sabato 27 gennaio 2007

F24 obbligatorio per l'immatricolazione delle auto di provenienza intra UE

Il comma 9 dell'articolo 1, DL n. 262/2006, ha previsto che, in occasione della prima cessione interna, la richiesta d'immatricolazione o di voltura debba essere accompagnata dalla presentazione di un apposito modello F24, dal quale risulti l'assolvimento dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno specifico mezzo importato. In questo modo, si tende a impedire che l'autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario venga immatricolato prima che sia pagata l'Iva dovuta sulla prima cessione nel territorio dello Stato.

La disposizione si applica ai veicoli nuovi e usati, per i quali siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario:

  • l'acquisto (salvo talune deroghe, previste al comma 3 dello stesso articolo 38) deve essere effettuato "nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato"
  • il cedente deve essere un soggetto passivo d'imposta identificato in un altro Stato membro
  • l'acquisto deve avere a oggetto un bene mobile materiale comunitario o immesso in libera pratica in ambito comunitario
  • l'acquisto deve essere effettuato a titolo oneroso con passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento
  • il bene proveniente da altro Stato membro deve giungere in Italia.
Le disposizioni tendono a impedire preventivamente che la frode Iva sia consumata: senza la prova del versamento dell'imposta, l'autovettura non viene immatricolata. Gli acquirenti di autoveicoli di importazione parallela, quindi, dovranno accertarsi dell'avvenuto versamento dell'imposta, altrimenti rischiano di non poterli utilizzare o di dover ripagare l'Iva già versata al proprio fornitore.

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