Circolare del 16/02/2007 n. 11: Prima puntata
Circolare dell'Agenzia delle Entrate che contiene domande dei contribuenti e risposte dell'amministrazione finanziaria, vista la lunghezza la posterò in varie puntate, nel caso fosse di vostro interesse mandatemi il vostro indirizzo email e ve la invierò in versione integrale (29 pagine) in formato pdf.
Ininfluenza della ripartizione al 50% dei carichi di famiglia in relazione alle spese sostenute per gli stessi familiari.
R. Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, vale esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico. Per quanto riguarda le modalita' di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, restano confermate le indicazioni gia' fornite dai precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle istruzione ai modelli di dichiarazione. In particolare, quando l'onere e' sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale e' intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento e' intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo puo' considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.
Poiche' e' noto che molti di questi acquisti avvengono con particolari modalita', come il pagamento mediante finanziarie o anche il rinvio del pagamento all'anno successivo - puo' accadere, ad esempio, che si inizi a pagare nel 2008 - e' possibile riconoscere la detrazione?
R. Le detrazioni di cui all'art. 1, commi 296, 353 e 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, legge finanziaria 2007), competono, ove sussistano le diverse condizioni richieste dalle norme in questione, a condizione che l'acquisto sia documentato tramite una fattura, ovvero uno scontrino fiscale recante i dati identificativi dell'acquirente (c.d. scontrino parlante), emessi nel
R. La risposta al quesito e' desumibile dalla stessa lettera dell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR introdotto dall'art. 1, comma 319, della legge finanziaria 2007. La norma stabilisce, tra l'altro, due condizioni al fine di poter usufruire della detrazione delle spese per canoni di locazione pagati dagli studenti:
2. il comune di residenza dello studente in ogni caso deve appartenere ad una provincia diversa da quella in cui e' situata l'universita'.
Lo studente, o il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico, non puo' beneficiare della detrazione in relazione ai contratti di locazione immobiliare, se le due predette condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte.
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