Ecoincentivi: Riassunto
Consiglio vivamente di scaricare l'apposita guida dell'Agenzia delle Entrate
L’agevolazione, in pratica, consiste in una detrazione d’imposta (Irpef o Ires) nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro i limiti variabili in relazione ai seguenti interventi:
L’agevolazione, in pratica, consiste in una detrazione d’imposta (Irpef o Ires) nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro i limiti variabili in relazione ai seguenti interventi:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti, detrazione massima € 100.000
- involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), € 60.000
- installazione di pannelli solari, € 60.000
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, € 30.000
Per fruire della detrazione è necessario:
- acquisire l’asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti
- acquisire l’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, da inviare via internet o per raccomandata all’Enea entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione.
I limiti e le condizioni principali per fruire della detrazione sono i seguenti:
- a pena di decadenza dai benefici, è necessario che in fattura sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento. Non è invece necessario inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, richiesta invece per fruire della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia
- anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) conviventi con il possessore o detentore dell’immobile sono ammessi a fruire della detrazione, nel caso in cui sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, ad eccezione dei lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione
- l’agevolazione è subordinata alla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica siano esistenti. Sono pertanto esclusi gli edifici di nuova costruzione; la prova può esse data dall’iscrizione dell’edificio in catasto o dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’Ici, se dovuta
- tutta la documentazione prevista per fruire della detrazione (asseverazione, attestato di certificazione/qualificazione energetica, scheda informativa) deve essere rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari
- le spese detraibili comprendono anche i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico e le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta
- il limite massimo di detrazione previsto per ogni tipologia di intervento si riferisce all’immobile oggetto dell’intervento e, quindi, deve essere diviso tra i detentori o possessori dell’immobile in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Per gli interventi condominiali, il limite massimo di detrazione si riferisce a ognuno degli immobili che fanno parte dell’edificio, salvo il caso in cui i lavori si riferiscono all’intero edificio e non a “parti” di esso.
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