sabato 20 gennaio 2007

L'IVA nel commercio elettronico

Mi scuso per la lunghezza esagerata del post ma l'argomento non è facilmente riassumibile... sorry...

La crescita esponenziale che negli ultimi anni ha conosciuto il commercio elettronico ha portato all’emanazione di norme ad hoc, in linea di massima è stato stabilito che:

  • tutte le forniture tramite mezzi elettronici devono essere considerate prestazioni di servizi
  • la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo del consumo
  • i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere assoggettati a Iva nel singolo Paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione europea
  • per i soggetti extra Ue devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione europea.

Definizione

Dal punto di vista strettamente giuridico, non esiste una definizione del commercio elettronico, si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto (e-commerce).

Tipologie (in base ai soggetti che partecipano al processo di vendita)

  1. business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer)
  2. business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende. Si rivolge, infatti, unicamente ai predetti soggetti
  3. business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.

Forme

· Beni materiali, e in questo caso si tratta di commercio elettronico indiretto (off-line). Sul sito web, il venditore mette a disposizione il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede a effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica dei beni a domicilio attraverso i canali tradizionali, e cioè tramite vettore o spedizioniere nel caso di importazione, con pagamento al venditore (con carta di credito), oppure al vettore che consegna

  • beni immateriali o digitalizzati (assimilati ai servizi), e in questo caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line). Tutta la transazione commerciale, cessione e consegna, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download).

Nel commercio elettronico indiretto, la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, eccetera).
L’emissione di una fattura elettronica e l’effettuazione del pagamento utilizzando una carta di credito o moneta digitale non sono, però, sufficienti per considerare l’operazione, sotto l’aspetto fiscale, come una transazione elettronica, tassabile secondo i criteri fissati dall’Unione europea per il commercio elettronico diretto.
Considerato, infatti, che l’operazione si realizza con la consegna materiale del bene a destinazione, la tassazione deve avvenire nei modi tradizionali e, cioè, in dogana, quando si tratta di importazione da Paesi non appartenenti all’Unione europea, ovvero come vendita a distanza, quando l’operazione viene effettuata in ambito comunitario tra un fornitore e un consumatore privato, residenti in due diversi Stati, entrambi appartenenti all’Unione europea.
Nel commercio elettronico indiretto, pertanto, la cessione, ai fini dell’applicazione dell’Iva viene assimilata alle vendite per corrispondenza, con la conseguente applicazione delle relative norme interne, comunitarie e internazionali.

Le operazioni interne
Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto, effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, comprendendo tra questi anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la disciplina Iva non comporta difficoltà.

Le operazioni intracomunitarie
Le operazioni di commercio elettronico indiretto che avvengono tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione europea, essendo equiparate alla vendite a distanza, sono destinatarie, nell’ambito della disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie.

In particolare, è prevista:

  • nell’ipotesi di cedente comunitario e acquirente privato fiscalmente residente nel territorio italiano, l’applicazione dell’Iva in Italia, se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell’anno precedente o in corso d’anno, per un ammontare pari o superiore ad € 27.888,67 euro. Viceversa, in caso di non superamento del predetto limite, il cedente comunitario può scegliere di assoggettare l’operazione a Iva nel suo Stato di residenza
  • nell’ipotesi di cedente soggetto Iva italiano e acquirente privato consumatore residente in altro Stato membro dell’Ue, l’applicazione dell’Iva in Italia se l’ammontare delle cessioni effettuate nell’altro Stato membro non ha superato, nell’anno solare precedente, né supera in quello in corso, la soglia di € 79.534,36, ovvero la soglia dell’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dallo Stato di destinazione dei beni. Se, invece, il fatturato realizzato dall’impresa italiana nell’altro Stato membro supera tale soglia, l’operazione deve essere assoggettata a imposta nello Stato di residenza dell’acquirente.
  • nell’ipotesi in cui cedente e acquirente, residenti in differenti Stati comunitari, siano entrambi soggetti passivi Iva, l’applicazione dell’Iva secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intracomunitari, contenute negli articoli 38 e seguenti del decreto legge n. 331 del 1993, che prevedono l’applicazione dell’Iva nel Paese di destinazione del bene.
Le operazioni internazionali
Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico che hanno a oggetto beni che provengono da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 67 e seguenti del Dpr n. 633 del 1972 per le importazioni, e dall’articolo 8 dello stesso decreto per le esportazioni.

Pertanto, se il bene acquistato, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia o meno soggetto passivo Iva, proviene da un Paese non appartenente all’Unione europea, si configura un’importazione e l’Iva, applicata in dogana, dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali.
Nell’ipotesi, invece, di un soggetto Iva italiano che effettua una cessione di beni nei confronti di clienti esteri (sia imprese sia consumatori) non residenti nel territorio comunitario, trova applicazione la disciplina riservata alle cessioni all’esportazione che prevede l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Nel commercio elettronico diretto, tutta la transazione commerciale, sia la cessione che la consegna del bene, avviene esclusivamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali che non si materializzano mai in qualcosa di tangibile. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono, infatti, dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download).

Come stabilito dalla direttiva n. 2002/38/Ce del 7 maggio 2002, la tassazione delle operazioni on-line, espressamente individuate dall’allegato L del documento, deve avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi, e che occorre fare riferimento al consumo, vale a dire al luogo in cui è localizzato il destinatario dell’operazione, per stabilire il luogo in cui le stesse devono essere tassate.

Da tali principi consegue, con particolare riferimento alle operazioni poste in essere da operatori residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, che la fornitura di beni informatici da questi effettuata a favore di clienti, soggetti passivi o privati, residenti in Paesi aderenti all’Unione europea, è da assoggettare a Iva nel territorio dell’Unione europea stessa. Invece, per le analoghe operazioni effettuate da operatori comunitari nei confronti di clienti non localizzati nell’Unione europea, viene meno il presupposto territoriale di imposizione.
Di fatto, al fine di attrarre a tassazione le operazioni in esame, viene applicato il principio sancito per importazioni ed esportazioni di beni, che comporta la detassazione dei servizi informatici in uscita dal territorio comunitario e la tassazione degli stessi servizi in entrata.

Nell’ordinamento italiano, la direttiva n. 2002/38/Ce è stata recepita con l’emanazione del Dlgs 1° agosto 2003, n. 273, in vigore dal 4 ottobre 2003.

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