martedì 8 gennaio 2008

Finanziaria 2008: Successione e donazione di azienda

La Finanziaria 2008 all'art. 1 comma 31 detta disposizioni agevolative sulla successione e donazione si azienda al coniuge; quest'ultimo, infatti, non paga più l’imposta sulle successioni e donazioni sul trasferimento di aziende, di quote societarie e di azioni e nel caso in cui nelll’azienda trasferita fosse presente un immobile, anche le imposte ipotecaria e catastale per l’espletamento delle formalità di trascrizione e di voltura non sono dovute.


Già con la Finanziaria 2007 era stato previsto un caso di esenzione dal pagamento dell’imposta, se i beneficiari erano i “discendenti”, ma nulla era previsto per il coniuge del donante o della persona deceduta, la Finanziaria per il 2008 colma la lacuna, estendendo ai coniugi il beneficio dell’esenzione, sempre che sussistano le stesse condizioni già dettate per i discendenti.

I presupposti per l’esenzione
Con l’entrata in vigore della legge finanziaria, quindi, l’esenzione da imposta sulle successioni e sulle donazioni (e dalle imposte ipocatastali) è ammessa in presenza delle condizioni di seguito riportate:

  1. destinatari del trasferimento devono essere, come detto, il coniuge e i discendenti del disponente. L’agevolazione non spetta, pertanto, anche a fratelli e sorelle o altri parenti
  2. quando si ereditano o si ricevono in donazione quote di società o azioni di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, è necessario che, grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquisiscano o integrino il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società. Se le quote sono possedute in società di persone, la legge non pone alcuna particolare condizione per l’ottenimento dell’agevolazione
  3. i beneficiari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In caso contrario, si decade dal beneficio
  4. tale impegno, infine, deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatari) nella dichiarazione di successione (o nell’atto di donazione).

Se manca anche una delle condizioni sopra elencate, non si ha diritto all’agevolazione fiscale. Si decade dalla stessa nel caso in cui sia già stata fruita.

Effetti derivanti dalla perdita del beneficio
La decadenza comporta il pagamento:

  • dell’imposta sulle successioni e donazioni, nella misura ordinaria
  • di una sanzione amministrativa (prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997) pari al 30% del tributo non versato
  • degli interessi di mora, che vanno calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
E’ utile ricordare che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 341/2007, ha precisato che non rientra tra le cause di decadenza il conferimento dell’azienda o della partecipazione in un’altra società, al fine di continuare l’attività imprenditoriale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla donazione o dall’apertura della successione. L’operazione di conferimento, difatti, in tal caso è ritenuta assimilabile al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa e non determina, pertanto, la perdita del beneficio dell’esenzione.
In tale occasione, l’Agenzia ha chiarito che si deve intendere rispettata la condizione della prosecuzione dell’attività, quando, ad esempio, l’azienda è conferita in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta. Oppure quando si conferisce l’azienda in una società di capitali, a patto che, in tal caso, le azioni o le quote assegnate al beneficiario gli consentano di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società stessa.

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