martedì 24 luglio 2007

Accertamento: Casa e auto fanno prova di reddito

Il possesso e la manutenzione dell’auto e della casa consente all’ufficio finanziario di determinare sinteticamente un reddito imponibile maggiore di quello valutato in modo analitico. In particolare, la disponibilità di tali beni costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare legale, ai sensi dell’articolo 2728 cc.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14367 del 29 giugno 2007, con la quale è stato affermato che il giudice tributario, accertata l’esistenza di una capacità contributiva, è tenuto a valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

Nel caso portato al vaglio della Suprema corte, il contribuente aveva impugnato l’accertamento sintetico, emesso, ai fini Irpef e Ilor, sulla base del possesso di una residenza principale e della disponibilità di auto e benzina di 17cv.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la sentenza era stata riformata dalla Commissione tributaria regionale, attesa l’incongruità del reddito dichiarato, insufficiente a giustificare il mantenimento, nello stesso anno, dell’auto e della casa.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e i giudici di legittimità hanno determinato che, in tema di accertamento, l'articolo 38, comma 4, del D.P.R 600/1973 consente all’ufficio finanziario di determinare in modo sintetico un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica, se in presenza di elementi e circostanze di fatto certi che presuppongono la disponibilità di un reddito.
La disponibilità di beni come gli autoveicoli, nonché quella di residenze principali o secondarie, intendendo con ciò non solo la proprietà dei medesimi ma anche l’esborso, a vario titolo, di spese per il loro mantenimento, rappresentano presunzioni di capacità contributiva che la legge riconosce come legali (articoli 2728 cc).

Il giudice tributario, accertata la presenza di “specifici indicatori di capacità contributiva” indicati dall’ufficio, non ha il potere di togliere a detti elementi la qualità presuntiva contributiva che la legge prevede, ma può solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr Cassazione, 30 settembre 2005, n. 19252).

Nessun commento: