Ecoincentivi: Anche nel leasing
La detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007 per gli interventi di risparmio energetico degli edifici può essere effettuata anche se l’investimento è in leasing.
In questo caso il bonus spetta all’utilizzatore del bene e dell’opera e non alla società concedente.
Il costo da considerare per calcolare la detrazione è quello sostenuto dalla società di leasing, la quale lo addebiterà all’utilizzatore attraverso canoni. Il pagamento di canoni e maxicanone o del riscatto non pesa sull’agevolazione.
Per le imprese si applicano i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito per agevolazioni simili, come la Tremonti-bis. Per quanto riguarda autonomi e privati, la Tremonti-bis ha stabilito che i professionisti che effettuano l’investimento agevolato in leasing devono applicare le stesse regole di competenza previste per le imprese.
In questo caso il bonus spetta all’utilizzatore del bene e dell’opera e non alla società concedente.
Il costo da considerare per calcolare la detrazione è quello sostenuto dalla società di leasing, la quale lo addebiterà all’utilizzatore attraverso canoni. Il pagamento di canoni e maxicanone o del riscatto non pesa sull’agevolazione.
Per le imprese si applicano i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito per agevolazioni simili, come la Tremonti-bis. Per quanto riguarda autonomi e privati, la Tremonti-bis ha stabilito che i professionisti che effettuano l’investimento agevolato in leasing devono applicare le stesse regole di competenza previste per le imprese.
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