarimenti
L’Agenzia delle entrate, nella circolare n.3/E del
Franchigie
Per la determinazione della franchigia applicabile, nell'ambito dell'imposta sulle successione, sulla quota devoluta all'erede o al legatario, occorre tener conto di tutte le donazioni poste in essere dal de cuius, comprese quelle compiute nel periodo in cui il tributo era stata abrogato (vale a dire, fra il
In pratica l'ammontare delle franchigie deve essere ridotto del valore attuale di tutte le donazioni e degli altri atti a titolo gratuito precedentemente posti in essere dal disponente in favore dello stesso beneficiario, ivi comprese le donazioni effettuate durante il periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, fatta eccezione delle sole donazioni pregresse e degli altri atti a titolo gratuito per i quali l'imposta sia stata già corrisposta.
Vincoli di destinazione
Va operata una distinzione tra la costituzione di vincoli di destinazione comportante il trasferimento di beni (ad esempio, il negozio fiduciario) e la costituzione di vincoli che, invece, non è dotata di effetti traslativi (ad esempio il patrimonio destinato da una società a uno specifico affare), precisando che solo nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo sia funzionale al trasferimento di beni in capo a un soggetto diverso dal disponente le imposte sono dovute in misura proporzionale.
Trust
Il trust, che è comunque da ricomprendere nella categoria dei vincoli di destinazione, disciplinato da un trattamento tributario ad hoc.
In breve l'Amministrazione ha chiarito che il conferimento di beni in un trust va in ogni caso assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, anche quando non abbia effetti traslativi (ad esempio, nell'ipotesi di trust auto-dichiarato, in cui il disponente designa se stesso come trustee). Ciò in quanto, mediante la costituzione di un trust si realizza un patrimonio dotato di una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee, a tal punto da poterlo considerare equiparabile a un ente a sé stante, come del resto ha fatto il legislatore ai fini delle imposte dirette.
Diversamente è a dirsi per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che, anche nell'ipotesi di trust, sono dovute in misura proporzionale solo per le operazioni che comportino un effettivo trasferimento di beni.
Per quanto riguarda le operazioni compiute durante la vita del trust e il passaggio dei beni costituiti in trust in favore di soggetti terzi (beneficiari finali e non), l'Agenzia ha osservato che le stesse rilevano distintamente ai fini dell'applicazione delle imposte e vanno quindi assoggettate ad autonoma imposizione, fatta salva l'ipotesi in cui i beni siano destinati in favore di beneficiari individuabili quanto meno relativamente al rapporto di matrimonio, parentela o affinità con il disponente.
In quest'ultimo caso, infatti, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta una sola volta al momento della costituzione del trust, e si applica, a differenza di quanto accade nelle rimanenti ipotesi di costituzione di un trust - per la tassazione delle quali deve farsi riferimento al rapporto intercorrente tra disponente e trustee - con l'aliquota e la franchigia eventualmente spettante al beneficiario in virtù del particolare rapporto familiare eventualmente intercorrente tra questi e il disponente.
Prima casa
In merito l'Amministrazione ha chiarito che l'agevolazione "prima casa" è tuttora applicabile ai trasferimenti mortis causa e a titolo gratuito aventi per oggetto abitazioni non di lusso, adibite dal beneficiario ad abitazione principale, e comporta esclusivamente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non anche il riconoscimento di alcun beneficio per quanto attiene l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Trasferimenti d’azienda e di partecipazioni
Riguardo all'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista per i trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali in favore dei discendenti in linea retta e, a partire dal 1° gennaio 2008, anche del coniuge; si specifica che l'esenzione spetta a condizione che ne sia fatta esplicita richiesta in atto e che il beneficiario dell'attribuzione continui l'attività aziendale o, nell'ipotesi in cui le azioni trasferite siano emesse da una società di capitali, detenga il controllo della società per almeno cinque anni dal trasferimento.
In mancanza di un'espressa indicazione normativa in tal senso, è stato opportunamente precisato che il conferimento dell'azienda in una società prima che sia decorso il quinquennio dall'attribuzione dell'azienda stessa non è causa di decadenza dall'esenzione, in quanto assimilabile al proseguimento dell'attività imprenditoriale.
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