giovedì 24 aprile 2008

Elenchi Clienti/Fornitori: Precisazioni

Associazioni sportive

La risoluzione n.171/E del 23.04.2008 precisa che le associazioni sportive dilettantistiche che avendo aderito al regime di cui all'articolo 1 della legge n. 398/1991 (regime forfetario) sono esentate dalla registrazione delle fatture ai fini Iva, possono non presentare l'elenco clienti e fornitori.

Il documento si riferisce alle associazioni sportive dilettantistiche, a quelle senza fini di lucro e pro-loco, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Questo esonero si riferisce agli anni d'imposta 2006 e le associazioni sportive e "affini", sopra elencate, che non registrano le fatture, possono non trasmettere, entro il prossimo 29 aprile, gli elenchi dei dati relativi alle fatture del 2007.

Opinione personale di chi scrive è che questo esonero possa essere applicato per estensione interpretativa anche ai contribuenti che hanno aderito al regime nuove iniziative imprenditoriali di cui all'art.13 L.388/2000


Onlus

Un decreto del ministero dell'Economia del 3 aprile 2008, in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'invio on-line degli elenchi Iva clienti e fornitori relativi al 2007 da parte delle Onlus, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, che a regime avrebbero dovuto fare il loro invio entro il 29 aprile prossimo.

La proroga e le ulteriori semplificazioni introdotte valgono solo per il 2007, ed hanno il compito di facilitare gli enti no profit che, tenendo in gran parte la contabilità con sistemi automatizzati, hanno bisogno di più tempo per aggregare i dati. Queste ulteriori agevolazioni contenute nel decreto si sommano con quelle già previste dal provvedimento del direttore delle Entrate del 25.05.2007, valide per la generalità dei contribuenti.

In più, solo per il 2007, gli enti citati possono non inserire nell'elenco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività svolte, per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione (art. 19 e seguenti Dpr n. 633/72). Le semplificazioni previste per quest'anno sono le seguenti:

  • dall'elenco clienti sono escluse le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e si riportano solo i dati relativi ai titolari di partita Iva;
  • è possibile indicare solo la partita Iva del cliente o fornitore mentre dal prossimo anno sarà necessario anche il codice fiscale;
  • sempre solo per quest'anno non dovranno essere rilevate operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 euro.

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