Omissione ed evasione INPS - Regime ordinario
Con la nascita del rapporto previdenziale sorge contestualmente l’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali. Tale obbligo nasce indipendentemente da atti di natura amministrativa richiesti per la gestione del rapporto previdenziale, come ad esempio la domanda di iscrizione che i datori di lavoro devono presentare all’Inps per dare inizio agli adempimenti amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro.
Può accadere che il datore di lavoro ometta di denunciare all’Inps il rapporto di lavoro, ovvero durante un rapporto di lavoro regolarmente denunciato ometta il versamento di tutta o parte della contribuzione, in questi casi sono previste delle sanzioni. Il regime sanzionatorio (Legge 388/2000) prevede l’applicazione di sanzioni diverse in relazione alla gravità dell’inadempienza, che si suddividono in:
- sanzioni civili
- sanzioni penali
- sanzioni amministrative
- il regime ordinario: che si applica alle fattispecie correnti del rapporto di lavoro
- il regime speciale: che si applica in alcuni eccezionali casi tassativamente previsti che consente la riduzione dell’importo delle sanzioni dovute.
Al fine di stabilire quale sanzione applicare in caso di mancato versamento dei contributi, il legislatore ha previsto una graduazione differente delle sanzioni in base al comportamento del datore di lavoro e alle altre circostanze che possono giustificare un ritardo nel versamento dei contributi. In base al comportamento possono concretizzarsi i casi dell’omissione contributiva o dell’evasione contributiva.
- Omissione contributiva: l’omissione contributiva si concretizza nel mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie (arti. 116, c. 8, lett. a), legge n. 388/2000). In questo caso, la sanzione civile che si applica è pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur, attualmente pari al 3,25%) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d’anno (attualmente 8,75%). Le sanzioni non possono superare il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora. Una delle fattispecie tipiche alle quali si applicano le sanzioni previste per l’omissione contributiva è quella relativa al disconoscimento di rapporti di lavoro a progetto e conseguente trasformazione in rapporto di lavoro dipendente.
- Evasione contributiva: l’evasione contributiva è un comportamento, sanzionato più severamente, caratterizzato dalla specifica intenzione di non versare i contributi. E’ una inadempienza che normalmente è accertata d’ufficio ma può anche concretizzarsi quando il debito è consolidato da oltre un anno dalla scadenza di legge, connessa, in genere, a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (art. 116, c. 8, lett. b), legge n. 388/2000). Tra i casi di evasione più frequenti si possono citare:
- mancata iscrizione all’Inps;
- mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti;
- infedele registrazione della retribuzione;
- omessa, tardiva o infedele presentazione delle denunce obbligatorie.
- Lavoratori in nero: la legge n. 248/2006 ha inasprito le sanzioni civili quando l’evasione riguarda lavoratori in nero, infatti, il regime sanzionatorio, come modificato dalla legge citata, prevede che per ciascun lavoratore in nero, l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi, non può essere inferiore a € 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa. La nuova sanzione civile nell’importo minimo di € 3.000,00 è riferita all’omesso versamento dei contributi, pertanto essa è applicabile solo nel momento in cui il termine per il pagamento dei contributi relativi a tali lavoratori in nero, sia già scaduto. Per completezza di trattazione, si evidenzia che per i lavoratori in nero, in aggiunta alle sanzioni civili precedenti è prevista anche una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che la norma sanzionatoria fa riferimento ai “lavoratori” e non ai “dipendenti”, pertanto la sanzione si applica sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori parasubordinati non registrati a libro paga e matricola, nonchè per i lavoratori autonomi non iscritti alla Camera di Commercio e ai relativi albi.
- Evasione denunciata spontaneamente: la fattispecie si concretizza nel caso di regolarizzazione spontanea, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento e semprechè il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. La mancata osservanza dei termini rende applicabili le sanzioni previste per l’evasione (art. 116, c. 8, lett. b), ultimo periodo, legge n. 388/2000). In questo caso, la sanzione civile e` pari a quella prevista per l’omissione cioè pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti percentuali (attualmente 8,75%), in ragione d’anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora.
- Incertezze sull’obbligo contributivo: in alcuni casi il ritardo del versamento dei contributi non è imputabile a comportamento del datore di lavoro ma a cause esterne che rendono non agevole capire quale sia l’obbligo contributivo che grava sul datore di lavoro. Il caso in oggetto si concretizza in caso di omesso o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, c. 10, legge n. 388/2000). Detta incertezza non può essere invocata sulla base di convinzione del datore di lavoro ma deve essere riconosciuta in sede giudiziale o amministrativa. inoltre il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato dall’istituto. L’incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo deve essere “oggettiva”, vale a dire che devono esserci stati in materia effettivi contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi definiti nel tempo attraverso il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o l’assunzione di un’apposita determinazione amministrativa. In questo caso la sanzione civile che si applica è pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur, attualmente pari al 3,25%) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d’anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. A differenza degli altri casi, non maturano interessi di mora. Tuttavia, in caso di mancato rispetto del termine fissato dall’Inps per il versamento, le sanzioni sono dovute nella misura prevista per l’inadempienza originaria (morosità o evasione).
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