Finanziaria 2007 - Trasmissione telematica scontrini
Con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è stato prorogato, in virtù delle modifiche apportate a tale norma dai commi 327 e 328 della Finanziaria 2007.
Il decreto Visco-Bersani aveva disposto, a partire dal 1° gennaio 2007, l'obbligo, per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, sancendo che l'assolvimento dello stesso fosse idoneo a evitare l'emissione dello scontrino fiscale.
La legge n. 286 del 24 novembre 2006, di conversione del Dl n. 262 del 3 ottobre 2006, ha, poi, modificato la disposizione, stabilendo che l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi permanesse anche in presenza di trasmissione degli stessi. Unica eccezione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale per le quali è stato previsto che la trasmissione telematica sostituisce il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente.
Il comma 327 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 ha, infine, fissato l'attuale quadro normativo, rinviando l'efficacia delle norme contenute nel decreto legge n. 223/2006 (e, di conseguenza, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, da parte dei commercianti al minuto e degli esercenti altre attività assimilate in locali aperti al pubblico) a un termine successivo, stabilito, per singole categorie di contribuenti, da un provvedimento direttoriale che dovrà essere adottato entro il 1° giugno 2008.
Il decreto Visco-Bersani aveva disposto, a partire dal 1° gennaio 2007, l'obbligo, per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, sancendo che l'assolvimento dello stesso fosse idoneo a evitare l'emissione dello scontrino fiscale.
La legge n. 286 del 24 novembre 2006, di conversione del Dl n. 262 del 3 ottobre 2006, ha, poi, modificato la disposizione, stabilendo che l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi permanesse anche in presenza di trasmissione degli stessi. Unica eccezione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale per le quali è stato previsto che la trasmissione telematica sostituisce il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente.
Il comma 327 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 ha, infine, fissato l'attuale quadro normativo, rinviando l'efficacia delle norme contenute nel decreto legge n. 223/2006 (e, di conseguenza, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, da parte dei commercianti al minuto e degli esercenti altre attività assimilate in locali aperti al pubblico) a un termine successivo, stabilito, per singole categorie di contribuenti, da un provvedimento direttoriale che dovrà essere adottato entro il 1° giugno 2008.
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