sabato 20 gennaio 2007

Finanziaria 2007 - Nuove deduzioni IRAP

Per ogni dipendente a tempo indeterminato, deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali
nonché abbattimento forfetario della base imponibile di 5mila o 10mila euro

L’articolo 1, comma 266, della legge finanziaria per il 2007 apporta rilevanti novità in materia di Irap. Le disposizioni introducono nuove forme di deduzione dalla base imponibile del tributo regionale aventi a oggetto il costo del personale, nel sistema attuale, il costo sostenuto per il personale dipendente costituisce una componente assoggettata a Irap.
In deroga al principio della indeducibilità del costo del lavoro o dell’assoggettamento a prelievo ai fini Irap, l’articolo 11 del Dlgs n. 446 del 1997 già prevede alcune eccezioni, accordando specifiche deduzioni fruibili da tutti i soggetti passivi del settore privato.
Tali deduzioni hanno per oggetto:

  • i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
  • le spese relative agli apprendisti e ai lavoratori disabili
  • le spese sostenute per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro
  • i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Sono inoltre previste due specifiche deduzioni:

  • la deduzione di un importo pari ad € 2.000,00 euro per un massimo di cinque dipendenti, in favore dei soggetti passivi con componenti positivi non superiori ad € 400.000,00
  • la deduzione per incremento della base occupazionale, differenziata a seconda del territorio in cui sono effettuate le nuove.

L’articolo 1, comma 266, della Finanziaria prevede due nuove deduzioni dalla base imponibile, riferite esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato e, quindi, finalizzate anche a rendere più conveniente l’assunzione a tale titolo o la trasformazione di contratti a tempo determinato.

La prima consiste nell’abbattimento forfetario della base imponibile per un importo di € 5.000,00, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. Tale importo può essere aumentato fino ad € 10.000,00 per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La seconda deduzione attiene, invece, agli oneri sociali, vale a dire ai contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, le retribuzioni per lavoro dipendente da assoggettare a Irap vanno, infatti, assunte in misura pari all’imponibile ai fini previdenziali
Sia la deduzione forfetaria di base, nonché quella maggiorata, sia la deduzione a titolo di oneri sociali, in base a quanto previsto dal comma 268, si applicano a partire dal mese di febbraio 2007

    • in misura ridotta alla metà dal mese di febbraio fino al mese di giugno 2007 (compreso)
    • per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.
      Solo a partire dalle retribuzioni di luglio dunque, le nuove deduzioni diventeranno fruibili per l’intero ammontare.

L’articolo 1, comma 266, della legge finanziaria per il 2007, oltre a prevedere la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e una deduzione forfetaria per ogni lavoratore a tempo indeterminato, prevede anche una deduzione per incremento della base occupazionale prevista dai commi 4-quater e 4-quinquies della stessa norma.

Tale disposizionemha lo scopo di incentivare l’assunzione di “lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione”. Si tratta, in particolare, delle donne di un’area geografica al livello NUTS II, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili precedenti, e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata, per almeno due dei tre anni civili precedenti.

La norma dispone che nell’ipotesi che le nuove assunzioni riguardino tali soggetti, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater - consistente nel minore importo tra il costo del lavoro del neoassunto ed € 20.000,00 - è, rispettivamente, moltiplicato:

  • per cinque, nel caso che le assunzioni vengano effettuate in Molise, Abruzzo, e particolari zone in regioni del Centro-Nord
  • per sette, nel caso che le nuove assunzioni avvengano nelle regioni del Sud: Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

A conclusione di quanto appena detto sulle nuove deduzioni, occorre aggiungere che quelle di nuova introduzione (deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e deduzione forfetaria di € 5.000,00 o € 10.000,00 per ogni lavoratore a tempo indeterminato) non sono cumulabili con quelle già previste dall’attuale legislazione.
In concreto, il soggetto passivo che vuole ottenere il massimo beneficio fiscale in termini di deduzioni dalla base imponibile Irap dovrà confrontare, per ciascun dipendente, l’importo massimo delle deduzioni già esistenti con quello ottenibile in base alle nuove deduzioni, sempreché, ovviamente, in entrambi i casi ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stesse.

Tenendo presente che:

  • la deduzione di € 5.000,00 euro è incompatibile con quella di € 10.000,00
  • nel caso di compatibilità tra deduzioni, l’importo massimo del beneficio per ogni lavoratore non può complessivamente superare il costo del lavoro sostenuto per il singolo lavoratore
  • la deduzione per incremento occupazionale spetta solo in relazione ad assunzioni a tempo indeterminato, con la conseguenza che non è cumulabile con la deduzione spettante in caso di assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro e con contratti di apprendistato che hanno natura di contratti a tempo determinato,
Sul tema delle deduzioni Irap occorre, infine, segnalare il comma 269 dell’articolo 1 della legge 296/2006, il quale, al fine di anticipare gli effetti delle nuove disposizioni, in sede di calcolo del versamento in acconto del primo periodo di applicazione delle nuove norme (che nella generalità dei casi coinciderà con l’anno 2007), prevede che il contribuente può assumere come dato storico, vale a dire, come imposta del periodo precedente (anno 2006), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni e tenendo conto anche della loro graduale introduzione. Analoga facoltà viene accordata per il secondo periodo d’imposta di applicazione delle nuove deduzioni.

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