sabato 17 febbraio 2007

Mod. 730/2007: ICI e quadro I

Da quest'anno è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello 730/2007, per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2007. Per l'esercizio di tale facoltà, sarà necessario compilare il relativo quadro "I".
Per la piena operatività dell'innovazione si attende l'emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale saranno disciplinati termini e modalità di attuazione. Allo stato attuale, è possibile il versamento dell'Ici mediante F24 solo in caso di specifica convenzione, a tal fine stipulata fra il Comune interessato e l'Agenzia delle entrate. Con l'emanazione del citato provvedimento, la possibilità sarà fruibile da parte di tutti i contribuenti.

Ovviamente il soggetto che esercita la facoltà presentando il modello 730 non avrà da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito per il pagamento dell'Ici mediante compensazione nel modello F24. A tal proposito, peraltro, si ricorda che i termini per il versamento dell'Ici sono stati anticipati. Infatti: entro il 16 giugno va effettuato il pagamento dell'acconto (il vecchio termine era il 30 giugno) entro il 16 dicembre va effettuato il pagamento del saldo (la data ultima era, fino allo scorso anno, quella del 20 dicembre). Il contribuente, in ogni caso, può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione ai fini del pagamento dell'Ici, il contribuente deve, in ogni caso, compilare e presentare in banca, ovvero all'ufficio postale, il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, lo stesso presenti un saldo finale uguale a zero. Molto semplice sarà la compilazione della delega di pagamento, in quanto nei suddetti righi del prospetto di liquidazione verranno riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice ente che poi dovranno essere utilizzati per la compilazione del modello F24. I coniugi, nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, potranno scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'Ici dovuta da ciascuno di essi; tuttavia, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'Ici dovuta dall'altro coniuge.

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